Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30249 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30249 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12273/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore , RAGIONE_SOCIALE Bartolomeo in RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato -resistenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli n. 3808/2022 depositata il 23/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appell o di Napoli ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio pre-ruolo maturata come collaboratore amministrativo al momento
RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a tempo indeterminato limitatamente alla parte in cui il giudice di primo grado aveva compensato le spese di lite «tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe oscillazioni giurisprudenziali».
La Corte territoriale, nel richiamare precedenti di questa Corte, ha ritenuto corretta la motivazione addotta, considerato che in RAGIONE_SOCIALE alla questione giuridica, anche successivamente al deposito del ricorso di primo grado, «sono intervenute numerose pronunzie di RAGIONE_SOCIALE e di legittimità, con orientamenti non uniformi».
Avverso tale pronuncia ricorre NOME COGNOME articolando tre motivi, mentre il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), l’ RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE di San Bartolomeo in RAGIONE_SOCIALE si sono limitati a depositare atto di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’ udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘ accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si sostiene l’insussistenza nel caso di spe cie RAGIONE_SOCIALEe ipotesi legittimanti la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, quali previste dalla normativa applicabile ratione temporis (giudizio di primo grado incardinato in data 12 ottobre 2017), avuto riguardo ai principi applicabili alla questione oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, vale a dire il diritto del personale ATA al riconoscimento integrale, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità economico/giuridica spettante dalla data di immissione in ruolo, del servizio precedentemente prestato a tempo determinato.
Con il secondo motivo si torna a denunciare la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata per aver ricondotto alla nozione di ‘gravi ed eccezionali ragioni’ legittimanti la compensazione
RAGIONE_SOCIALEe spese di lite la circostanza che all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio si fossero registrate oscillazioni in seno alla giurisprudenza di RAGIONE_SOCIALE.
Infine, con il terzo motivo, prospettato in via subordinata, si censura la sentenza impugnata, ancora sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , per non aver disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del grado di appello.
I primi due motivi, da valutare complessivamente, perché entrambi intesi a prospettare l ‘asserita violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea in materia di lavoro a tempo indeterminato, sono infondati.
Infatti, oltre ai precedenti richiamati da i giudici d’appello, giova qui ribadire il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali rientra l ‘ incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all ‘ epoca RAGIONE_SOCIALE ‘ introduzione RAGIONE_SOCIALEa causa (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901).
In applicazione di tale principio, nella specie occorre riconoscere che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio di primo grado (2017), sulla specifica questione del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata in virtù de i contratti a termine al momento RAGIONE_SOCIALE‘assunzione in ruolo non vi era uniformità di interpretazione, atteso che solo in epoca successiva, a partire dalle pronunce di questa Corte intervenute nel 2019, è stato chiaramente definito il tema RAGIONE_SOCIALEa corretta ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera del personale scolastico al momento de ll’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
4.1. In tale ottica, la presente decisione si pone in perfetta linea con il precedente di questa Sezione (n. 32493 del 14/12/2024), con cui è stata cassata la sentenza impugnata che aveva addotto, a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, la necessità di un intervento chiarificatore nel 2019.
In effetti, in quel caso si controverteva del diritto al riconoscimento, per i periodi di servizio espletati come collaboratore scolastico non di ruolo, RAGIONE_SOCIALEa medesima progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale a tempo indeterminato con pari qualifica nonché de l diritto all’adeguamento del trattamento giuridico-economico spettante, questione già affrontata dalla Corte di legittimità nel novembre 2016 e decisa in senso favorevole ai lavoratori con orientamento confermato con plurime pronunce negli anni 2017 e 2018. Viceversa, come pure sottolineato nel richiamato precedente, con le decisioni del 2019 è stata esaminata la questione RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera successiva alla definitiva immissione in ruolo (cfr. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 e Cass. 28 novembre 2019, n. 31150), questione che, seppure parimenti fondata sulla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE ‘a ccordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, si contraddistingue per i differenti presupposti costitutivi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell ‘ altro la prestazione a tempo determinato seguita dall ‘ immissione in ruolo) così come per la non coincidente disciplina legale e contrattuale.
Ne consegue che, mentre in quella fattispecie la questione controversa era stata chiarita in epoca largamente anteriore al 2019, nella specie, invece, correttamente è stata addotta l’oscillazione giurisprudenziale rapportata all’epoca di instaurazione del ricorso.
4.2. La piena coerenza RAGIONE_SOCIALEa presente decisione va riconosciuta anche in riferimento ad altro precedente di questa Corte (Cass. Sez. 6-L, 04/11/2022, n. 32550), nel quale pure l a sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è stata cassata limitatamente alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
In quel caso l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia era analogo a quello del presente giudizio (diritto del personale ATA al riconoscimento, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera successiva all’immissione in ruolo, RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato), ma la Corte d’appello aveva motivato la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese con l’asserita novità RAGIONE_SOCIALEa questione, motivazione ritenuta in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. perché, per l’appunto,
limitata a richiamare la ‘novità’ RAGIONE_SOCIALEa questione e non già a dare conto RAGIONE_SOCIALEa ‘assoluta novità’ richiesta dalla norma applicabile ratione temporis , in rapporto alla data di proposizione RAGIONE_SOCIALEa causa ed all’evoluzione giurisprudenziale in materia.
In quel caso, pertanto, è stata ravvisata una motivazione astratta o non puntuale, e, come tale, non idonea a sorreggere la pur disposta compensazione, a differenza di quanto ritenuto nella presente fattispecie.
Venendo, dunque, all’esame del terzo motivo, formulato in via subordinata, non può che dichiararsi l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura , in conformità alla costante interpretazione di questa Corte, secondo cui la facoltà di disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di RAGIONE_SOCIALE, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l ‘ eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione. (Cass. Sez. 6-3, 26/04/2019, n. 11329).
In definitiva, il ricorso va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
La Presidente NOME COGNOME