Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
contro
ROMA CAPITALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimate – avverso la sentenza n. 14955/2022 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 13 ottobre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada,
COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8950/2023 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME
Di Fonso
-ricorrente –
asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione.
Con sentenza n. 21326/2021 resa il 12 ottobre 2021, l’adita A.G., all’esito del giudizio di primo grado -svolto in contraddittorio con l’ente creditore, Roma Capitale, e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione – accolse la domanda, annullò la cartella e compensò le spese di lite, atteso il « contrasto giurisprudenziale» in ordine all’« azione di accertamento negativo del credito esattoriale ».
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da NOME COGNOME concernente la sola statuizione sulle spese.
Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale capitolino ha rilevato che « effettivamente vi era un contrasto giurisprudenziale, sia nel merito che in legittimità in ordine alla possibilità di proporre la opposizione ai sensi dell’articolo 615 cod. proc. civ. per rilevare la prescrizione quale causa estintiva sopravvenuta del credito ».
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per due motivi.
Non svolgono difese nel giudizio di legittimità Roma Capitale e Agenzia delle Entrate Riscossione.
All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., denuncia l’insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, sostenendo in particolare l’inesistenza di qualsiasi contrasto giurisprudenziale sull’azione di accertamento negativo del credito esattoriale.
r.g. n. 8950/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Il secondo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denuncia l’improprietà del richiamo operato dal giudice territoriale alla questione dell’impugnabilità del c.d. estratto di ruolo e della sua rimessione alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
I motivi -da vagliare congiuntamente, in ragione dell’intrinseca connessione che li avvince -sono infondati.
È doveroso puntualizzare che l’eccezione di prescrizione è stata dal ricorrente sollevata, nell’originario atto di ingresso della lite, con riguardo ad un credito portato da cartella di pagamento non notificata e conosciuta in base ad un c.d. estratto di ruolo.
Ciò posto, l’accoglimento della domanda sotto tale profilo ad opera del giudice di prime cure (decisione oramai passata in cosa giudicata, dacché non impugnata) sottende, in tutta logica evidenza, una positiva preliminare valutazione circa l’ammissibilità dell’eccezione, in specie circa la ravvisabilità di un interesse ad agire al riguardo.
Orbene, la favorevole opzione ermeneutica seguita nel caso in esame dal giudice territoriale, con statuizione non attinta da censura e solo per tale ragione non ulteriormente discutibile, sulla ravvisabilità di un interesse ad agire si pone in frontale contrasto con orientamento, già all’epoca della pronuncia di prime cure reiteratamente espresso da questa Corte, secondo cui l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (segnatamente, la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso , Cass. 13/10/2016, n. 20618; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass.
13/09/2019, n. 22925; indirizzo poi ribadito, sino a potersi oggi considerare maggioritario, da Cass. 07/03/2022, n. 7353, da Cass. 12/09/2024, n. 24552, nonché da Cass. 06/12/2024, n. 31430).
Effettivamente, pertanto, sussisteva contrasto giurisprudenziale circa la questione controversa: e tanto è sufficiente a fondare la compensazione delle spese tra le parti, senza necessità di tener conto dello ius superveniens (ovvero dell’art. 3 -bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) che ha positivamente sancito la regola della inammissibilità (salvo specifiche e tassative eccezioni, qui non ricorrenti) della tutela anticipata avverso cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate (per l’indiretta rilevanza della sopravvenienza normativa ai fini del regolamento delle spese, cfr. Cass. 08/02/2023, n. 3812).
Per fermo convincimento di nomofilachia, infatti, integrano gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la pronuncia di compensazione delle spese ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. l’ obiettiva opinabilità della questione decisa e l’ esistenza di oscillanti soluzioni sul tema offerte dalla giurisprudenza (così, tra le tante, Cass. 11/03/2022, n. 7992; Cass. 07/08/2019, n. 21157; Cass. 15/05/2018, n. 11815; Cass. 29/11/2016, n. 24234; da ultimo, Cass. 25/11/2022, n. 34875).
Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese le parti intimate.
Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13.
Cons. est. NOME COGNOME
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione