Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1481 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1481 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22844/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
– intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LANCIANO n. 337/2023, depositata
il 26/09/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione di merito e formale, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria, dinanzi al Giudice di pace di Lanciano per ottenere l ‘ annullamento dell ‘ Intimazione di Pagamento n. 09420219003896448000, pari ad € 999,70, per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, e per omessa notifica della cartella n. 09420190001599388001. L ‘ RAGIONE_SOCIALE non si costituì in giudizio. La RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio tardivamente.
Con sentenza n. 195/2022 il Giudice di Pace di Lanciano annullava l ‘ intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA e dichiarava dovuta dall ‘RAGIONE_SOCIALE la somma di € 473,83 con riferimento alla cartella n. 09420190001599388001 e compensava le spese di lite.
NOME COGNOME proponeva appello ed evocava nuovamente in giudizio l ‘ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Calabria per ottenere la dichiarazione di nullità dell ‘ intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, per omessa notifica della cartella n. NUMERO_CARTA, affermando che il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare anche la nullità dell ‘ intimazione di pagamento non solo per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e 09420130015147275001, ma anche per omessa notifica della cartella n. NUMERO_CARTA.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria non si costituirono in fase d ‘ impugnazione.
Con sentenza n. 337/2023, il Tribunale Civile di Lanciano ha dichiarato la nullità dell ‘ intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA per mancata prova della notifica della cartella n. NUMERO_CARTA e ha compensato integralmente le spese del procedimento.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano propone ricorso per cassazione Lucano COGNOME, con atto affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Calabria non hanno svolto difese in questa fase di legittimità.
Il ricorso è stato trattato all ‘ adunanza camerale del 3/2/2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria e al cui esito il Collegio ha preso riserva di deposito dell ‘ ordinanza entro i sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ed illogicità della motivazione della sentenza, in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., perché il Tribunale ha erroneamente compensato le spese di lite, senza considerare che l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate riscossione e la prefettura di RAGIONE_SOCIALE Calabria erano risultate totalmente soccombenti e che non sussistevano le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ esplicitamente richieste dall ‘ art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
II) violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., perché il Tribunale ha accolto i motivi di appello ed ha erroneamente compensato le spese di lite anche per il giudizio di primo grado.
I motivi si incentrano sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite operata sia al Tribunale che dal Giudice di pace in dedotta carenza di adeguata motivazione e di sussistenza di validi motivi di compensazione. Essi
possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.
Il ricorso è fondato.
Le ragioni della decisione del giudice di appello in punto di spese sono le seguenti:
«Quanto alle spese del procedimento, si ritiene di doverle compensare integralmente, in quanto: Le circostanze rappresentate sia nell ‘ atto introduttivo del primo giudizio che nell ‘ atto di appello non sono state contestate dagli enti convenuti, rimasti contumaci. L ‘ annullamento dell ‘ intimazione di pagamento viene disposto per un motivo essenzialmente formale (mancata notifica della cartella esattoriale ad esso sottostante). Se è vero che, da un punto di vista processuale, il presente giudizio scaturisce da una condotta omissiva dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, è altrettanto vero che, da un punto di vista sostanziale, l ‘ emissione del provvedimento impugnato consegue ad una condotta illecita dell ‘ appellante, la cui sussistenza ed effettività non è mai stata messa in discussione nel corso del procedimento, nel quale si è disposto l ‘ annullamento della intimazione di pagamento solo per motivi attinenti alla tardiva o omessa notifica; appare quindi palesemente ingiusto porre a carico della collettività (nel presente caso rappresentata dagli enti convenuti) i costi di un ‘ attività processuale comunque determinata da un comportamento illecito dell ‘ attore (pur se non adeguatamente perseguito dagli enti competenti)».
Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno richiamare la recentissima motivazione di Cass. del 27/10/2025 n. 28515 che ha affermato testualmente:
«L ‘ art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consente la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese o nei casi ivi previsti (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della
giurisprudenza) oppure nel caso in cui sussistano ‘ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘ . Nel caso di specie la Corte d ‘ appello ha ritenuto di compensare le spese di lite del primo grado giustificando tale decisione non altrimenti che col richiamo alla ‘ particolare difficoltà di accertare i fatti ‘ . Trattasi tuttavia di una motivazione non idonea a soddisfare a quel ‘ minimo costituzionale ‘ al di sotto del quale un provvedimento giurisdizionale deve ritenersi sostanzialmente immotivato e, perciò, nullo ai sensi dell ‘ art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Da un lato, infatti, l ‘ accertamento dell ‘ entità dei lavori eseguiti all ‘ interno d ‘ un appartamento non è questione che ponga particolari difficoltà di accertamento; in secondo luogo, ed a tutto concedere, non ogni difficoltà istruttoria avrebbe potuto giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, ma solo una difficoltà ‘ grave ed eccezionale ‘ , e la Corte d ‘ appello non spiega dove abbia ravvisato, nel caso di specie, la gravità e l ‘ eccezionalità. 2.1. Non è raro che la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese venga piegata dal giudice di merito a finalità che non le sono proprie: ad es. punire la parte ritenuta in torto; attenuare il peso della condanna pronunciata a carico della parte che, sebbene soccombente, non appariva priva di qualche ragione; ammonire i litiganti nec ultra litigetur ; conformare l ‘ esito finale del giudizio ‘ ad equità ‘ ovvero ‘ a giustizia ‘ , come appunto ritenuto dalla sentenza qui in esame. Deve qui ribadirsi che tutte e ciascuna di tali valutazioni, pur quando siano moralmente nobilitate da intenti lodevoli, non sono conformi a diritto. La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese nel nostro ordinamento processuale è retta dall ‘ asettico principio victus victori , sicché le sono estranei tanto il giudizio di equità, quanto altri e meno nobili scopi. La scelta di compensarle, quando non vi sia soccombenza reciproca né ricorrano le altre due ipotesi previste dalla prima parte dell ‘ art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., resta un ‘ ipotesi eccezionale, la cui
eccezionalità deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito.»
Il Collegio condivide tale principio e ritiene di dare seguito all ‘ orientamento sulla necessità di specifica e analitica motivazione sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in particolare modo con riferimento all ‘ essere la compensazione ipotesi eccezionale: nella specie, l’evidente soccombenza RAGIONE_SOCIALE controparti dell’odierna parte ricorrente non può essere neutralizzata da considerazioni relative ad un merito della pretesa contestata, cui il giudice non poteva accedere per un motivo di rito insuperabile.
Il ricorso è, pertanto, accolto, stante l ‘ evidente inconferenza della motivazione sia del Tribunale che del Giudice di pace di Lanciano in punto di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, del tutto inidonea a soddisfare i requisiti di specificità per disporla imposti dall ‘ art. 92 c.p.c.
La sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa è rinviata al Tribunale di Lanciano, in persona di diverso magistrato, affinché proceda alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Tribunale di Lanciano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 3/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME