Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4779 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4779 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30527/2020 R.G. proposto da:
CONDOMINIO INDIRIZZO IN CASERTA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, COGNOME ANNITA, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 891/2020, depositata il 26/02/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, proprietaria di un appartamento al quinto piano del l’edificio condominiale sito in Caserta, alla INDIRIZZO, conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il sigNOME NOME
COGNOME, proprietario dell’attico sovrastante, per sentirlo condannare al riassetto strutturale dell’attico, in quanto con un peso eccessivo aveva provocato lesioni, infiltrazioni e pericolo di crollo su una parte del solaio di proprietà attrice.
L’attrice citava in giudizio altresì il RAGIONE_SOCIALE, che si costituiva resistendo alla domanda.
Il convenuto COGNOME chiamava in causa il Direttore dei Lavori NOME COGNOME e questi a sua volta chiamava in causa il geometra NOME COGNOME.
Per quanto interessa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda nei confronti del condomino COGNOME, che condannava all’esecuzione delle opere individuate dal CTU nella relazione prodotta all’esito del ricorso per A.T.P. (ricondurre il peso del solaio di copertura dell’attivo sulla proprietà al valore ammissibile di 100 Kg/mq; eliminare il peso costituito dalla scala a chiocciola; risanare le lesioni del solaio d’interpiano e ripristinare l’integrità del travetto danneggiato della proprietà sottostante; effettuare i necessari lavori di rifinitura dell’appartamento della NOME COGNOME). Rigettava invece la domanda proposta contro il RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di prime cure condannava NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali sostenute da NOME COGNOME e delle spese di consulenza tecnica; condannava NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali sostenute da COGNOME; compensava integralmente le spese sostenute dalle altre parti in causa.
Avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva appello con ricorso principale innanzi alla Cote d’Appello di Napoli .
Si costituiva ritualmente in giudizio anche il RAGIONE_SOCIALE, proponendo appello incidentale dolendosi della compensazione delle spese.
La Corte di Appello di Napoli rigettava sia l’appello principale del COGNOME che quello incidentale sulle spese proposto dal RAGIONE_SOCIALE, condannando,
per quanto interessa, separatamente sia il COGNOME che il RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese del grado in favore dell’appellata COGNOME, liquidando, quelle a carico del COGNOME in €. 7.500,00 oltre accessori e quelle a carico del RAGIONE_SOCIALE, in €. 3.777 ,00 oltre accessori con distrazione in favore del medesimo difensore.
Sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, con riferimento all’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE per difetto di motivazione sulla disposta compensazione delle spese con l’attrice, la Corte partenopea -pur riconoscendo il difetto di adeguata motivazione nella sentenza impugnata -riteneva di colmare il tenore della pronuncia ravvisando i giusti motivi della compensazione disposta dal giudice di prime cure nel pregiudizio statico determinato dal solaio dell’ultimo piano, in parte avente funzione di copertura dello stabile condominiale, temuto da parte attrice, il che rendeva non pretestuosa la domanda estesa anche al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi.
Le altre parti sono rimaste intimate.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per motivazione apparente. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente si duole dell’errata statuizione del giudice di secondo grado in merito al riconoscimento anche nei suoi confronti della compensazione delle spese di lite per aver riconosciuto che l’oggetto del giudizio di causa fosse anche di in teresse condominiale, in quanto il pregiudizio dell’attrice era determinato dal solaio realizzato sull’ultimo piano dello stabile. Sul punto, espone il ricorrente che tale argomento veniva rigettato dal giudice di primo grado in conseguenza degli accertamenti tecnici effettuati nel corso dell’istruttoria, sì che l’addebito delle spese, interamente compensate in
primo grado senza motivazione alcuna, è sostenuto in appello da una motivazione meramente apparente.
Con il secondo motivo si deduce violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il Condomino ricorrente censura la statuizione della Corte di appello in quanto non fa corretta applicazione della normativa in materia di compensazione delle spese di giudizio. Anche alla luce delle modifiche apportate negli anni alle norme citate, è evidente che il legislatore vuole collocare le spese del processo a carico della parte soccombente, ferma la natura residuale della compensazione consentita dall’art. 92 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si deduce violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 92 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente torna ad evidenziare la sua estraneità all’oggetto di causa, con la conseguenza che esso non avrebbe dovuto essere invocato in giudizio.
Questi tre motivi -che si prestano ad esame unitario per la stretta connessione al tema della soccombenza -sono fondati sia sotto il profilo della motivazione apparente che della violazione di legge.
Il dato di fatto da cui occorre partire è l’esito globale della lite che ha visto come soccombente, nei confronti dell’attrice, il solo proprietario dell’immobile sovrastante, mentre il RAGIONE_SOCIALE, pure convenuto in giudizio, ne é uscito vittorioso, essendo stata respinta la domanda nei suoi confronti.
Occorre premettere che, in tema di compensazione delle spese di lite, trova applicazione al caso di specie l’art. 92 cod. proc. civ. nella versione vigente nel 1997 (data di instaurazione del giudizio di primo grado), che così recitava: « Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ».
Nel caso in esame, la Corte d’Appello investita dal RAGIONE_SOCIALE in via incidentale della doglianza sulla assenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese, ha riconosciuto la fondatezza della censura, laddove ha rilevato « nella sentenza impugnata non si rinviene adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra l’attrice COGNOME e il convenuto RAGIONE_SOCIALE» (v. sentenza pag . 11); tant’è che, in applicazione del principio devolutivo, ha dovuto essa stessa sostituirsi al primo giudice colmando così l’accertata lacuna motivazionale e motivando sulla sussistenza di giuste ragioni di compensazione del giudizio di primo grado (v. sentenza pag. 12).
Ciononostante, la Corte napoletana ha condannato l’appellante incidentale al pagamento integrale delle spese del grado in favore dell’appellata -attrice, limitandosi a richiamare il rigetto dell’appello incidentale che, invece, proprio per la parte relativa al difetto di motivazione del primo giudice sulla compensazione, essa aveva di fatto ritenuto fondato, tant’è che, come si è detto, si è premurata di colmare la lacuna motivazionale da cui era affetta la sentenza di primo grado.
Le ragioni di tale conclusione -che peraltro porta ad una indebita duplicazione dei compensi per il giudizio di appello in favore dell’attrice -appellata (vista l’esistenza anche di una condanna dell’appellante principale COGNOME al rimborso delle spese del grado) – non sono percepibili e quindi la sentenza si rivela affetta da motivazione apparente.
Come è noto, tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526;
Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
La sentenza impugnata è altresì incorsa nella violazione del divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa (tra le tante, cfr. Sez. 5 – , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Sez. 1 – , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 ) perché, come si è detto, la domanda dell’attrice nei confronti del RAGIONE_SOCIALE era stata integralmente respinta nel merito e quindi nel quadro di una valutazione globale dell’esito del giudizio, tra i due, vittorioso era risultato il RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza va dunque cassata per nuovo esame della vicenda in relazione alla ripartizione delle spese tra attrice e RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione) si atterrà ai citati principi e regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME