Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5489 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5489 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24422/23 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO COGNOME;
Ad. 29/01/2026
Oggetto: compensazione spese di lite
C.C. 31/3/2022
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE FRANCAVILLA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore ;
– intimato –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, con AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 582/2023 della Corte d’appello di Lecce depositata il 3 luglio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’odierno ricorrente citava in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE per ottenere il ristoro dei danni subiti
alla propria autovettura a seguito di un incidente che lo vide investire un cane randagio di grossa taglia, sbucato all’improvviso mentre percorreva la INDIRIZZO per RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE chiamava in causa il Comune di Francavilla Fontana.
Con sentenza n. 46/2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava i due Enti al pagamento dei danni in favore dell’attore, liquidati in € 6.853,00, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000.00 ed accessori.
Con atto di appello il Comune di Francavilla Fontana interponeva gravame per vedersi riconosciuto il difetto di legittimazione passiva e per censurare anche nel merito la sentenza. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale anche contro il ricorrente.
La Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello principale, rigettando quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la responsabilità esclusiva dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
In ordine alle spese la Corte d’appello disponeva l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricorre in cassazione il COGNOME sulla base di un’unica censura, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso e il comune è rimasto intimato, nonostante la regolare notifica avvenuta a mezzo pec in data 11 dicembre 2023.
Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico mezzo si denuncia ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91, 92 E 97 C.P.C. ANCHE PER LA FASE INIBITORIA EX ARTT. 283 E 351 C.P.C., IN RELAZIONE ALL’ART. 360, CO.1 N. 3) C.P.C. -MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA.’: risulterebbe incomprensibile la ragione di compensazione, giustificata dalla Corte territoriale con la
sussistenza di un mutamento di giurisprudenza e il persistere di dibattito nella giurisprudenza di merito.
A parere del ricorrente, infatti, tale dibattito doveva riferirsi alla questione della legittimazione passiva, che però riguardava l’RAGIONE_SOCIALE e il comune, non i presupposti per il risarcimento in favore del COGNOME.
Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe altresì violato l’art. 97 cod. proc. civ., dal momento che entrambi gli enti, l’RAGIONE_SOCIALE tra l’altro proponendo appello incidentale oltre il termine perentorio, si difendevano anche sostenendo la corresponsabilità del danneggiato, il quale dunque, a fronte della integrale conferma della sentenza di primo grado sul punto, è risultato totalmente vittorioso.
Per di più, il giudice di secondo grado non operava la condanna con riferimento alla fase cautelare, ai sensi dell’art. 283 cod. proc. civ.
D’altronde la sentenza, nel confermare da un lato la sentenza di primo grado in punto risarcimento e dall’altro nel dare atto di un mutamento di giurisprudenza, risulta altresì contenere proposizioni inconciliabili.
1.1. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Certamente è infondata con riguardo alle spese relative alla fase cautelare, posto che la Corte territoriale ha compensato le spese del giudizio, quindi includendovi quelle di tale fase, che pertanto non risultano, come sostenuto dal ricorrente, prive di regime.
Per il resto, premesso che il profilo denunciato con riguardo alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio è esclusivamente quello di violazione delle norme indicate anche nello sviluppo del motivo, deve osservarsi come pacificamente la Corte d’appello abbia operato una compensazione facendo espresso riferimento all’ipotesi, prevista dall’art.
92, secondo comma, cod. proc. civ., per cui si può in tal senso provvedere in caso di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o all’assoluta novità delle questioni nonché in ipotesi di gravi ed eccezionali
ragioni (queste ultime a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sent. C. Cost. n. 77 del 2018).
In proposito mette conto ricordare che l’attività di precisazione e integrazione delle fattispecie in cui è in concreto applicabile la compensazione è censurabile in sede di legittimità, al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa’ (così Cass. Sez. U n. 2572/12). L”elasticità’ di valutazione costituisce un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l’introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione (scelta, per l’esattezza, compiuta dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) è stata ritenuto in contrasto con la Costituzione (Cass. n. 21400/21 con riferimento a Corte Cost. sent. n. 77 del 2018).
Il giudice del merito è dunque tenuto, essenzialmente, ad evitare che ‘siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge’ (Cass. n. 9777/19): è, dunque, una verifica ‘in negativo’ quella demandata a questa Corte.
La quale, pertanto, è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., siano ‘non illogiche’ o ‘erronee’, e ciò, tra l’altro, pure in conformità con l’avvenuta ‘riduzione al minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053/14).
Ora la compensazione operata nella specie fa espresso richiamo ad un mutamento giurisprudenziale ‘riferito in motivazione’ e lo stesso
riguardava, come si evince dalla lettura della pronuncia di secondo grado, la legittimazione passiva del comune o dell’RAGIONE_SOCIALE.
Tanto, quindi l’affermato difetto di legittimazione del comune fondato espressamente sul riferito dibattito, ha determinato che la condanna, solidale in primo grado in capo ad entrambe le amministrazioni, è stata confermata in appello solo in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la sentenza non solo ha visto il comune indubbiamente vittorioso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ma anche il ricorrente, di conseguenza, è stato accertato non essere creditore del Comune. Pertanto, anche il ricorrente era sicuramente interessato alla pronuncia riferita alla questione della legittimazione.
È vero che il ricorrente non aveva evocato in primo grado il comune, ma solo l’RAGIONE_SOCIALE, che aveva quindi chiamato qual asserito terzo responsabile il comune, ma questo non toglie che, con la conseguente instaurazione del contraddittorio, anche il COGNOME è divenuto contraddittore del comune, tanto che appunto quest’ultimo venne in primo grado condannato al risarcimento in suo favore in solido con l’RAGIONE_SOCIALE.
Così stando le cose, il richiamo da parte della sentenza d’appello, a fondamento della compensazione delle spese fra tutte le parti, al dibattito giurisprudenziale ed al mutamento di giurisprudenza in ordine alla legittimazione passiva dell’ASL anziché del comune, risulta effettuato in maniera non illogica, né erronea nel senso sopra precisato, anche con riferimento all’odierno ricorrente.
Con riguardo poi al fatto che il ricorrente è risultato vittorioso relativamente all’ulteriore domanda, proposta da entrambe le amministrazioni, di accertamento della corresponsabilità anche in capo al COGNOME stesso per i danni per i quali è causa, la valutazione del collegio d’appello è stata relativa alla globalità della controversia e, sotto tale profilo, la stessa si sottrae all’esame del giudice di legittimità.
Il ricorso va allora rigettato con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Nulla per le spese con il comune, che è rimasto intimato.
Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 1500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a., ed oltre ad esborsi nella misura di € 200,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 29 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME