Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5652/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1272/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 14/09/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva davanti al Giudice di pace di Busto Arsizio la RAGIONE_SOCIALE aerea RAGIONE_SOCIALE per accertarne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per un ritardo di quasi sei ore di un volo internazionale in cui era stato passeggero e per ottenerne quindi la condanna al pagamento di euro 600, oltre interessi, quale compensazione pecuniaria ex articolo 7, primo comma, lettera c), del Regolamento CE n. 261/2004.
La convenuta si costituiva, resistendo, e tra l’altro opponendo che l’attore non aveva il diritto alla compensazione in quanto aveva ricevuto comunicazione della riprogrammazione del volo da parte della sua agenzia di viaggio e quindi atteso il nuovo orario di partenza nell’albergo in cui alloggiava anziché in aeroporto.
Con sentenza del 23 aprile 2021 il Giudice respingeva la domanda perché il passeggero non avrebbe ‘sopportato il disagio di essersi presentato all’imbarco all’orario’ originario.
Il COGNOME proponeva appello, cui resisteva controparte.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 14 settembre 2022, accoglieva l’appello per quanto di ragione, condannando l’appellata a corrispondere all’appellante la somma di euro 600 e compensando le spese.
NOME ha presentato ricorso sulla base di un unico motivo; il COGNOME si è difeso con controricorso, veicolante anche ricorso incidentale con un unico motivo, da cui si è difesa NOME con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria.
Considerato che
Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia <> degli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 Regolamento CE n. 261/2004 nonché degli articoli 1218 e 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360, primo comma n. 3, c.p.c..
Si duole non essersi considerato come si evinca dall’articolo 3, paragrafo 2 lettera a), Regolamento CE n. 261/2004 che per ottenere la ‘ compensazione ‘ ( e cioè l”indennità’) occorre che il passeggero si sia presentato all’accettazione all’orario stabilito, laddove nella specie il COGNOME è asseritamente rimasto in albergo.
Come sopra già più sopra evidenziato, uno degli argomenti difensivi del l’ odierno ricorrente nella comparsa di risposta di primo grado è stato proprio che, a fronte del ritardo di cinque ore e quarantotto minuti lamentato da controparte, pur non avendo nella comparsa di risposta in primo grado contestato di avere ‘operato il volo … sul quale aveva viaggiato il Passeggero’ arrivato con il ritardo indicato ha invero eccepito che ‘il ritardo lamentato dal Passeggero era dovuto alla riprogrammazione delle rot azioni … in ragione dell’esigenza di sostituire un aereo NEOS in avaria con un altro noleggiato’ ; e che ‘contrariamente a quanto rappresentato dal Passeggero, questi non veniva <> in aerostazione per ore ed ore senza assistenza bensì era stato preavvertito della riprogrammazione del check-in e trattenuto presso il resort in prolungamento del trattamento all inclusive ‘ , in quanto ‘aveva tempestivamente avvertito della riprogrammazione il RAGIONE_SOCIALE – suo diretto cliente – che, pertanto, aveva ospitato il Passeggero presso il resort per poi condurlo con i servizi di transfer previsti nello stesso pacchetto all’aeroporto solo in tempo utile per l’imbarco al nuovo orario senza che questi avesse a patire snervanti attese …’.
Si è del pari già più sopra accennato che il primo giudice ha respinto la domanda proprio per la permanenza del COGNOME nel resort, affermando che ‘il diritto alla compensazione pecuniaria sorge laddove il passeggero abbia sopportato il disagio di essersi presentato all’imbarco all’orario schedulato; se invece viene trattenuto in luogo ameno e di svago, che gli consenta di fatto di proseguire di qualche ora, senza oneri, la vacanza, non ha diritto alla compensazione’.
Siffatto assunto non è stato condiviso dal giudice d’appello, che, nel sottolineare come sia stata con la nota sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009 della CGUE equiparata la cancellazione del volo con il relativo prolungato ritardo ai fini
dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii) del regolamento , ne ha desunto che ‘il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce non già dal disagio per l’attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi ipso facto per ritardo superiore alle tre ore’, essendo sufficiente tale perdita di tempo e non occorrendo che i passeggeri dimostrino di aver subito un danno individuale (e su questo richiama la sentenza Nelson del 23 ottobre 2012 della CGUE, Grande Sezione ); per questo ‘deve ritenersi priva di rilievo la circostanza … relativa alla preventiva comunicazione inoltrata al RAGIONE_SOCIALE operator RAGIONE_SOCIALE circa il ritardo del volo’.
Orbene, l’affermazione del giudice d’appello è corretta.
3.1 Invero, non occorre subire un danno per godere della compensazione de qua , essendo sufficiente l’oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore, come nel caso è pacificamente avvenuto.
Esigere che il passeggero si presenti all’accettazione in aeroporto come se la comunicazione della RAGIONE_SOCIALE aerea non vi fosse stata per poi attendere ivi ore in attesa dell’imbarco si appalesa invero intrinsecamente contraddittorio e illogico nonché contrastante con la ratio dell’articolo 3, paragrafo 2 lettera a), Regolamento CE n. 261/2004 quale indicata dalla Corte di Giustizia dell’U.E., e cioè la tutela del passeggero.
La detta norma prevede infatti che la compensazione ha luogo qualora i passeggeri ‘dispongano di una prenotazione sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione …, si presentino all’accettazione … secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata …’.
Orbene, nella specie l’odierna ricorrente ha appunto comunicato, tramite il RAGIONE_SOCIALE operator , il nuovo orario del volo.
E’ a quest ‘ultimo che deve farsi invero riferimento ai fini del l’applicazione della norma in argomento, e non già all’orario originariamente fissato e poi dalla stessa RAGIONE_SOCIALE aerea annullato.
Diversamente, l’informazione data in ragione della sopravvenuta ragione di ritardo risulterebbe del tuto privata di senso e utilità pratica.
Correttamente il giudice dell ‘appello ha riguardo escluso che il presupposto della compensazione in argomento sia la sussistenza di un ‘disagio per l’attesa snervante in aeroporto’ , e che l’ informazione del vettore legittimi il passeggero a presentarsi all ‘accettazione in aeroporto all’orario con la medesima indicato, e non già a quello originariamente fissato e poi annullato in ragione di condotte ed eventi ad esso a vario titolo riconducibili.
Con un unico motivo il ricorrente in via incidentale COGNOME denunzia <> dell’articolo 91 c.p.c. , in riferimento all’articolo 360, primo comma n. 3, c.p.c.
Si duole che il giudice dell’ appello abbia compensato le spese di lite del giudizio di merito, pur essendo egli risultato totalmente vincitore, e nonostante l’assenza di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Nella sentenza impugnata il giudice dell’appello ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio in difetto delle ragioni indicate nell’articolo 92 , secondo comma, c.p.c.: soccombenza reciproca, ‘assoluta novità della questione trattata’, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
Va al riguardo sottolineato che il giudice d’appello ‘fuoriesce’ da tale paradigma, pretendendo di utilizzare la compensazione delle spese come una sorta di strumento punitivo della parte, pur se vittoriosa , ‘colpevole’ di qualche mancanza.
Nell’espressamente affermare che di ravvisare nella << condotta processuale dell'appellante, il quale, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva asserito di aver appreso del differimento della partenza solo una volta recatosi in aeroporto (<> ), circostanza poi rivelatasi inveritiera>>, le ragioni idonee <> il giudice dell’appello, trattandosi di ipotesi non contemplata all’art. 92, secondo comma, c.p.c. , tradisce infatti l’intento di volere in realtà sostanzialmente sanzionare la parte come se avesse violato l’articolo 88 c.p.c.
A tacer d’altro (non è qui possibile qualificarlo estrapolato dal contesto dell’atto), anche in tal caso il giudice non avrebbe potuto procedere alla compensazione delle spese di lite ma avrebbe dovuto fare semmai applicazione del primo comma dell’articolo 92 c.p.c.
Alla fondatezza del motivo nei suindicati termini consegue l’accoglimento del ricorso incidentale e, rigettato il ricorso principale, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , inalterato il resto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la condanna della società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, inalterato il resto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e , decidendo la causa nel merito, condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del COGNOME; condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 870,00, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del COGNOME. Inalterato il resto.
Condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 900,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023