Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33006 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26832/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege;
-controricorrente-
avverso il DECRETO di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 152/2022 depositato il 11/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare proposta da COGNOME NOME contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Brescia, riformando il decreto del Consigliere delegato, che aveva accolto il ricorso, rigettò la domanda.
Il ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME venne accolto con ordinanza n. 16753/2022 di rinvio alla Corte d’appello di Brescia, che, con decreto dell’11.10.2022, confermò l’originario decreto del Consigliere Designato del 26.11.2020 e condannò il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno nella misura di € 1 .920,00, oltre interessi, compensando integralmente le spese di lite.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 91 c.p.c.. e 385 c.p.c. , ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello di omesso di liquidare la fase del giudizio di opposizione.
Il motivo è fondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che la Corte d’appello ha liquidato in favore di COGNOME NOME le spese del giudizio di cassazione, ma non anche le spese RAGIONE_SOCIALE precedente fase, comprensiva del giudizio di opposizione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 385 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato le spese di lite del giudizio di riassunzione ritenendo erroneamente che la domanda di equa riparazione fosse stata parzialmente accolta mentre il RAGIONE_SOCIALE sarebbe soccombente.
Anche il secondo motivo è fondato.
La Corte d’appello ha compensato le spese di lite del giudizio in assenza dei presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., che ammette la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Né, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza del 31/10/2022 n.32061, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dar luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2 c.p.c.
Nel caso di specie, nonostante fosse stata accolta la domanda di equa riparazione, la Corte d’appello ha compensato le spese di lite senza adeguata motivazione, né il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda consentiva la compensazione delle spese.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Il decreto impugnato va cassato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà al riesame delle spese alla luce dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Brescia , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione