Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 958 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 958 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
COGNOME INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO n. 905/2022, depositata il 08/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio RAGIONE_SOCIALE perché fosse condannata a corrispondere loro l’indennizzo previsto dal Reg. Ue n. 361/2004 nella misura di euro 400,00 ciascuno, in quanto titolari di biglietti aerei per il volo TARGA_VEICOLO NO1652 da Las Palmas a Milano Malpensa via Tenerife del 9 settembre 2019, il quale era giunto a destinazione con un ritardo di cinque ore.
La convenuta non contestava il ritardo, ma adduceva che gli attori non avevano diritto alla compensazione pecuniaria perché il volo aveva subito una non preventivata riprogrammazione a causa della necessità tecnica di sostituire l’aeromobile deputato ad operare il volo, bloccato a Milano Malpensa per un imprevisto tecnico, con un altro aeronavigabile e che tutti i suoi clienti diretti, compreso il tour operator Alpitour da cui gli attori avevano acquistato un pacchetto turistico, comprensivo dei voli aerei di andata e di ritorno, erano stati preventivamente avvertiti della riprogrammazione in posticipo del volo e, pertanto, i passeggeri non si erano recati in aeroporto all’orario precedentemente comunicato per il check-in , donde l’inapplicabilità del Reg. CE n. 261/2004 giusta la previsione dell’art. 3, comma 2, lett. a).
Con sentenza n. 890/2021 il Giudice di pace di Busto Arsizio rigettava le domande attoree, ritenendo che, essendo finalizzato ad indennizzare il passeggero che in possesso di prenotazione si presenti all’accettazione secondo le modalità precedentemente stabilite ed all’ora indicata, il diritto alla compensazione pecuniaria non spetti al passeggero che invece si presenti oltre tale ora e oltretutto venga trattenuto in luogo ameno e di svago; detto
passeggero potrebbe semmai invocare il risarcimento del danno sempre che ne provi i presupposti.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 905/2022, depositata il 08/06/2022, ha riformato la sentenza impugnata e, accertata l’assenza di circostanze eccezionali alla base della riprogrammazione aerea del volo NO1652 del 9.09.2019, ha dichiarato la RAGIONE_SOCIALE l’esclusiva responsabile della riprogrammazione e del conseguente ritardo aereo, e, per l’effetto, l’ha condannata a corrispondere agli appellati la compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/04, quantificandola, in ragione della lunghezza della tratta aerea operata dal volo oggetto del giudizio, in euro 400,00 cadauno.
Segnatamente, ha ritenuto che, ai fini della maturazione del diritto alla compensazione pecuniaria, l’art. 3, par. 2, lett. a) del Reg. CE n. 261/2004 non impone al passeggero del volo ritardato la necessaria presenza all’imbarco all’ora precedentemente comunicata, ma presuppone l’aver viaggiato su di un volo che ha registrato un ritardo maggiore di tre ore, poiché la compensazione non ristora i passeggeri dall’attesa in aeroporto, ma del solo ritardo rispetto all’orario di arrivo programmato, senza potersi attribuire rilievo, dato lo scarso preavviso, al fatto i passeggeri fossero rimasti nel luogo di vacanza sino all’orario previsto per il nuovo imbarco, non essendo stati messi nella condizione di riprogrammare le proprie attività.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza
disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140bis disp. att. cod.proc.civ., del Presidente del Collegio del 21 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dato atto che in data 17 novembre 2025 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso con contestuale accettazione dei controricorrenti, proveniente, rispettivamente, dai legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE e dai legali rappresentati dei resistenti, il cui mandato consente loro di rinunciare al ricorso e al controricorso.
Va pertanto pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia.
In applicazione dell’art. 391, ult. comma, cod.proc.civ. nulla deve essere disposto in ordine alla compensazione delle spese.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560 e successiva giurisprudenza conforme).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME