Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6295 Anno 2025
COMUNE DI COGNOME
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n. 2801/2021 depositata il 24/09/2021;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30086/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente in carica, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– controricorrente –
nonché contro
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Capaccio, il Comune di Capaccio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per poco più di milleduecento euro, riportati dalla propria autovettura nella serata del 2/02/2013, a causa delle buche, costituenti insidie, nel manto stradale della INDIRIZZO del detto Comune;
il Comune di Capaccio si costituì in causa e resistette alla domanda, deducendo che la competenza sulla manutenzione di detta strada era della Provincia di Salerno e ne chiese la chiamata in causa;
il Giudice di pace autorizzò la chiamata in causa;
la Provincia di Salerno si costituì in giudizio e resistette a sua volta alla domanda;
la causa venne istruita mediante prove testimoniali; all ‘ esito dell ‘ istruttoria il Giudice di pace dichiarava la nullità della costituzione in giudizio del Comune di Capaccio, dichiarava la legittimazione passiva della sola Provincia di Salerno, rigettava la domanda e compensava le spese di lite tra le parti;
NOME COGNOME impugnò la decisione dinanzi al Tribunale di Salerno e convenne in giudizio la sola Provincia di Salerno;
la Provincia di Salerno si costituì in giudizio e chiese la conferma della sentenza in punto di rigetto della domanda, con condanna del COGNOME alle spese del doppio grado di giudizio;
il Comune venne quindi citato in appello il 20/6/2019, su ordine del Tribunale di Salerno, ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c., per l ‘ integrazione del contraddittorio, posto che era stato parte in causa nel giudizio di primo grado, e propose appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite;
il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2801 del 24/09/2021, rigettò l ‘ appello principale e accolse l ‘ appello incidentale, con condanna del COGNOME alle spese del doppio grado di giudizio, sia nei confronti del Comune di Capaccio che della Provincia di Salerno, con distrazione per il difensore di questa;
avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, NOME COGNOME
resiste con controricorso la Provincia di Salerno;
il Comune di Capaccio è rimasto intimato;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
il ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 22/01/2025, alla quale il Collegio ha preso il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di legge;
Considerato che:
il ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione:
violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 336 c.p.c., ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: la Provincia ha beneficiato delle spese di primo e di secondo grado, benché non richieste, e ottenute d ‘ ufficio nonostante la manifesta rinuncia;
II) violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 329 c.p.c. e dell ‘ art. 2909 c.c. ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: il Comune non ha mai impugnato, ovvero proposto appello incidentale, avverso la affermata titolarità passiva in capo alla sola Provincia circa il rapporto sostanziale oggetto di controversia, con la conseguenza che così si è evidentemente formato giudicato interno sulla pronuncia di primo grado, che in effetti ha riconosciuto e stabilito la legittimazione in capo alla sola Provincia;
III) violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. nonché dell ‘ art. 111 Costituzione, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: il giudice di appello ha
adottato decisioni in favore della Provincia e del Comune, senza che le stesse decisioni siano state minimamente motivate;
il primo motivo è infondato: la Provincia di Salerno nel proprio controricorso deduce di avere chiesto le spese sia in primo grado che in appello e ciò trova rispondenza nella sentenza del Tribunale, che dà espressamente atto della circostanza; in tal modo, una domanda in tal senso risulta comunque dispiegata da quella parte processuale anche nel grado definito con la gravata sentenza;
il secondo motivo è inammissibile, non riportando il ricorso (ed essendo esclusa la sua integrabilità con qualsiasi atto successivo) i passi salienti dell ‘ atto di appello incidentale del Comune di Capaccio dai quali desumere che l ‘ impugnazione del Comune non avesse affrontato il tema della legittimazione passiva della Provincia; e tanto a prescindere dal fatto che verosimilmente, inoltre, non vi aveva interesse, perché era in tal modo esclusa la propria legittimazione passiva; d’altra parte, la statuizione finale implica il rigetto di ogni pretesa nei confronti sia di Comune che di Provincia;
il terzo motivo è infondato: la motivazione offerta dal Tribunale sul punto è cospicua e riguarda l ‘ errato riferimento, da parte del Giudice di pace ai giusti motivi, ai fini della compensazione delle spese di lite, mentre viceversa il giudice d ‘ appello, con ampia, logica ed ostensibile motivazione afferma che il riferimento ai giusti motivi di compensazione costituiva motivazione inadeguata e pertanto, dovendosi viceversa fare riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi della legge n. 69 del 18/06/2009, riforma la sentenza di primo grado con condanna del COGNOME alle spese di entrambi e i gradi del giudizio in favore di entrambe le amministrazioni locali;
il ricorso è rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti della Provincia di Salerno e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono
liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore della Provincia, che ha reso la dichiarazione di cui all ‘ art. 93 c.p.c.;
nulla per le spese nei confronti del Comune di Capaccio, che non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità;
la decisione di rigetto del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.490,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell ‘ avvocato NOME COGNOME;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di