Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33950 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13342/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE – CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA DEGLI AVVOCATI E DEI PROFESSIONISTI, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 2776 del 18/4/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE; allegò di aver stipulato con quest ‘ ultima due contratti di assicurazione, con durata dal 31/3/2010 al 31/3/2012, e che, secondo la prassi invalsa tra le parti, l ‘ associato di RAGIONE_SOCIALE chiedeva ad RAGIONE_SOCIALE l ‘ apertura del sinistro e l ‘ autorizzazione alle prestazioni, mentre l ‘ odierna ricorrente, tramite il broker, trasmetteva la documentazione necessaria e la compagnia effettuava il pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE in esito alla presentazione eseguita da quest ‘ ultima; nonostante ripetuti riconoscimenti di debito, l ‘ assicurazione aveva omesso di corrispondere gli indennizzi per il periodo tra il 23/9/2010 e il 20/9/2011.
2. La RAGIONE_SOCIALE chiese la condanna di Axa al pagamento di euro 206.686,75 (poi rideterminati in euro 184.299,05 per compensazione con un credito Axa di euro 22.387,70), oltre a rivalutazione e interessi, nonché il risarcimento del danno per inadempimento.
3. RAGIONE_SOCIALE riconobbe un proprio debito di euro 35.016,77, ma contestò le altre pretese.
4. Con la sentenza n. 889 dell ‘ 8/1/2018, il Tribunale di Roma accolse l ‘ eccezione formulata da RAGIONE_SOCIALE riguardante la carenza di copertura assicurativa per mancato pagamento del premio (art. 1901 c.c.), in ragione del tardivo versamento eseguito da RAGIONE_SOCIALE; il giudice di primo grado escluse che il credito per l ‘ indennizzo dovuto da RAGIONE_SOCIALE (euro 128.709,88) potesse essere opposto in compensazione al credito della compagnia assicuratrice per il premio, in quanto non era certo, liquido ed esigibile e, comunque, era inferiore al premio dovuto (euro 150.000,00); poiché la copertura assicurativa
era da considerarsi sospesa ex lege , la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALE indennizzi veniva respinta.
NOME propose appello, al quale resistette la RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 2776 del 18 aprile 2023, rigettò l ‘ impugnazione e confermò la decisione di prime cure, condannando altresì la RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del grado; il giudice d ‘ appello confermò che il credito opposto in compensazione da RAGIONE_SOCIALE non presentava il requisito della certezza, essendo oggetto di contestazione per inosservanza della procedura contrattuale di denuncia del sinistro, e che, comunque, l ‘ indennizzo era inferiore al premio dovuto; tardivo, perciò, era da reputarsi il pagamento del premio da parte di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente sospensione della copertura assicurativa per i sinistri avvenuti tra il 15 gennaio 2012 e il 13 febbraio 2012.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero ha concluso, con la propria memoria e nella discussione durante l ‘ odierna udienza, per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Infatti, nell ‘ atto introduttivo la RAGIONE_SOCIALE non ha in alcun modo spiegato la ragione giuridica che, in tesi, la abilitavano a riscuotere gli indennizzi relativi ai rischi coperti dall ‘ assicurazione.
Nemmeno nel corso dell ‘ odierna discussione -nonostante l ‘ esplicita sollecitazione del Presidente del Collegio -la ricorrente è riuscita a colmare la lacuna del ricorso, la quale determina un ‘ ineliminabile incertezza sulla
sua legittimazione attiva, che, in quanto condizione dell ‘ azione, è oggetto di indagine ex officio anche in sede di legittimità.
In particolare, resta oscuro se, rispetto alla polizza assicurativa, la RAGIONE_SOCIALE rivestisse il ruolo di mero contraente (soggetto che, di regola, non ha titolo per avanzare pretese nei confronti dell ‘ assicuratore) oppure di assicurato (come tale abilitato ad agire verso l ‘ assicuratore, anche se tale veste sembra da escludere, posto che si tratta di un contratto di assicurazione del rischio malattia, stato non configurabile per un ente collettivo) oppure di adiectus solutionis causa (mero percettore di indennizzi RAGIONE_SOCIALE assicurati, come tale privo di legittimazione) oppure, ancora, di mandatario RAGIONE_SOCIALE assicurati.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Ritiene, peraltro, il Collegio che la questione posta col primo motivo -col quale la ricorrente ha sostenuto che i contrapposti crediti vantati dalle parti, rispettivamente al pagamento dell’ indennizzo assicurativo (per RAGIONE_SOCIALE) e al pagamento del premio (per RAGIONE_SOCIALE), sono omogenei, certi e di pronta liquidazione e, dunque, suscettibili di compensazione -sia di particolare importanza e che, perciò, ai sensi dell ‘ art. 363, comma 3, c.p.c., il principio di diritto applicabile nel caso di specie possa essere pronunciato anche d ‘ ufficio.
A tal fine ritiene questa Corte che si debba escludere la possibilità di operare una compensazione legale (impropria) tra il debito per il premio
assicurativo e il credito per somme dovute dall ‘ assicuratore (a titolo di indennizzo).
Innanzitutto, ai fini della compensazione, non è sufficiente qualificare il premio come obbligazione pecuniaria per sancirne l ‘ omogeneità rispetto ai controcrediti pecuniari dell ‘ assicurato, ma occorre vagliarne la funzione.
Il premio non è, se non in minima parte (il cosiddetto ‘ caricamento ‘ ), il corrispettivo della sopportazione del rischio da parte dell ‘ assicuratore.
Per la parte restante e prevalente (cosiddetto ‘ premio puro ‘ ) esso serve a costituire la riserva necessaria all ‘ assicuratore per far fronte alle richieste di indennizzo provenienti dall ‘ intera massa RAGIONE_SOCIALE assicurati.
La disciplina giuridica dell ‘ assicurazione, infatti, è il riflesso della operazione economica da essa sottesa, che si basa sui principî della comunione dei rischi e della mutualità: l ‘ operazione assicurativa non consiste nella semplice traslazione del rischio dal patrimonio dell ‘ assicurato a quello dell ‘ assicuratore (anche la fideiussione realizza, in sostanza, questo scopo), ma implica l ‘ eliminazione del peso economico del rischio, che viene distribuito sull ‘ intera massa RAGIONE_SOCIALE assicurati, ciascuno dei quali ne sopporta un frammento attraverso -per l ‘ appunto -il pagamento del premio.
Il pagamento del premio è, dunque, una condizione indispensabile e non disponibile dalle parti, perché basilare -sotto il profilo pubblicistico -per garantire la solidità tecnica ed economica del sistema assicurativo, dato che i premi formano l ‘ indefettibile riserva dalla quale attingere per indennizzare i rischi verificatisi; difatti, nel contratto di assicurazione, « la sopportazione del rischio da parte dell ‘ assicuratore è condizionata all ‘ adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l ‘ equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell ‘ ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l ‘ insieme dei rischi assunti dall ‘ assicuratore nell ‘ esercizio della sua attività e l ‘ insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei
rischi, alla quale partecipa l ‘ assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L ‘ assicuratore, assumendo l ‘ alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall ‘ evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte RAGIONE_SOCIALE assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALE assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell ‘ ammontare dei premi da parte RAGIONE_SOCIALE assicurati » (Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 18).
È la descritta struttura economica che spiega perché il contratto è automaticamente inefficace sino a quando il premio non sia stato pagato (art. 1899 c.c.) e perché l ‘ omesso pagamento del premio sospende l ‘ efficacia del contratto (art. 1901 c.c.).
Benché per altri scopi, in giurisprudenza si è affermato che il tempestivo pagamento del premio costituisce « elemento costitutivo della pretesa all ‘ indennizzo » (Cass. Sez. 1, 24/01/1986, n. 455, Rv. 444058-01) e che, « la volontà di rinunciare all ‘ effetto sospensivo dell ‘ assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell ‘ assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all ‘ indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio » (Cass. Sez. 3, 10/02/2022, n. 4357, Rv. 663939-03), così ulteriormente suffragando la conclusione per cui il pagamento del premio è condizione di operatività della polizza e non può essere sostituito da altre forme di adempimento (salvo accordi specifici tra le parti al momento della stipula).
Alla luce delle suesposte argomentazioni va affermato, nell ‘ interesse della legge ai sensi dell ‘ art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto:
« Il credito verso l ‘ assicuratore per il pagamento di indennizzi non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo ».
P. Q. M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13;
ai sensi dell ‘ art. 363, comma 3, c.p.c., pronuncia il principio di diritto nell ‘ interesse della legge di cui al punto 16 della motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
(NOME COGNOME)
Il Presidente (NOME COGNOME)