Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4191 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4191 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9432-2024 proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2023 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 11/10/2023 R.G.N. 50/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Diritto alla rivalutazione contributiva
Compensazione spese
Giudizio di rinvio
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 15/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
1.-La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n° 255/2019, nella contumacia dell’appellato, accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma del Tribunale di Matera, riteneva prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ex art. 13, comma 8, L. 257/1992, individuando la decorrenza della prescrizione nella data del pensionamento del lavoratore (luglio 1999), momento in cui riteneva possibile la conoscenza da parte del predetto della propria esposizione oltre soglia ad amianto. Compensava le spese del doppio grado.
2.-Con ordinanza n. 213/2022 del 05/01/2022, la Corte di Cassazione, Sesta Sez., ritenuta integrata la violazione dei termini di cui all’art 435 cpc, co 2 e 3, ed erronea mente dichiarata la contumacia della parte privata appellata, cassava la suddetta sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie concreta e per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
3.- In sede di rinvio, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 154/2023, depositata il 11/10/2023, rigettava l’appello promosso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, appellante/resistente in riassunzione, diversamente valutando il termine di decorrenza della prescrizione. Quanto alle spese di lite, compensava le spese del ‘ doppio grado di giudizio’.
4.-Avverso la indicata sentenza, il sig. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con esclusivo riferimento al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memorie ex art 380 bis.1 cpc..
5.- L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.
7.- In sede di odierna udienza camerale, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il sig. COGNOME deduce la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 c.p.c degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di Appello, nel giudizio di rinvio, compensato integralmente le competenze legali della parte totalmente vittoriosa nel doppio grado di giudizio pur in assenza di ‘soccombenza reciproca’ e delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’. Lamenta inoltre che la Corte di Appello non si è pronunciata sulle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio e che, compensando le spese del doppio grado di giudizio, ha riformato in peius la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’ente previdenziale soccombente alle spese processuali.
Con il secondo motivo di ricorso, la parte impugna il capo sulle spese sotto altro profilo, denunciando la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 c.p.c., degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione mancante o comunque apparente, stante il generico riferimento alla ‘complessità della vicenda’ e ad un ‘contrasto esistente nella giurisprudenza di merito’, quali formule di stile non idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni suscettibili di determinare la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio di legittimità.
Le richiamate censure, che involgono la legittimità della statuizione sulla compensazione delle spese di lite, alla luce dei criteri offerti da ll’art 92 cod. proc. civ. e, nel secondo caso, con
riferimento alla congruità dell’apparato motivazionale esplicitato, possono essere esaminate congiuntamente.
4. L’art. 92 richiamato, nella formulazione applicabile ratione temporis (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, trattandosi di procedimento iniziato dopo l’11.12.2014), prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 132/2014. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, la compensazione è possibile anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
5. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (cfr Cass n. 14036/2024).
6. È pur vero che, trattandosi di nozione elastica, tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali, possono rientrare l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa o la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass 6091/2015; n. 21157/2019). È però necessaria una motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Sull’interpretazione della menzionata disposizione, questa Corte ha precisato che «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste … in una verifica ‘in negativo’ in ragione della ‘elasticità’ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese’ in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01); in particolare, nella motivazione della citata ordinanza si chiarisce che l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile e, cioè, quella successiva alla riforma del 2009 e oggetto di Corte Cost., sentenza 19 aprile 2018, n. 77 -«è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito» e che la Corte di legittimità «è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano ‘non illogiche’ o ‘erronee’, e ciò, tra l’altro, pure in conformità con l’avvenuta ‘riduzione al minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza» (cfr ex multis sez 6, n. 13977, 23/5/2019, S.U. n. 22232/2016; Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, S.U., n. 8053, 7/4/2014; S.U. n. 8054, 7/4/2014; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014).
7. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Potenza, all’esito del giudizio di rinvio, rigettando l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha disposto la compensazione delle spese del ‘ doppio grado di giudizio ‘ in ragione della ‘complessità della vicenda’ e del ‘contrasto esistente
nella giurisprudenza di merito’ sulla prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva.
8. Tuttavia, le ragioni esplicitate non trovano riscontro nel l’impianto motivazionale adottato , dove si è valorizzato che ‘il lavoratore non aveva allegato una diversa data di acquisizione della consapevolezza’ e non erano necessari ‘ulteriori approfondimenti’ , così escludendo la complessità dell’accertamento.
Non risultano coerenti poi con il quadro giurisprudenziale affermatosi sulla questione della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva già all’epoca dell’introduzione del ricorso e nel prosieguo del giudizio (cfr. in argomento, Cass. 15495/2022; Cass. sez. 3 n.6901/2025; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 11111/2017; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 8861 del 05/04/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22807 del 09/11/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8377 del 24/04/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24489 del 02/12/2015; in precedenza, Cass., Sez. U., 30/07/2008, n. 20598).
9.La Corte territoriale, infatti, dando atto (v.pag.5) che altre sentenze del medesimo ufficio erano state annullate su tale profilo, ha deciso la controversia richiamando il principio affermato da questa Corte (Cass.nr. 2856/2017; nr. 2351/2015) già prima del l’ introduzione della presente controversia e certamente consolidatosi al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata (11.10.2023), secondo cui la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva decorre dal momento in cui l’interessato è venuto o poteva venire a conoscenza della propria esposizione oltre soglia ad amianto, a prescindere dalla data di pensionamento (v. Cass. nr. 36561 del 2022; Cass. nr.29635 del 2018; Cass. nr. 25779 del 2023, in motivazione).
In tal modo, in sede di rinvio, ha confermato il Tribunale di Matera, che aveva accolto la domanda del lavoratore, ponendo le
spese di lite a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soccombente , evidenziando, al contrario, la ‘serialità delle vertenze trattate e la non complessità della controversia, inserita in un contesto di cause identiche’ .
10.La motivazione adottata dalla Corte potentina a sostegno della compensazione delle spese di lite ( ‘complessità della vicenda’ e d esistenza di un ‘contrasto nella giurisprudenza di merito’ ), risulta priva di coerenza e ragionevolezza, meramente apparente e viola il principio di causalità nell’insorgere della lite giudiziaria (Cass. n. 14757/2025).
La statuizione sulle spese è viziata, secondo il paradigma del n. 3, dell’art 360 cpc, anche perché la Corte territoriale ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione di primo grado ma modificando la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte territoriale, in tal modo, ha infranto il principio secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, come avvenuto nel caso in esame, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass, n. 16645/2025).
La statuizione sulle spese, infine, è carente e comunque corredata di motivazione meramente apparente, con conseguente fondatezza anche della seconda censura, in ordine alle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, che non possono ritenersi contemplate nel riferimento al ‘doppio grado di giudizio’, utilizzato dalla Corte.
Il ricorso va pertanto accolto per tutti i suddetti profili e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione che, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati e della costituzione delle parti nei vari gradi di giudizio,
dovrà procedere a nuova regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Rinvia alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.