Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33224 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2407/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO INDIRIZZO MILANO
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 2441/2022 depositata il 11/07/2022
Sentito il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso, come da requisitoria scritta, per l’accoglimento del ricors o.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/10/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE soccombente in primo grado, in causa di opposizione all’esecuzione, nei confronti del Condominio di INDIRIZZO e INDIRIZZO in Milano, sulla questione della vessatorietà della clausola di un accordo di mediazione sul computo degli interessi in misura maggiore a quella legale, risultò vittoriosa nell’impugnazione di merito, dinanzi a lla Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 11/07/2022, con compensazione parziale, nella misura del cinquanta per cento, delle spese di lite, in esse comprese quelle relative alla fase dinanzi alla Corte di G iustizia dell’Unione Europea, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto d’ufficio dal T ribunale di Milano.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione su di un unico motivo, relativo alla compensazione, parziale, delle spese di lite e alla mancata applicazione della maggiorazione di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.
Il Condominio di INDIRIZZO non ha risposto, rimanendo intimato.
Con ordinanza interlocutoria n. 3277 del 5/02/2024, all’esito dell’adunanza camerale del 31/01/2024 , il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza in ordine alla questione della ritualità della produzione di una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d. ‘glifo’ e gli altri dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento.
La causa è stata, pe rtanto, chiamata all’ udienza pubblica del 22/10/2024 per la quale il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, ribadite in udienza, per la ritualità della produzione della copia informatica della sentenza recante la
Up. 22/10/2024
R.g. n. 2407 del 2023; est. C. Valle
stampigliatura dei dati inerenti alla data della sua pubblicazione e per l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso, con esclusione del l’aumento previsto dall’art. 4, comma 8, del d.m. (Ministero Giustizia) n. 55 del 2014.
Alla detta udienza il ricorso, nell’assenza del difensore della ricorrente, è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE propone un unico motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 132 n. 4 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Costituzione nonché dell’ art. 4, comma 8, dm 55 del 2014 in relazione all’art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c.
Con articolato ed esteso percorso argomentativo la ricorrente censura la decisio ne della Corte d’appello di Milano in punto di compensazione parziale delle spese di lite e ne chiede una diversa regolazione, sulla base del criterio della soccombenza della controparte e con applicazione dell’aumento di cui all’art. 4, comma 8, del d.m. n. 55 del 2014.
In via preliminare il Collegio ritiene che, alla stregua di quanto affermato da questa Corte, con sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148 -01 e 02), dall’incrocio dei dati riportati sulla copia prodotta dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE e dall’attestazione di conformità resa dall’avvocato NOME COGNOME in calce alla detta copia, del seguente testuale tenore: «Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94, e degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012 si attesta la conformità della presente copia della sentenza impugnata della Corte d’Appello di Milano n. 2441 del 11.7.2022, non notificata, all’originale telematico», può ricostruirsi la data di pubblicazione del provvedimento, che è quella del 11/07/2022, come da stampigliatura sulla prima pagina della produzione documentale della RAGIONE_SOCIALE costituita dalla stampa della
email inviata dalla cancelleria della Corte d’appello di Milano all’avvocato NOME COGNOME difensore della detta società ; mentre i dati autentici di pubblicazione devono dirsi desumibili dall’ufficioso accesso al sistema informatico.
Ciò posto, il ricorso della RAGIONE_SOCIALE risulta essere stato notificato in data 11/01/2023 all’avvocato NOME COGNOME difensore nella fase di impugnazione di merito del Condominio di INDIRIZZO e INDIRIZZO, in Milano.
Il ricorso è, stato, pertanto, tempestivamente proposto in quanto notificato nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, trattandosi di termine lungo , di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., non suscettibile di sospensione, poiché la causa è in materia di opposizione all’esecuzione, per la quale non si applica la sospensione feriale dei termini (tra innumerevoli: Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 – 01).
A tanto consegue che può procedersi all’esame dell’unico motivo di ricorso, formulato per carenza assoluta di motivazione.
La sentenza impugnata, in punto di spese così testualmente decide:
« Valutato l’esito del giudizio nonché il suo svolgimento nelle due fasi e, in particolare, tenuto conto che le modalità di sviluppo processuale (conseguenti in parte al rilievo officioso operato dal giudice di primo grado) non possono ritenersi imputabili interamente alla parte soccombente, si ritiene di compensare per metà le spese di entrambe le fasi di giudizio, condannando il Condominio a rimborsare l’ulteriore metà a RAGIONE_SOCIALE, liquidate in misura di euro 2.766,00 per il primo grado di giudizio, avuto riguardo ai compensi previsti -valori medi – per le cause fino a euro 26.000,00 (fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisoria) e in euro 1888,50 per il presente grado ( fasi di studio, introduzione e decisoria, in assenza di istruttoria) oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.»
La compensazione, sebbene soltanto parziale delle spese di lite, non è motivata, posto che il giudice d’appello non ha fatto riferimento ad alcuna delle ipotesi che possano sorreggere adeguatamente la detta misura, in quanto, trattandosi di causa incardinata in primo grado nell’anno 2016 , la compensazione poteva essere motivata con riferimento alla «soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» come previsto dall’art. 92 , comma secondo, c.p.c. come modificato dall’art . 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10/11//2014.
Il riferimento, per disporre la compensazione, alle «modalità di sviluppo processuale (conseguenti in parte al rilievo officioso operato dal giudice di primo grado) non possono ritenersi imputabili interamente alla parte soccombente» concreta una motivazione inesistente (sulla quale si vedano, nella giurisprudenza di questa Corte: Cass. n . 7090 del 3/03/2022 Rv. 664120 – 01; Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 – 01), poiché non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. neppure nella versione risultante dall’interpretazione che ne è stata offerta dalla sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 111, comma primo, Cost. – l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
D’altra parte, che l’attività difensiva sia stata resa più intensa dallo sviluppo del processo e dalle iniziative anche ufficiose in esso
assunte non può certo elidere o attenuare la piena applicabilità del principio di soccombenza, in relazione all’esito finale del giudizio.
Il ricorso è, pertanto, accolto con riferimento a detto profilo della motivazione inesistente, o meramente apparente sulla disposta compensazione parziale delle spese di lite; e, poiché è opportuna una complessiva considerazione dell’ampia attività defensionale della parte vittoriosa in base alla compiuta disamina di tutti gli atti di causa (sicché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto), alla conseguente cassazione della gravata sentenza consegue il rinvio alla stessa corte territoriale (beninteso, in diversa composizione), anche per le spese di questo giudizio.
Spetterà al giudice del rinvio valutare la sussistenza o meno dei presupposti dell’aumento dei compensi di cui all’art. 4 del d.m. n. 55/2014 e, comunque, considerare se il difensore della RAGIONE_SOCIALE abbia assistito una sola parte processuale ed affrontato, negli atti difensivi, questioni giuridiche di particolare complessità ovvero sviluppato difese poi risultate manifestamente fondate.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di