Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21471-2022 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 360/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/03/2022 R.G.N. 1400/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Compensazione
spese
R.G.N. 21471/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 27/05/2025
CC
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non ripetibili le somme pretese dall’INPS a titolo di indebito e ha compensato le spese di lite.
1.1. A fondamento del decisum, ha ritenuto applicabile il regime di irripetibilità sancito dall’art. 52 della legge n. 88 del 1989, come modificato dall’art. 13 della l egge n. 412 del 1991.
1.2. In punto di spese, ha giustificato la compensazione poiché l’appellante aveva comunque percepito somme non dovute, sia pure non ripetibili per l’operatività della sanatoria dettata dall’art. 52 cit., « pur non avendo l’INPS commesso alcun errore».
Avverso la decisione, ha proposto ricorso NOME COGNOME con un motivo, successivamente illustrato con memoria. L’Inps ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso -a i sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 2° comma, c.p.c. nonché l’ illogicità e l’ erroneità della motivazione.
Il motivo è fondato.
4.1. Come noto, il potere del giudice di disporre la compensazione delle spese di lite è stato nel tempo sottoposto a limiti diversi, via via più stringenti: dalla formulazione originaria dell’art. 92 cod. proc. civ. che prevedeva la compensazione in caso di soccombenza reciproca o giusti motivi, si è passati, con la riforma di cui alla legge 28 dicembre 2005 nr. 263 (articolo 2 comma 1), alla necessità di indicare esplicitamente nella motivazione i giusti motivi di compensazione e, quindi, con il testo introdotto dalla legge 18
giugno 2009 n. 69 (articolo 45 comma 11), alla possibilità di disporre la compensazione, fuori dal caso di soccombenza reciproca, per «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». Infine, con la modifica introdotta con il D.L. del 12 settembre 2014 nr. 132 (articolo 13, comma 1), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, nr. 162, la possibilità di compensazione è stata limitata alla «soccombenza reciproca» o al «caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti». Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, nr. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 92 «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
4.2. Nella fattispecie di causa è applicabile il testo dell’art. 92 cod.proc.civ., introdotto dal D.L. nr. 132 del 2014 (con possibilità, dunque, di compensare le spese per «soccombenza reciproca» o in «caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti») poiché il ricorso di primo grado è stato depositato nell’anno 2016. Come in più occasioni chiarito dalla Corte (Cass., sez.un., nr. 19701 del 2010; v. anche Cass. nr.10213 del 2017 e Cass. nr. 18833 del 2020), la disciplina delle spese resta infatti regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
4.3. Ciò premesso, è riportato nello storico di lite che, a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di lite, la Corte di merito ha richiamato la peculiarità della sanatoria di cui al l’art. 52 della legge n. 88 del 1989 (modificato dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991 ), che consente
all’ accipiens di trattenere somme indebite «pur non avendo l’INPS commesso alcun errore».
Correttamente, il ricorrente ha denunciato l’inidoneità del criterio indicato a legittimare l’esercizio del potere di compensazione.
5.1. La motivazione è, infatti, contraddittoria rispetto alla decisione adottata. La disciplina dell’irripetibilità , delineata dall’ art. 52 cit., presuppone -diversamente da quanto valorizzato a fondamento della compensazione- un errore imputabile all’INPS. Diversamente non pot rebbe affatto operare.
5.2. A più riprese, la Corte ha chiarito che l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato (a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente). In difetto anche di una sola delle predette condizioni, opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 cod. civ. (in ult. Cass. nr. 5351 del 2025, con richiamo a Cass n.10337 del 2023, a sua volta sulla scia di Cass. nr. 5984 del 2022 e di altre precedenti).
5.3. In modo evidente, la motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli è, dunque, incongruente con le ragioni della decisione e, pertanto, non è idonea a sorreggere la statuizione sulle spese perché non supera il vaglio, imposto in questa sede di legittimità, di un quanto meno elementare riscontro di coerenza logica.
Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché, in diversa composizione, proceda nuovamente a regolare le spese di lite. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio