Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6091 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6091 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16901 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: non dichiarato)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Messina n. 241/2022, pubblicata in data 14 aprile 2022 (e notificata in data 20 aprile 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE SPESE PROCESSUALI
Ad. 21/02/2024 C.C.
R.G. n. 16901/2022
Rep.
NOME COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, da RAGIONE_SOCIALE (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata RAGIONE_SOCIALE, che ha proseguito anche il presente giudizio).
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Messina, che ha condannato la società opposta a restituire all’opponente l’importo di € 2.610,74 .
La Corte d’a ppello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha determinato in € 2.503,88 la somma da restituire alla debitrice opponente, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Ricorre la COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell ‘ art. 2909 c.c., in relazione all ‘ art. 360, n. 3 c.p.c.: illegittima compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Soccombenza della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) coperta da giudicato ».
Si premette che la manifesta infondatezza nel merito del ricorso (per le ragioni che saranno di seguito esposte) costituisce la ragione più liquida che giustifica il suo rigetto e rende superflua ogni ulteriore considerazione, anche in relazione alla idoneità dell’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso stesso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e alla
regolarità dell’instaurazione del contraddittorio sulla opposizione originariamente avanzata, sia nel giudizio di merito che nella presente fase di legittimità: del resto, dovendosi tenere conto dell’avvenuto passaggio in giudicato della decisione di merit o quanto meno su quest’ultima questione, dal momento che il presente ricorso ha ad oggetto esclusivamente la regolamentazione delle spese tra le parti che al giudizio di merito hanno concretamente partecipato.
La corte d’appello, avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado, ha correttamente proceduto ad una nuova regolamentazione delle spese relative al doppio grado di giudizio, in base all’esito complessivo finale della controversia, che ha visto l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla COGNOME, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado (sia pur per una differenza di scarso rilievo complessivo), in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società opposta.
I giudici di secondo grado, peraltro, hanno posto a base della statuizione con la quale hanno disposto l’integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, non la situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti (alla quale, nella sentenza di secondo grado, non si fa in realtà neanche cenno), ma la sussistenza di giusti motivi, specificamente indicati nell’avvenuta sopravvenienza, rispetto al momento della proposizione dell’opposizione, di un giudicato esterno decisivo, sull’oggetto della stessa, che aveva determinato, di fatto, l’assorbimento di tutte le questioni poste con l’atto di appello dalla società opposta.
Ritiene la Corte che tali ragioni, le quali risultano dettagliatamente esposte dalla corte d’appello nella motivazione della decisione impugnata, in modo logico e coerente, non sulla base, quindi, di una formula generica, ma con esplicito riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, siano
di per sé idonee a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite (anche a prescindere dall’effettiva sussistenza di una reciproca parziale soccombenza), quali ‘ giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione ‘, in base alla formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., vigente per i giudizi che hanno avuto inizio, come il presente, in epoca anteriore al luglio 2009, cioè la formulazione introAVV_NOTAIOa dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263 e modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, prima delle ulteriori modifiche introAVV_NOTAIOe dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (« Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti »), come costantemente interpretata da questa stessa Corte (cfr., in proposito: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20617 del 07/08/2018, Rv. 650123 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 11284 del 29/05/2015, Rv. 635603 -01; Sez. L, Sentenza n. 661 del 16/01/2015, Rv. 634046 -01; Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012, Rv. 623511 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011, Rv. 620186 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 20324 del 27/09/2010, Rv. 615255 – 01).
Tanto è sufficiente ai fini del rigetto del presente ricorso.
Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-