SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 14 2026 – N. R.G. 00000668 2024 DEPOSITO MINUTA 08 01 2026 PUBBLICAZIONE 08 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Lecce
Prima Sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. , riservata per la decisione all’udienza del 10/12/2025
promossa da
(c.f.
,
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME
APPELLANTE
contro
(c.f.
), rappresentato e difeso
C.F.
C.F.
dall’AVV_NOTAIO
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell’udienza del 10.12.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è stato correttamente riassunto dal giudice di prime cure nei testuali termini che seguono: ‘ con atto di citazione ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio per proporre formale opposizione all’atto di precetto, notificato in data 8 novembre 2019, con cui quest’ultimo le avrebbe richiesto il pagamento della me tà delle spese processuali del doppio grado di giudizio e delle spese di c.t.u. (per un totale di 5.773,51 euro), come
da sentenza n. 627 dell’1 luglio 2008, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce a definizione del giudizio n. 1286/2004 R.G.
La non ha contestato la natura del credito, ma ha riferito di aver già provveduto al pagamento di tali importi per il tramite dell’AVV_NOTAIO, precedente difensore del , mediante diversi pagamenti mensili in contanti.
Ha chiesto, dunque, preliminarmente, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto di precetto; nel merito, di accertare l’inesistenza del diritto di credito per avvenuto pagamento dell’importo o, in via subordinata, di ridurne l’importo; in ogni caso, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
, costituendosi in giudizio, ha riferito di aver richiesto il pagamento degli importi in qualità di erede universale di , deceduta nel 2009, che aveva instaurato nei confronti dell’attrice una causa finalizzata ad accertare la violazione delle distanze legali di alcune tubazioni di acqua; ha rilevato che l’avvenuto pagamento, asseritamente effettuato nelle mani dell’AVV_NOTAIO, non sarebbe stato provato, né potrebbe essere provato a mezzo di testimoni; ha precisat o, infine, che l’obbligazione doveva essere adempiuta presso il proprio domicilio e che, dunque, eventuali pagamenti avvenuti presso terzi non sarebbero idonei ad estinguerla, atteso che l’AVV_NOTAIO non era distrattario , né era legittimato a ricevere tali somme.
Ha chiesto, dunque, in via preliminare, di rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto di precetto, non ricorrendone i presupposti di legge; nel merito, di rigettare l’opposizione, con condanna della al pagamento delle spese.
Con ordinanza del 13 febbraio 2021 è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’atto di precetto.
In data 27 maggio 2021 è stata disposta d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’AVV_NOTAIO; quest’ultimo, costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 15 settembre 2021, ha deAVV_NOTAIOo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo le parti formulato alcuna domanda nei suoi confronti; nel merito, ha riferito che i gli avrebbero corrisposto solo le spese vive e non anche i compensi legali, che sarebbe stato legittimato a ricevere gli importi e che, infatti, le somme percepite dalla sarebbero state poi versate direttamente al convenuto. Ha precisato che le azioni
esecutive avviate nei confronti della sono state tre e che, dunque, gli importi dalla stessa corrisposti non sarebbero tutti imputabili al debito oggetto di causa. Ha chiesto, preliminarmente, di disporre la propria estromissione dal giudizio; nel merito, di rigettare qualunque domanda le parti abbiano avanzato nei propri confronti, con vittoria di spese a carico della parte soccombente e/o di chi di giustizia. Con successiva ordinanza del 27 ottobre 2021 è stata disposta l’estromissione dal giudizio dellAVV_NOTAIO.
La causa è stata istruita con l’acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con l’esperimento dell’interrogatorio formale nei confronti del e con l’escussione di testi; la causa è stata rinviata per la discussione orale all’odierna udienza, previa assegnazione di un termine per note conclusive, ed è stata, dunque, riservata per la decisione ‘.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1675/2023, pubblicata il 10.12.2023, ha così disposto: ‘accoglie parzialmente l’opposizione formulata da e, per l’effetto, ridetermina l’importo di cui è debitrice nella somma di 5.273,51 euro , condannandola al pagamento di esso in favore di ;
compensa al 50% le spese di lite tra le parti, condannando al pagamento in proprio favore della somma di 1.200,00 euro, oltre spese generali al 50%, IVA e CPA come per legge ‘.
A seguito di istanza di correzione di errore materiale, il primo giudice -con verbale di udienza di trattazione scritta del 19/01/2024 n. cronol. 1560/2024 del 22/01/2024 -ha disposto che ‘il secondo paragrafo del dispositivo della sentenza n. 1675/2023 sia sostituito dal seguente: compensa al 50% le spese di lite tra le parti, condannando al pagamento in favore di della somma di 1.200,00 euro, oltre spese generali al 50%, IVA e CPA come per legge’ , dopo aver premesso che parte soccombente del giudizio deve ritenersi giacché ‘ la sentenza n. 1675/2023 ha sostanzialmente rigettato la domanda di opposizione a precetto formulata da parte opponente, avendo riAVV_NOTAIOo di soli 500,00 euro il debito fatto valere da controparte con la notifica del precetto ed avendo rigettato la domanda di condanna di per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ‘, con conseguente condanna della opponente alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore di parte avversa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello principale (con atto notificato il 22.7.2024) e ha proposto appello incidentale (con atto depositato il 5/12/2024), impugnando entrambi il capo relativo alle spese di giudizio sulla base dei motivi di seguito esaminati.
Sulle conclusioni precisate all’udienza , tenutasi in presenza, del 10.12.2025 la causa, previa sostituzione del Consigliere relatore, è stata riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti censurano la citata sentenza limitatamente al capo sulle spese di lite, deducendo la violazione del principio di soccombenza , l’insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite e l’omessa motivazione in ordine all’esercizio del potere discrezionale accordato al giudice dagli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di condanna alle spese.
In particolare:
1.a. -L’ appellante principale deduce che il primo giudice, nonostante l’accoglimento parziale dell’ opposizione, abbia erroneamente ritenuto soccombente la , con conseguente ingiusta condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali in favore del .
L’appellante -premesso di aver formulato, in sede di opposizione, un’unica domanda articolata in più capi -invoca l’applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022 (‘ in tema di spese processuali , l’accoglimento in misura riAVV_NOTAIOa, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di una unica domanda articolata in più capi, non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente , ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.’ ), in virtù del quale assume che il Tribunale avrebbe potuto disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, oppure la condanna del al pagamento integrale delle stesse in favore della .
1.b. L’appellante incidentale deduce che il primo giudice abbia errato nel compensare al 50% le spese processuali, nonché nel determinare i compensi secondo
lo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 , anziché secondo lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 , applicabile in ragione dell’ammontare del credito precettato , pari ad € .5.773,51. Deduce che dalle conclusioni rassegnate in prime cure appare evidente che la ha formulato una serie di domande autonome (in via preliminare, nel merito e in via subordinata) e che le stesse sono state tutte, di fatto, rigettate, circostanza che avrebbe giustificato la condanna della stessa, quale parte soccombente, al pagamento integrale delle spese legali del giudizio di opposizione. Invero, a fronte della modesta decurtazione di € 500,00 sul totale del credito vantato dal (pari all ‘8,7% del credito precettato) , il giudice ha errato nel disporre la compensazione delle spese di lite al 50%, cioè in misura superiore oltre quattro volte rispetto alla decurtazione operata in linea capitale.
2. Tanto premesso, l’ appello principale è infondato.
Invero:
in virtù del principio di soccombenza, che informa la condanna alle spese di lite,
l’imputazione del pagamento integrale o parziale delle spese di lite deve rispecchiare specularmente il complessivo esito del contenzioso e, quindi, la situazione di integrale o parziale soccombenza di ciascuna delle parti;
come più volte affermato dalla Suprema Corte, la fase sommaria e quella successiva di opposizione a cognizione piena fanno parte di un unico procedimento c.d. monitorio o per ingiunzione; pertanto, la valutazione della soccombenza (ai fini della condanna alle spese di giudizio) va sempre rapportata all ‘ esito complessivo dell’intero giudizio monitorio. Ne consegue che ‘ non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria , legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la eventuale condanna alla restituzione di quanto eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività dell’esito del giudizio di opposizione’ e specularmente ‘ l’accoglimento parziale dell’opposizione comporta sì la revoca del decreto ingiuntivo, ma non necessariamente il venir meno della condanna dell’ingiunto -opponente al pagamento delle spese di lite ‘ , potendo essere legittimamente poste a carico del debitore limitatamente alla somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. Civ. nn. 24482/2022, 17854/2020, 16431/2019, 18125/2017, 9587/2015);
quanto precisato è conforme al principio di diritto di cui alla sent. SS.UU. n. 32061 /2022, invocato proprio dalla , secondo cui l’accoglimento parziale
dell’unica domanda (eventualmente articolata in più capi) ‘ non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente , ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale ‘ .
Tanto premesso, considerato che nel giudizio di opposizione il credito precettato è stato ritenuto esistente e che il suo ammontare -in parziale accoglimento dell’opposizione è stato riAVV_NOTAIOo nella misura esigua di circa il 9% da € 5.773, 51 a € 5.273,51 , considerato altresì che la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall’opposta è stata rigettata, risulta evidente che la è risultata soccombente in misura notevolmente maggiore rispetto al , ragion per cui non avrebbe mai potuto ottenere né la vittoria né l’integrale compensazione delle spese di lite. Le soluzioni invocate dall’appellante, invero, sarebbero state estremamente pregiudizievoli per il che, vistosi riconosciuto il proprio credito (in misura lievemente inferiore a quella invocata), avrebbe dovuto subire l’ingiusto pregiudizio di sostenere le spese di un contenzioso resosi necessario a causa del persistente inadempimento della debitrice.
3 . L’appello incidentale è parzialmente fondato , nei termini che seguono.
3.a. Benché il primo giudice abbia correttamente disposto la compensazione parziale delle spese ( escludendo la condanna della all’integrale refusione delle spese di lite in favore del , e correttamente valorizzando la complessità della fase istruttoria per la determinazione del preciso ammontare del credito e il, seppur parziale, accoglimento delle ragioni dell’appellante ), tuttavia questo Collegio ritiene di non condividere la percentuale di compensazione disposta dal giudice, giacché sensibilmente difforme dal la ‘ percentuale ‘ di soccombenza dell’una e dell’altra parte. Pertanto, sebbene l’appello incidentale non sia meritevole di accoglimento nella parte in cui invoca l’ integrale condanna della al pagamento delle spese, va accolto nei limiti di diritto, disponendo una diversa e minore compensazione delle spese processuali in concreto fissata nel 25%, condannando al pagamento del restante 75% in favore di . A sostegno di quanto disposto si richiamano le argomentazioni di cui al punto sub. 2 della presente motivazione.
3.b. L ‘appello incidentale è altresì fondato in relazione all’erronea individuazione . da parte del primo giudice, dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese. Ed invero, il primo giudice ha liquidato le spese in totali € 2.400,00 (calcolandole ‘ in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, riAVV_NOTAIOi della metà ‘ ), quindi in un valore inferiore al minimo di € 2.540,00 previsto per lo scaglione € 5.200,01 -€ 26.000,00 , applicabile in ragione del valore della controversia di € 5.273,51.
3.c. Tanto premesso, le spese di lite sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 applicabile ratione temporis . Al fine di tener conto sia della semplicità della questione in diritto, sia della moderata complessità della questione in fatto e della relativa istruttoria, il compenso è calcolato applicando il valore tariffario superiore ma prossimo ai minimi, per un totale di € 3.500,00.
Conseguentemente, è condannata alla refusione in favore di di € 2.625,00 (pari al 75% dell’intero).
Appare opportuno -atteso l ‘ esito complessivo del giudizio e l ‘ accoglimento solo parziale dell ‘ appello incidentale – compensare anche le spese di lite del presente grado in misura del 25%, condannando al pagamento del restante 75% in favore di , in quanto:
permane anche in appello una di gran lunga prevalente soccombenza della , avendo ella promosso un ulteriore grado di giudizio sulla base di contestazioni risultate integralmente e manifestamente infondate;
– è risultato fondato solo parzialmente l’appello incidentale proposto dal . Le spese di lite sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 applicabile ratione temporis , applicando lo scaglione € 1.101 -5.200 (tenuto conto che il valore della causa è pari alla maggior somma accordata da questo giudice in favore del , rispetto a quella liquidata dal Tribunale). A tal proposito si precisa che ‘ quando la domanda sia accolta, il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, deve essere pari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del decisum ). In estrema sintesi, in applicazione del suddetto principio, il valore della causa è pari per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello è rigettato; e, alla maggior somma accordata dal giudice d’appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se l’impugnazione è accolta ‘ (cfr. Cass. Civ. n. 13145/2025, pronunciatasi su un caso identico a quello di specie).
Il compenso per il grado d’appello è liquidato in complessivi € 1.500,00 (attestandosi su valori superiori ma prossimi ai minimi tariffari, in ragione della agevole soluzione della questione sottoposta alla Corte), con conseguente condanna di al pagamento di € 1.125,00 (pari al 75% dell’intero) in favore di . 6. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione principale , ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante principale di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l’appello principale proposto da ;
in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da , riforma il secondo paragrafo del dispositivo della sentenza n. 1675/2023 del Tribunale di Brindisi, compensando le spese di lite in misura del 25% e condannando alla refusione, in favore di , del restante 75%, pari a € 2.625,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge;
compensa le spese di lite del grado d’appello in misura del 25%, condannando alla refusione, in favore di , del restante 75%, pari a € 1.125,00 per compensi, oltre € 147 per spese di C.U., oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge;
dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione principale, ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante principale di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione , se dovuto.
Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026
il presidente COGNOME. ed est.
Dr.ssa NOME COGNOME