Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 955 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 955 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25393/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
e sul ricorso incidentale proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente all’incidentale – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO n. 494/2022, depositata il 31/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva avanti al Giudice di Pace di Busto Arsizio RAGIONE_SOCIALE, perché fosse condannata al pagamento di euro 600,00, di cui euro 300,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce n. 261/04.
A tal fine adduceva che gli spettava non solo la compensazione pecuniaria perché il volo aereo TARGA_VEICOLO operato dalla convenuta sulla tratta Nosy Be (Madagascar) / Milano Malpensa in data 1°
maggio 2019, previsto per le ore 13.15 locali, aveva subito un ritardo di 3 ore e 28 minuti che aveva trascorso abbandonato all’interno dello scalo aeroportuale senza informazioni né assistenza per tutta la durata della lunga e frustrante attesa prima dell’imbarco a bordo dell’aeromobile, ma anche il danno non patrimoniale da ritardo, avendo risentito di uno stato di ansia e di preoccupazione e avendo perso del tempo che certamente avrebbe diversamente utilizzato.
La convenuta si difendeva, sostenendo che: a) il ritardo era stato causato dalla necessità di riprogrammare il volo perché l’aeromobile che avrebbe dovuto operare il volo era stato colpito il giorno prima da una grandinata violentissima e improvvisa che lo aveva danneggiato in fase di atterraggio a Malpensa e che ne aveva compromesso l’aeronavigabilità; b) l’attore era stato avvertito della riprogrammazione del check-in e si era trattenuto presso il resort con prolungamento del trattamento all inclusive , atteso che il RAGIONE_SOCIALE, da cui l’attore aveva acquistato il pacchetto comprendente i voli di andata e di ritorno, era stato tempestivamente avvertito della riprogrammazione, sicché aveva disposto il prolungato del soggiorno presso il resort e, infine, l’aveva condotto all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco senza che il COGNOME avesse a patire snervanti attese. Di conseguenza, chiedeva che il giudice accertasse che: i) al COGNOME non spettava la compensazione di cui all’art. 3, par. 2, lett. a) del Reg. CE n. 261/2004, poiché non si era presentato all’accettazione ( check-in ) all’orario originariamente fissato; ii) la riprogrammazione del volo era stata determinata da un evento imprevisto e imprevedibile, quindi, da una circostanza eccezionale, ai sensi del Reg. CE n. 261/2004; iii) non vi era prova che l’attore avesse subito un danno non patrimoniale.
Il Giudice di Pace di Busto Arsizio con la sentenza 2021, n.1040 rigettava la domanda di compensazione pecuniaria, perché l’attore
non si era presentato in aeroporto in tempo per prendere il volo che aveva subito un ritardo, ma aveva aspettato nel resort il volo riprogrammato; stessa sorte riservava alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo aereo, perché priva di prova e comunque esterna al perimetro applicativo tracciato dalla Sezioni Unite in materia; compensava le spese di giudizio e respingeva la domanda di condanna dell’attore ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.
All’esito del giudizio di appello proposto dal COGNOME che rinunciava a domandare il danno non patrimoniale, ma insisteva per ottenere la compensazione pecuniaria per il volo ritardato, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 494/2022, resa pubblica il 31 marzo 2022, ha accolto l’appello e ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del COGNOME di euro 300,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della maturazione del diritto alla compensazione pecuniaria, l’art. 3, par. 2, lett. a) del Reg. CE n. 261/2004 non impone al passeggero del volo ritardato la necessaria presenza all’imbarco all’ora precedentemente comunicata, bensì richiede solo che il passeggero abbia viaggiato su di un volo che ha registrato un ritardo maggiore di tre ore, poiché la compensazione non ristora i passeggeri dall’attesa in aeroporto, ma del solo ritardo rispetto all’orario di arrivo programmato, senza potersi attribuire rilievo al fatto che il COGNOME fosse rimasto nel luogo di vacanza sino all’orario previsto per il nuovo imbarco. Escludeva altresì che il diritto alla compensazione pecuniaria fosse venuto meno per il verificarsi dei presupposti di cui all’art. 5, par. 3, Reg. n. CE 261/2004, in quanto alla prova dell’evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile del 26 aprile 2019 non era seguita l’ulteriore prova, da parte del vettore aereo, di aver posto in essere tutte le misure possibili, entro il limite della ragionevole e proporzionata
esigibilità, finalizzate ad evitare ripercussioni sul volo del successivo 1° maggio 2019.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140-bis disp. att. cod.proc.civ., del Presidente del Collegio del 21 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che in data 17 novembre 2025 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso principale, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, nonostante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente in via incidentale.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia nei confronti della ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE
Va comunque esaminato il ricorso incidentale, atteso che la rinuncia al ricorso principale non determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale (neppure se tardivo, come in questo caso) ai sensi dell’art. 334 cod.proc.civ., il quale stabilisce che «se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia», perché detta disposizione si ritiene applicabile solo alle ipotesi di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso principale e non in caso di rinuncia al ricorso principale, in modo da non lasciare il ricorrente principale arbitro della sorte del ricorso incidentale tardivo, poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi
all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale (Cass., Sez. Un., 2/5/2011, n. 89; Cass. 3/5/2022, n. 13888; Cass. 15/03/2024, n. 7070).
Il ricorso incidentale è infondato.
Il giudice dell’appello ha motivatamente considerato nuova la questione relativa alla spettanza al COGNOME del diritto alla compensazione pecuniaria, pur non avendo aspettato in aeroporto la partenza del volo riprogrammato, sottolineando essere il COGNOME ben consapevole «della novità della novità questione, della mancanza di pronunce della Corte di Legittimità e dei contrasti della giurisprudenza di merito sulla debenza della compensazione in caso di mancata presentazione dei passeggeri all’accettazione all’ora precedentemente indicata, nell’atto di citazione falsamente affermava di essere stato informato del ritardo solo una volta giunto in aeroporto e di essere ‘ stato letteralmente abbandonato all’interno dello scalo aeroportuale’, senza preavviso da parte del vettore o del tour operator» (p. 9).
Del pari infondata è la censura concernente la domanda di rimborso delle spese corrisposte a legale o consulente tecnico di sua fiducia prima dell’instaurazione della lite, in quanto le spese sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio sono una componente del danno da liquidare e, come tali, debbono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o di spese giudiziali (Cass. 2/2/2006, n. 2275).
Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di porre in rilievo, le «eventuali spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente», ma «la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli
oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali» (Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990).
Orbene, non risultando mai allegata né dedotta e provata la richiesta di rimborso delle spese di assistenza pregiudiziale, essa non può essere esaminata, perché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio ( v., ex multis , Cass. 1°/07/2024, n. 1818).
Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio con riguardo alla sola ricorrente principale, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass. n. 7070/2024 cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudicio di cassazione estinto per rinuncia nei confronti della ricorrente in via principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME