Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11779 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11779 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7939/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
Ministero dell’Istruzione e USR Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, INDIRIZZO
-resistenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3588/2021 depositata il 18 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, dipendente del MIUR quale docente di Educazione Fisica, con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2010, aveva lavorato, in precedenza, con contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 1993 -1994 all’anno scolastico 2009-2010, senza mai beneficiare, durante il suo precariato, di aumenti della retribuzione.
La ricorrente ha esposto che tale anzianità le era stata riconosciuta, dopo la regolarizzazione, in misura ancora ridotta.
Pertanto, ha adito il Tribunale di Roma, ritenendo vi fosse stata una violazione della normativa europea a causa della natura discriminatoria del trattamento, e ha chiesto che la sua carriera fosse ricostruita in modo da garantirle il riconoscimento di tutto il servizio anteriore all’assunzione a titolo definitivo e degli scatti stipendiali che sarebbero dovuti maturare.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7974/2017, ha accolto il ricorso.
Il Ministero dell’Istruzione ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3588/2021, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo e ha depositato memoria.
Le Amministrazioni intimate hanno solo depositat o ‘atto di costituzione’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, c.p.c., 92, comma 2, c.p.c., 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55 del 2014, 24 e 111 Cost. in quanto la corte territoriale avrebbe immotivatamente compensato le spese di lite.
Rileva che la Corte d’appello di Roma avrebbe valorizzato il fatto che la sua decisione si basasse sulla sentenza della S.C. n. 31149 del 2019, sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’appello , quando, invece, il principio giurisprudenziale affermato era già da tempo consolidato.
La censura è inammissibile.
Infatti, la ricorrente non contesta in sé l’astratta possibilità di compensare le spese di lite in presenza di un contrasto giurisprudenziale, ma critica la valutazione di esistenza di detto contrasto e, quindi, un giudizio di merito della corte territoriale che, in quanto tale, non può essere messo in discussione nella presente sede.
Peraltro, si evidenzia che la sentenza n. 31149 del 2019 della S.C. si è pronunciata anche sulla compatibilità fra la disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l’immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, e la correlata giurisprudenza di legittimità in materia e il diritto dell ‘ Unione europea, in particolare la sentenza CGUE del 20 settembre 2018, in causa C466/17, COGNOME, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia aveva statuito che la clausola 4 dell ‘ Accordo Quadro, in linea di principio, non ostava ad una normativa, quale quella dettata dall ‘ art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell ‘ inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell ‘ ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
Pertanto, vi erano dei profili ancora oggetto di discussione sul tema e il dibattito giurisprudenziale e dottrinario che lo riguardava non era terminato.
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non avendo le Amministrazioni intimate svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione