Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5545/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore pro tempore, nella qualità di mandataria con rappresentanza di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO n. 10/2023, depositata il 10/01/2023 e notificata in data 11/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria con rappresentanza dei Signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, conveniva, avanti al Giudice di Pace di Busto Arsizio, RAGIONE_SOCIALE, allo scopo di far accertare il diritto dei suoi rappresentati alla compensazione pecuniaria, quantificata in euro 1.200,00, prevista dall’art. 7, par. 1, lett. b), del Reg CE n. 261/2004, in quanto titolari di biglietto aereo emesso dalla convenuta per il volo aereo NO770 da Montego Bay (Giamaica) a Milano Malpensa del 21 luglio 2019 delle ore 22.10 che aveva subito un ritardo di oltre tre ore.
La convenuta non contestava il ritardo aereo, ma adduceva che la riprogrammazione del volo era dovuta ad una circostanza eccezionale non imputabile al vettore ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004, consistente nella necessità di adottare le idonee misure di sicurezza conseguenti alla presenza all’imbarco a Malpensa di un passeggero in stato di alterazione alcoolica prenotato sul volo di andata della medesima rotazione (Malpensa -Varadero -Montego Bay) per cui è causa e aggiungeva che, in ogni caso, i passeggeri erano stati preventivamente avvertiti della riprogrammazione in posticipo del volo e, pertanto, non si erano recati in aeroporto all’orario precedentemente comunicato per il check-in , donde l’inapplicabilità del Reg. CE n. 261/2004 giusta la previsione dell’art. 3, comma 2, lett. a); in subordine, deduceva che il ritardo avrebbe dovuto, proprio perché la sua causazione non era imputabile, essere ricondotto sotto le quattro ore, con conseguente riduzione della compensazione pecuniaria eventualmente dovuta.
Con sentenza n. 804/2021 il Giudice di Pace di Busto Arsizio respingeva la domanda attorea, in considerazione del fatto che i passeggeri erano rimasti nel luogo di vacanza fino all’orario previsto per la nuova accettazione.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 10/2023, depositata il 10/01/2023, notificata l’11/01/2023, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun passeggero rappresentato) nonché di quella di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ., oltre alle spese di lite.
Segnatamente, il tribunale ha ritenuto che:
ai fini della maturazione del diritto alla compensazione pecuniaria, l’art. 3, par. 2, lett. a) del Reg. CE n. 261/2004 non impone al passeggero del volo ritardato la necessaria presenza all’imbarco all’ora precedentemente comunicata, bensì il solo fatto di aver viaggiato su di un volo che ha registrato un ritardo maggiore di tre ore, poiché la compensazione non ristora i passeggeri dall’attesa in aeroporto, ma del solo ritardo rispetto all’orario di arrivo programmato, senza potersi attribuire rilievo, dato lo scarso preavviso, al fatto che fossero rimasti nel luogo di vacanza sino all’orario previsto per il nuovo imbarco, non essendo stati messi nella condizione di riprogrammare le proprie attività;
RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la circostanza esimente allegata, essendo inidoneo a tal fine quanto risultante dal giornale di bordo (TLB) compilato dal Comandante dell’aeromobile e dal successivo report interno, in quanto atti di parte.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le parti hanno depositano rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia <> degli artt. 3, 5, 6, 7 e 9 del Reg. CE n. 261/2004 nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 cod. civ. e 2967 cod. civ.
Premesso che il Reg. CE n. 261/2004 appronta una tutela standardizzata (cfr. CGUE 23.10.2012 in C-581/2010 e C629/2010) che, in deroga alle disposizioni codicistiche ed alla Convenzione di Montreal del 28.5.1999, assicura, tra l’altro, ai passeggeri una compensazione pecuniaria a prescindere dall’assolvimento dell’onere della prova e dell’accertamento del nesso causale così come invece ordinariamente previsto dagli artt. 2967 cod. civ. e 1218 cod. civ. (cfr. Cass. 9/04/2021, n. 9474), la ricorrente ribadisce che in caso di diniego di imbarco o di cancellazione del volo senza il rispetto dei termini di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), il Reg. CE n. 261/2004 prevede (anche) il pagamento di un indennizzo forfettizzato (compensazione pecuniaria ex art. 7), mentre per il caso di ritardo, la lettera degli artt. 6 e 9 impone l’erogazione di prestazioni di assistenza al passeggero che si differenziano a seconda dell’entità del ritardo, ma non la compensazione pecuniaria.
Quanto al ritardo nell’esecuzione del trasporto ovverossia ad un caso di inesatto adempimento della prestazione -richiama la Corte di giustizia che, con la sentenza del 19.11.2009 cd. ‘ Sturgeon ‘ (C -402/07 e C-432/07), ha dato vita ad una vera e propria integrazione normativa nel sistema del Reg. CE n. 261/2004, equiparando, ai soli fini della compensazione pecuniaria, i passeggeri dei voli ritardati ai passeggeri dei voli cancellati qualora il ritardo sia superiore alle tre ore. A detti passeggeri spetta anche
la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004, a meno che sussistano circostanze eccezionali esimenti, ai sensi dell’art. 5, par. 3, in tema di cancellazione dei voli la cui applicazione è stata estesa ai voli ritardati.
Fa rilevare che si trattava -così come nel caso deciso dalla sentenza del 23.10.2012 dalla CGUE (C-581/2010 e C-629/2010), pure evocata dal tribunale -di passeggeri che presentatisi all’aeroporto per il check-in all’orario convenuto lì apprendano che i voli erano (fortemente) ritardati.
Nel caso odierno, invece, il nodo della controversia è se il Reg. CE n. 261/2004 -e con esso anche il diritto a compensazione pecuniaria -si applichi o meno ai passeggeri che non si siano presentati all’accettazione all’orario stabilito.
Il caso di passeggeri che non siano presenti al momento del check in come originariamente programmato ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 3, par. 2, del Reg. CE n. 261/2004, il quale prevede, infatti, che il diritto alla compensazione pecuniaria si applichi «a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’art. 5, si presentino all’accettazione secondo le modalit à̀ stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l’ora al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata . Ciò significa che i passeggeri che per qualsiasi motivo non si presentino all’ora stabilita all’imbarco del volo non possono fruire né delle tutele previste dall’art. 4 per il negato imbarco (rimborso del prezzo o compensazione pecuniaria e volo alternativo) né di quelle approntate all’art. 9 per i voli in ritardo (informazioni, assistenza, bevande, pasti, pernottamento, rimborso, ecc.). Analogamente, nulla spetta al passeggero che per qualsiasi motivo non si è presentato all’imbarco all’orario previsto,
ma sia arrivato tardivamente seppure in tempo per prendere il volo ritardato: egli fruirà semplicemente del volo in quanto titolare di una valida prenotazione. Viceversa per il caso di cancellazione del volo ex art. 5, le tutele approntate si applicano a prescindere dalla presentazione del passeggero al check-in.
Il che dimostra che la ratio delle misure previste in favore dei passeggeri di voli con partenza ritardata è quella di alleviare (art.9) la permanenza in aerostazione e indennizzare il passeggero (art. 7) per la perdita del tempo inutilmente speso in aeroporto, per il disagio subito e per il prolungamento della durata del proprio viaggio mediante compensazione pecuniaria automatica e forfettizzata.
Ciò non esclude che l’inesatto adempimento del vettore concretizzato nel ritardo nel trasporto possa dar luogo ad una responsabilità contrattuale e, dunque, ad un’obbligazione risarcitoria, ma ciò solo a seguito della dimostrazione da parte del passeggero di tutti gli elementi costitutivi del danno, secondo gli ordinari criteri in tema di onere della prova.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non sono emersi argomenti per discostarsi, non occorre subire un danno per godere della compensazione pecuniaria richiesta per il volo ritardato, essendo sufficiente l’oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore, come nel caso è pacificamente avvenuto. «Esigere che il passeggero si presenti all’accettazione in aeroporto come se la comunicazione della compagnia aerea non vi fosse stata per poi attendere ivi ore in attesa dell’imbarco si appalesa invero intrinsecamente contraddittorio e illogico nonché contrastante con la ratio dell’articolo 3, paragrafo 2 lettera a), Regolamento CE n. 261/2004 quale indicata dalla Corte di Giustizia dell’U.E., e cioè la tutela del passeggero. La detta norma prevede infatti che la compensazione ha luogo qualora i passeggeri ‘dispongano di una
prenotazione sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione …, si presentino all’accettazione … secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata …».
Orbene, nella specie l’odierna ricorrente ha appunto comunicato ai passeggeri il nuovo orario del volo ed è a quest’ultimo che «deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della norma in argomento, e non già all’orario originariamente fissato e poi dalla stessa compagnia aerea annullato. Diversamente, l’informazione data in ragione della sopravvenuta ragione di ritardo risulterebbe del tutto privata di senso e utilità pratica» (Cass. 12/03/2024, n. 6446; Cass. 15/03/2024, n.7010).
2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. in riferimento all’assenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove orali richieste da RAGIONE_SOCIALE
Il giudice a quo avrebbe ignorato, senza alcuna motivazione, le istanze istruttorie avanzate e deciso la causa sulla base degli atti, ritenendo le prove documentali allegate inidonee a fornire la richiesta prova liberatoria, di cui all’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004, così impedendo di dimostrare la presenza di un passeggero molesto che costituisce, secondo la Corte di Giustizia, (sent. 11 giugno 2020 in C-74/19) circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 anche se verificatasi su una tratta precedente della medesima rotazione del volo del cui ritardo si controverte (CGUE 11 giugno 2020 (in C74/19 CGUE 22 aprile 2021 (in C-826/19).
Il motivo è inammissibile, perché i capitoli non ammessi -che questa Corte ha potuto esaminare, atteso che parte ricorrente ha soddisfatto le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. -sono privi di decisività, con conseguente impossibilità di applicare in favore della ricorrente l’applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui «il
giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta» (Cass. 08/02/2021, n. 2904; Cass. 8/11/2021, n. 35146; Cass. 28/08/2020, n. 17981; Cass. 08/07/2020, n. 14155).
Né ricorrono i presupposti per lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., i quali presuppongono, rispettivamente, che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (Cass., Sez. Un., 30/09/2020 n. 20867) e che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi dell’ art. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. solo nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30/09/2020 n. 20867).
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 96, comma 3, cod. proc. civ., per essere stata condannata al pagamento, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ., di euro 1.000,00, sull’assunto che a pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta avesse riportato – per di più citandolo tra virgolette – in modo parziale e distorto il contenuto delle statuizioni relative al valore probatorio del giornale di bordo
contenute nella sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1024/2021, alterandone il significato .
La tesi della ricorrente è che, invece, il contenuto del precedente del tribunale fosse stato riassunto, ma non stravolto, e che, pertanto, difettino i requisiti della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, 3° comma, cod.proc. civ.
Il motivo è inammissibile, perché parte ricorrente invoca una inammissibile rivalutazione dei presupposti che giustificano la condanna per responsabilità processuale aggravata.
La richiesta è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità» (in massima, v. Cass. 19/05/2025, n. 13315).
All’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente nella misura indicata in dispositivo.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge (v. Cass., Sez . Un., 16/9/2021, n. 25041; Cass. 30/9/2021, n. 26545).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.200,00 ( di cui euro 1.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge;
dell’importo di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME