Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1035 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18572-2022 proposto da:
COGNOME domicilia to presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI
Spese di lite Compensazione Motivazione
R.G.N. 18572/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 25/09/2024
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
Avverso la sentenza n. 1226/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 26/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 25/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1226/22, del 26 gennaio 2022, del Tribunale di Roma, che, pur accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi da esso proposta, ha compensato integralmente tra le parti del giudizio le spese di lite.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., all’ordinanza del 25 luglio 2018 con cui il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità, per supposta inesistenza della procura da esso COGNOME conferita al proprio difensore, di un atto di pignoramento presso terzi promosso dallo stesso COGNOME.
Accolta l’opposizione, l’adito giudicante motivava l’integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando ‘giusti motivi’ -ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. -‘in considerazione del mutamento della giurisprudenza registrato dalla Sezione al momento dell’adozione della decisione cautelare’.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Nell’evidenziare di essere risultato, all’esito del giudizio ex art. 617 cod. proc. civ., totalmente vittorioso, il COGNOME si duole del fatto che il Tribunale di Roma abbia disposto la compensazione delle spese giudiziali in assenza di quelle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ -le sole alle quali, ormai, conferisce rilievo il vigente testo dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. da identificarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in una ‘situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio’.
Lamenta l’odierno ricorrente il carattere ‘sostanzialmente aberrante’ della motivazione della disposta compensazione delle spese di lite.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’INPS, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Sono rimaste solo intimate le società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha presentato memoria, senza però rispettare il termine per il deposito, avvenuto solo il 17 settembre 2024.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati, in conformità con un precedente specifico (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19534), concernente analoga controversia esecutiva intercorsa tra il Bozic e l’INPS.
9.1. Il testé citato arresto di questa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso allora proposto, di contenuto analogo al primo motivo della presente impugnazione.
Nello scrutinarlo, pertanto, non può che ribadirsi come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 65354101), ‘per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, l a valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi’ (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 64633501; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 64518701), e ciò ‘in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo
indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa’ (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, si è ribadito che resta ‘censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione’, risultando suscettibile di ca ssazione la ‘motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6 -3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
9.2. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato la presente opposizione esecutiva instaurata avverso un provvedimento del 27 luglio 2018 -trova applicazione, ‘ ratione temporis ‘ , il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché ‘integrato’ in forza della sentenza ‘additiva’ della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
La compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -può essere, dunque, disposta solo ‘nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’, ovvero in presenza (grazie, appunto, all’intervento del Giudice delle leggi) di ‘analoghe’ gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali ‘altre’ gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare ‘nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni’ (cioè, quelle trattate in giudizio) ‘di assoluta incertezza che presentino la stes sa, o
maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.’ (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 65279501; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01).
Alle stesse, dunque, non è riconducibile il (peraltro, neppure meglio precisato in sentenza) mutamento di indirizzo giurisprudenziale della ‘sezione’ del Tribunale di Roma, donde