Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2255 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2255 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1314/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di NOME e RAGIONE_SOCIALE, nonche’ di NOME COGNOME e NOME COGNOME, intimati
avverso il decreto del Tribunale di Salerno n. 3599/2023 depositato il 29/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con il decreto impugnato il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione ex art. 99 l.fall., proposta da RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, con il quale il giudice delegato aveva ammesso al passivo del fallimento il credito di € 375.873,54 insinuato dall’opponente, in chirografo e non in via privilegiata ipotecaria, come richiesto, e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio mentre compensava tra le parti le spese con riferimento al rapporto processuale tra la Banca e RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME i terzi intervenuti volontariamente a sostegno delle ragioni del fallimento.
1.1 A giustificazione della statuizione di compensazione il Tribunale rilevava che non era ravvisabile una nozione di soccombenza in senso stretto, in assenza di domande di parte opponente nei confronti dei suddetti intervenuti.
2 COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. I soggetti evocati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., artt. 24 e 111 Costituzione, per aver il Tribunale compensato le spese del giudizio nei rapporti fra la opponente ed i creditori intervenuti sull’erroneo presupposto della non ravvisabilità di una nozione di soccombenza in senso stretto, in assenza di domande di parte opponente nei confronti degli intervenuti.
1.1 I ricorrenti deducono l’arbitrarietà della compensazione delle spese non vertendosi in un caso di reciproca soccombenza, né ricorrendo i presupposti ex art. 92 c.p.c.; la motivazione del Tribunale configura una
fattispecie impossibile, in quanto giammai in caso di intervento adesivo, come quello spiegato dagli odierni ricorrenti, potranno verificarsi domande della parte opponente nei confronti della parte intervenuta.
2 Il motivo è fondato.
2.1 In linea generale, va rilevato come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., tra le tante Cass. n. 6424/2024 e 10865/2019) «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n.24502/2017 e 19613/2017); e ciò «in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa» (cfr. Cass.n. 21400/RAGIONE_SOCIALE).
2.2 Nondimeno, resta «censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea’ » (cfr. in motivazione Cass. n. 17816/2019).
2.3 Tale è la motivazione resa dal Tribunale di Salerno che ha statuito la compensazione delle spese « non essendo ravvisabile una nozione di soccombenza in senso stretto, in assenza di domande di parte opponente nei confronti dei suddetti intervenuti ».
2.4 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 5025/2000 e Cass. n. 4213/2007, S.U. nr 27846/2019) in caso di
intervento adesivo ( ad opponendum rispetto alla pretesa attorea), l’interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell’ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.
2.5 Illogiche ed eccentriche appaiono allora le ragioni, sopra illustrate, della decisione di giudici campani di non riconoscere la soccombenza dell’opponente nei confronti dei soggetti ritualmente intervenuti nel processo a sostegno delle ragioni della procedura, in quanto non vi potevano essere domande rivolte dall’opponente nei confronti degli interventori ad adiuvandum; e ciò nondimeno questi ultimi erano parti del giudizio agli effetti dell’applicazione del regime delle spese di giudizio. In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, il quale provvederà
anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
Il Presidente
NOME COGNOME