Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35632 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35632 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17463-2017 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale
Oggetto
Compensazione
Spese
«contrasto
giurisprudenziale»
R.G.N. 17463/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente – ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 137/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/03/2017 R.G.N. 753/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Brescia, in accoglimento del gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha riformato la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha dichiarato prescritto il credito dell’RAGIONE_SOCIALE di cui alle cartelle esattoriali oggetto di causa; ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
la questione controversa riguardava il termine di prescrizione applicabile ai contributi oggetto di cartelle esattoriali non impugnate. La Corte di appello dava atto di un contrasto a livello giurisprudenziale e dell’intervento , nelle more del giudizio, della pronuncia della Corte di cassazione, a sezioni unite, nr. 23397 del 2016, che aveva affermato doversi applicare la prescrizione quinquennale; pertanto, conformemente a tale autorevole indicazione, accoglieva il ricorso della parte privata, compensando, però, le spese di lite;
a fondamento della statuizione sulle spese, di cui qui si controverte, poneva proprio l’evidenziato contrasto;
avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso principale per cassazione NOME COGNOME, sulla base di un motivo;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso ; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha anche proposto ricorso incidentale, con un motivo;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE
con il ricorso principale, la parte indicata in epigrafe ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto la violazione degli artt. 91 e ss e cod.proc.civ. nonché dell’art. 132 cod.proc.civ. Assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver attribuito, ai fini della statuizione sulle spese, significativo rilievo al contrasto giurisprudenziale. Deduce una motivazione apparente o, comunque, insufficiente relativamente al capo in oggetto;
con il ricorso incidentale , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ- ha dedotto la violazione dell’art. 2946 cod.civ., per avere la sentenza impugnata applicato il termine di prescrizione quinquennale piuttosto che quello ordinario decennale, pur trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore;
va esaminato, per priorità logica, il ricorso incidentale che è infondato;
le questioni di causa sono state affrontate dalla Corte in numerose occasioni e l ‘esame del motivo non offre alcun elemento per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale;
la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (sez.un. nr. 23397 del 2016, in ultimo ribadito da Cass. nr.15717 del 2023, punto 19) secondo il quale: «La scadenza del termine – pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. ̀ conversione ́ del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che, dall’1 gennaio 2011, ha
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)»;
12. in linea con il richiamato principio e a chiarimento dello stesso, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che «In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c.» (Cass. nr. 31352 del 2018);
13. allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 (art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6) nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che si è precisato essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso RAGIONE_SOCIALE quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore ( Cass. nr. 31352 del 2018; tra le successive, Cass. nr. 7409 del 2020, in motiv.);
14. infondato è altresì il motivo del ricorso principale;
15. sotto il profilo del vizio motivazionale, la Corte di appello ha chiaramente esposto le ragioni della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio ed esse rispettano il cd. «minimo costituzionale» (v., per analoga fattispecie, Cass. nr. 25193 del 2023, punto 9);
16. quanto, invece, alla correttezza della decisione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod.proc.civ., va premesso che la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017);
17. nella fattispecie di causa (in cui il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2015), il procedimento è disciplinato ratione temporis dall’art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Alle ipotesi tipizzate va aggiunta -per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»;
18. in relazione al l’ enunciato introdotto dal Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la stessa Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che partecipa «della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate» (v. in motivazione Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit.). Il «contrasto giurisprudenziale» è un indice che, in più occasioni, la nostra Corte ha considerato idoneo a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio (v., per esempio, Cass., sez. un., nr. 32061 del 2022, punto 3);
19. nella concreta vicenda processuale, il Tribunale, con sentenza del 10 novembre 2016, ha rigettato il ricorso originario, in applicazione del termine di prescrizione decennale; la sentenza RAGIONE_SOCIALE sezioni unite nr. 23397 del 2016 -intervenuta per comporre il contrasto sul termine di prescrizione applicabile alle ipotesi come quella oggetto di causa- è stata pubblicata il 17 novembre 2016. Successivamente, sia pure in epoca prossima alla indicata pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite e non in consapevole dissenso, due pronunce di legittimità (Cass. nr. 26096 del 2016 e Cass. nr. 3095 del 2017) hanno continuato ad affermare l’operatività del termine decennale di prescrizione;
20. il contrasto esistente nella giurisprudenza è stato, dunque, correttamente argomentato dalla Corte di appello e posto a fondamento della decisione adottata;
21. in ragione di quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con le spese del giudizio di legittimità che possono essere compensate, nei rapporti tra i ricorrenti, principale e incidentale, in ragione della reciproca soccombenza;
22. nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , le spese, poste a carico del solo ricorrente principale, vanno regolate secondo il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
23. occorre, infine, dare atto della sussistenza, sia per il ricorrente in via principale che per la ricorrente incidentale, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Condanna il ricorrente principale a rifondere le spese del presente giudizio all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, in euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente sia in via principale che incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023