Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19480 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8909/2024 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in COGNOME INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DI GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 7105/2022 depositata il 09/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Presidente dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME già difensore d’ufficio di NOME NOME COGNOME, proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del Tribunale di Bari, in data 11 febbraio 2019.
Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo al COGNOME la somma di € 2.100,00 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultim o, a fronte del ‘ comportamento processuale del Ministero che non costituendosi in giudizio, in concreto, non si è opposto ‘ .
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di una motivazione sostanzialmente assente.
La censura è fondata.
In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla ‘ comportamento processuale del Ministero che non costituendosi in giudizio, in concreto, non si è opposto ‘ contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non
resistere. La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo par ziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui ‘In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).
In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre acc essori per la fase di opposizione.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di NOME COGNOME a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la
somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.
Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpa ed accessori tutti, nonché € 100 per esborsi.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025, nella pubblica udienza della 2