Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26414-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 378/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 580/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 26414/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 18/03/2025
CC
Rilevato che
La Corte di appello di Milano rigettando l’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato, anche in relazione al regolamento delle spese di lite, la sentenza definitiva con la quale il locale Tribunale, dopo avere pronunziato sentenza non definitiva sull’ an , in accoglimento della domanda di NOME COGNOME aveva condannato la società datrice al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di € 33.172,99 di cui € 31.336,43 per differenze retributive ed € 1.836,56 per interessi e rivalutazione calcolati dal deposito della relazione peritale a tutto il 30.10.2019, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dalla <> al saldo, e parzialmente compensato le spese di lite.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. Parte ricorrente ha depositato memoria; la parte intimata ha depositato controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denunzia carenza di motivazione e violazione del DM n. 55/2014, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e violazione del principio di soccombenza nel regolamento delle spese di lite. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il giudice, in ipotesi di accoglimento parziale della unica domanda proposta, potesse compensare le spese di lite senza essere tenuto al rispetto di una proporzione esatta e diretta fra la misura della domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della soccombente. Assume, inoltre, apparenza di
motivazione in relazione alla statuizione di ‘parziale’ compensazione delle spese di lite. Deduce a riguardo che era stata omessa la valutazione dell’esito del ricorso per sequestro conservativo in cui RAGIONE_SOCIALE era risultata totalmente vittoriosa, nonché l’esito del giudizio di primo grado nel suo complesso che aveva visto una riduzione nella misura del 60% della originaria pretesa del lavoratore. Rappresenta che la manifesta infondatezza del ricorso per sequestro legittimava la maggiorazione delle spese legali ex art. 4 d.m. n. 55/2014. Sostiene spettare a titolo di spese la somma di 10.000,00 euro ed in subordine chiede la compensazione integrale delle spese del giudizio.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Occorre premettere che con la sentenza definitiva il giudice di primo grado ha compensato per metà le spese di lite ponendo il residuo, quantificato n € 4.000,00, a carico della società.
2.2. La sentenza di secondo grado qui impugnata, nel respingere le ragioni di doglianza della società – identiche a quelle formulate nella presente sede – ha ritenuto, secondo quanto si evince dal riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3438/2016, Cass. 22781/2015, Cass. 21684/2013), che la compensazione parziale delle spese di lite fosse giustificata in quanto fondata sul verificarsi di un’ipotesi di reciproca soccombenza in relazione alla quale il giudice non era vincolato al rispetto di una proporzione esatta e diretta fra la misura della domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della soccombente.
2.3. Ciò posto, ricordato che la medesima parte ricorrente allega la avvenuta riduzione solo quantitativa della originaria domanda (ricorso pag. 12, 1° cpv.), le censure articolate risultano manifestamente infondate alla luce del recente approdo di Cass. Sez. Un. n. 32062/2022 secondo il quale in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c..
2.4. Da tanto consegue che, configurandosi alla luce d ell’intervento nomofilattico di Cass. Sez. Un. n. 32062/2022 la situazione a carico della società non quale reciproca soccombenza ma come soccombenza ‘ tout court ‘ , la pretesa dell’odierna ricorrente ad una diversa regolazione delle spese di lite in applicazione del principio della reciproca soccombenza risulta destituita di fondamento normativo; tanto assorbe ogni questione connessa all’esito del ricorso per sequestro conservativo.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma
quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025