Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6222 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19803-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 243/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 741/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
SPESE DI LITE
R.G.N. 19803/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 04/02/2025
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1444 del 2020), ha accolto la domanda di NOME COGNOME nei confronti di Trenitalia s.p.aRAGIONE_SOCIALE per il pagamento, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, del trattamento di fine rapporto maturato per il periodo settembre 2002-agosto 2009 alle dipendenze della ditta appaltatrice di servizi di logistica NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale, fatta una ricognizione dell’interpretazione affermata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nel testo precedente la novella apportata dal d.l. n.5 del 2012 (convertito nella legge n. 35 del 2012), in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la committente Trenitalia al pagamento del trattamento di fine rapporto; ha, infine, compensato le spese di lite di tutti i gradi di giudizio ‘ tenendo conto della natura interpretativa, complessa e di per sé non univoca al momento dell’introduzione della lite, della questione approdata alla definizione della Suprema Corte, nonché della molteplicità, complessità e particolarità dei profili di fatto e di diritto coinvolti nel presente contenzioso’ .
Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, errato nel compensare
integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio in assenza dei presupposti legislativi.
Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., avendo, la Corte territoriale errato nel fornire una motivazione apparente e sostanzialmente mancante in ordine al provvedimento di regolazione delle spese di lite.
I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, non meritano accoglimento.
Come evidenziato dallo stesso ricorrente, il ricorso presentato dalla lavoratrice poneva una questione di interpretazione giuridica che ha subito, nel tempo, diverse interpretazioni giurisprudenziali (nonché novelle legislative chiarificatrici della questione, novelle peraltro non applicabili al caso di specie). Invero, la questione se l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 potesse comprendere, nella solidarietà passiva estesa al committente, anche il pagamento del trattamento di fine rapporto (da ricondurre al concetto di ‘ trattamenti retributivi ‘ espressament e previsto nel tenore testuale dell’art. 29 cit., prima della novella legislativa del d.l. n. 5 del 2012, che ha espressamente ampliato la dizione letterale includendovi anche il trattamento di fine rapporto) è stata oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità, i quali si sono consolidati nel corso dei giudizi di merito.
Questa Corte ha già affermato che l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 41360 del 2021).
La Corte territoriale (provvedendo sul regolamento delle spese di lite a seguito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., ove non prevedeva la compensazione delle spese anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni) si è conformata ai principi innanzi esposti ove, con motivazione esplicita, ha evidenziato la ricorrenza di un mutamento di giurisprudenza su questione dirimente, ritenendola altresì configurante una ragione grave ed eccezionale da porre a base della compensazione delle spese di lite.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
La Presidente
dott.ssa NOME COGNOME