Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13528-2024 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 521/2024 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 27/02/2024 R.G.N. 5229/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 13528/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/09/2025
CC
RILEVATO che
Con sentenza in data 27 febbraio 2024, il Tribunale di Taranto, nel dichiarare la sussistenza in favore di NOME COGNOME del requisito sanitario per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l’invalidità in misura del 100%, ha integralmen te compensato le spese di lite.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso NOME COGNOME, affidandolo a un motivo al quale resiste l’INPS con controricorso.
CONSIDERATO che
1.Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 1 e 6, comma 1, d.m. n. 127/04, la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/14, artt. 4 e 5 e relative tabelle, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omessa pronuncia su un capo decisivo ed omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine al regolamento delle spese di lite.
1.1. Deduce, in particolare, parte ricorrente l’inidoneità delle motivazioni addotte dal Tribunale ad integrare gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni quale presupposto per la compensazione delle spese di lite.
Va preliminarmente rilevato che è da ritenersi inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del 2024).
2.1. Quanto al merito della censura, giova rilevare come questa Corte abbia affermato che le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (n.14036 del 2024).
2.2. Non v’è dubbio d’altro canto, che, in assenza di reciproca soccombenza, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (1950 del 2022).
2.3. Nondimeno, questa Corte ha incluso tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese processuali l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa (Cass. n. 6901 del 2025) ed è proprio questo il caso di specie.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese sussistendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Nulla spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 settembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME