Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23382 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23434-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3083/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 1520/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Compensazione
spese di lite
R.G.N. 23434/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame con cui l’odierno ricorrente aveva denunciato l’erroneo esercizio del potere di compensazione delle spese di lite da parte del Tribunale.
A giudizio della Corte territoriale, la statuizione sulle spese era corretta. In particolare, non era erronea la compensazione giustificata dalla natura meramente processuale della pronuncia adottata, con cui era stata dichiarat a l’ incompetenza territoriale. Nel caso di specie, il procedimento, definito alla prima udienza di trattazione, era stato ‘di particolare semplicità’ e l’Inps aveva evidenziato una condotta processuale ‘sostanzialmente remissiva ‘ .
Avverso la decisione, propone ricorso con un motivo la parte privata . Resiste, con controricorso, l’Inps.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.- è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorrente deduce che le ragioni esplicitate dal Giudice non integrano i presupposti normativi per esercitare il potere di compensazione.
4. Il motivo è fondato.
Deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio è stato introdotto nel 2018), che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte costituzionale, va aggiunta la sussistenza di «altre analoghe ed eccezionali ragioni», da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare peculiari circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass. nr. 19890 del 2023, in motiv. con richiamo a Cass. nr. 24178 del 2022). Si tratta, in parte qua , di norma elastica (Cass nr. 15495 del 2022), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge.
A chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte costituzionale ha, peraltro, indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti: si fa, pertanto, riferimento a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi «del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (Cass. n. 34830 del 2022, in motivaz.).
Ciò posto, come riportato nello storico di lite, a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di lite, è stata richiamata la natura processuale della decisione, in uno alla «semplicità» del giudizio intrapreso e alla condotta processuale della parte soccombente
Correttamente, il ricorrente ha rilevato che i criteri adottati non rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 92, co. 2, c.p.c . Si
tratta, infatti, di situazioni che la giurisprudenza di questa Corte ha già valutato come ininfluenti ai fini dell’esercizio del potere di compensazione.
In ripetute occasioni, questa Corte ha invitato il giudice di merito ad astenersi da motivazioni stereotipate, come il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., n. 6424 del 2024) o l’asserita semplicità o complessità dell’attività difensiva o delle questioni trattate (Cass.nr. 31861 del 2024), poiché la parte ha dovuto comunque difendersi, per avere ragione, e quindi devono trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità.
La statuizione adottata è espressa in modo generico, senza una effettiva valorizzazione di aspetti peculiari della vicenda concreta; in sintesi, si esaurisce in clausole di mero stile e si pone perciò in contrasto con il precetto dell’art. 92 c.p.c.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, perché, in