Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
Oggetto: compensazione spese giudiziali
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Pescara
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, INDIRIZZO
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello d e L’Aquila n. 169/2021, pubblicata il 2.2.2021, notificata il 18.2.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione notificato l’8 ottobre 2013 la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena per sentire – accertata e dichiarata la nullità della clausola contenuta nel contratto di c/c bancario inter partes prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, il diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepitocondannare l’istituto convenuto alla restituzione complessiva dell’indebito quantificato in € 76.304.05 salva diversa quantificazione.
La Banca del Fucino nel costituirsi in giudizio contestava la lite, chiedendo che venisse dichiarata l’improcedibilità, la inammissibilità, la nullità delle domande e comunque il loro rigetto, anche per intervenuta prescrizione. Con condanna alle spese di giudizio.
2 .─ Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, istruito il giudizio con produzioni documentali e CTU contabile, condannava la Banca M.P.S. al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 43.308,28 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3 .─ Di NOME e RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello de L’Aquila. La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello . Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
L’art. 92 c.p.c nella versione vigente ratione temporis prevede quali vicende legittimanti la compensazione, la
soccombenza reciproca e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Per giurisprudenza costante, la soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende una delle seguenti ipotesi: a) una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti; b) l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri; c) l’accoglimento parziale in termini quantitativi di una domanda articolata in un unico capo;
b) nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c., dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, al di fuori dell’ipotesi prevista dal secondo periodo del comma l del suddetto articolo, l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse, in alternativa all’imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata c) l’unica domanda proposta e riguardante la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sebbene articolata in più capi consequenziali tra loro, è stata accolta ( € 43.308,28) in punto di quantum , in
misura di poco superiore alla metà (56%) rispetto alla richiesta ( € 76.304,05).;
il Giudice di prime cure, nel disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, non ha né violato, né falsamente applicato l’art. 92 c.p.c.
─ Di Zio Antonio RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con un motivo, ed anche memoria.
Monte dei Paschi di Siena ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ La ricorrente deduce: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti vizio eccepibile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. con riferimento alla circostanza denunciata dalla deducente per cui la RAGIONE_SOCIALE non poteva essere considerata soccombente su nessun punto della domanda avanzata in primo grado, in particolare perché rimetteva la quantificazione dell’ indebito comunque all’opinamento del Giudice, fatta salva, come da propria domanda nell’atto introduttivo del giudizio, ogni migliore quantificazione se del caso ad opera di C.T.U., per cui aveva consequenzialmente richiesto, con la comparsa conclusionale depositata in Cancelleria il 10.05.2015, la restituzione dell’importo indicato dallo stesso C.T.U., quale saldo finale.
5.1 ─ La censura è inammissibile. Si vuol dimostrare che non vi è stata soccombenza parziale perché con il petitum si sarebbe comunque fatto salvo quanto avrebbe potuto determinare il CTU; a prescindere dall’equivocità del termine (‘ migliore quantificazione ‘ ), e pur assumendo che nel petitum si sia fatto salvo quanto comunque determinato dal CTU, non risulta specificamente dimostrato che il minor importo liquidato non è
la conseguenza di una parziale infondatezza della causa petendi ; in mancanza di tale decisiva specificazione nell’articolazione del motivo di censura, deve ritenersi che la parziale soccombenza si sia concretizzata al livello dei fatti costitutivi della domanda, che è profilo non meno rilevante del petitum al fine di stabilire se ed in quali limiti vi sia soccombenza processuale; la mancata specificazione evidenziata rende il motivo inammissibile.
6. -Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima