SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 14 2026 – N. R.G. 00000316 2024 DEPOSITO MINUTA 03 01 2026 PUBBLICAZIONE 03 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di L’Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 316/2024 R.G., promossa da:
(P. Iva ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in forza di procure in calce all ‘atto di citazione in appello ; P.
APPELLANTE
RAGIONE_SOCIALEo
(P.Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello; P.
APPELLATA
per la riforma della sentenza n. 159/2024 resa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data 5 marzo 2024.
All’udienza tenutasi in data 11 novembre 2025, svolta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell’udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato, 11 novembre 2025, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell’art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 159/2024, pubblicata in data 5 marzo 2024, il Tribunale di Chieti decideva sulla domanda proposta dalla nei confronti della ritenendo l’azione proposta parzialmente fondata accogliendola nei limiti della richiesta di compensazione legale avanzata da parte convenuta con determinazione del saldo dare/avere tra le parti in causa in € 125.065,31 in favore della convenuta con conseguente condanna dell’allora attrice al pagamento della predetta somma oltre interessi commerciali e con rigetto delle altre domande formulate e con compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
1.1) La nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado assumeva:
di aver sottoscritto in data 31 maggio 2016 con la un contratto di fornitura di energia elettrica e che questa aveva fatturato per il periodo maggio 2016- agosto 2017 somme non dovute pari ad € 55.308,06 oltre Iva;
di essersi rivolta alla RAGIONE_SOCIALE società specializzata nella consulenza per la fornitura di energia elettrica, la quale si era accorta della illegittima fatturazione, chiedendone lo storno;
che dopo diversi solleciti, rimasti inevasi, aveva attivato la procedura di conciliazione presso il RAGIONE_SOCIALE, nel corso della quale la aveva riconosciuto fondate parte delle richieste della emettendo in data 20 ottobre 2017 nota di credito di € 34.325,59 più Iva; RAGIONE_SOCIALE
che residuava ancora un credito da rimborsare di € 20.983,23 oltre Iva relative alle fatture giugno-luglio 2016 e per quelle da maggio ad agosto 2017 per il prezzo aumentato di € 0,011418 €/kWh della voce dispacciamento;
che nel contratto di consulenza stipulato in data 1° giugno 2017 con la RAGIONE_SOCIALE era previsto, oltre al costo fisso annuale, anche il pagamento del 50% sulle somme eventualmente recuperate a seguito della consulenza prestata, per cui richiedeva anche il pagamento di € 27.654,00 oltre Iva, a titolo di risarcimento danni.
1.2) Sulla base di tali considerazioni, la chiedeva la condanna della 20.983,00, oltre Iva, la rivalutazione monetaria e interessi, nonché il pagamento della somma di € 27.654,00
al pagamento della residua somma di € oltre Iva, a titolo di danno.
1.3) Si costituiva in giudizio la rappresentando la volontà di addivenire a una soluzione conciliativa riconoscendo come dovuta la somma di € 20.983,00 oltre Iva per l’indebita fatturazione della voce dispacciamento libero e perdite per dispacciamento libero, contestando tuttavia l’importo di € 27.654,00 oltre Iva quale somma richiesta per la consulenza prestata dalla RAGIONE_SOCIALE e in via riconvenzionale richiedeva il pagamento della somma di € 136.339,18 per il mancato pagamento da parte della della fornitura di energia elettrica (aprile-giugno 2018) e fornitura di gas (maggio/giugno 2018), con richiesta di compensazione della somma di € 20.983,00 oltre Iva, vantata dalla con il maggior controcredito con condanna della al pagamento della somma di € 115.355,95 . RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
1.4) Nel corso del giudizio veniva esple tata attività istruttoria attraverso l’ assunzione delle prove testimoniali nel corso della quale il precedente G.I., assegnatario del fascicolo, aveva ritenuto i testi di parte attrice incapaci a testimoniare, avendo loro un interesse alla causa, e veniva svolta ctu contabile diretta alla ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti a seguito della quale il perito riscontrava un credito a favore della di € 125.065,31 .
La sentenza di primo grado : nel merito il Tribunale di Chieti accoglieva parzialmente la domanda attorea nei termini di seguito espressi.
2.1) Dopo aver ripercorso i fatti di causa e tenuto conto del riconoscimento da parte della allora convenuta della somma vantata dalla di € 20.923,00 oltre Iva, il Tribunale di Chieti vagliava la richiesta di compensazione legale sollevata dalla ritenendo provato il maggior credito pari ad € 136.339,18 vantato dalla nei confronti della per il mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica e di gas. RAGIONE_SOCIALE Con RAGIONE_SOCIALE
Premessa una ricognizione dei presupposti in presenza dei quali la compensazione, legale e giudiziale, può avere luogo così come indicati anche nella sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Un. (Cass. Civ. Sez. Un. n. 23225/2016) richiamata nella sentenza impugnata, il Tribunale riteneva di condividere la decisione del precedente G.I. di escludere, in sede di ctu, dall’analisi dei rapporti di dare/avere la somma di € 27.654,00 invocata dalla a titolo risarcitorio, domanda che doveva essere rigettata in quanto sfornita di prova. RAGIONE_SOCIALE
2.2) In relazione alla richiesta risarcitoria, il Giudice di prime cure rilevava che il sig.
legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE non aveva confermato in sede di prova testimoniale la circostanza secondo cui la somma richiesta era stata pagata dalla né che la stessa era collegata a quella determinata attività di consulenza; riteneva altresì che non poteva prendersi in considerazione quanto riferito dalla teste stante la dichiarata incapacità a testimoniare. RAGIONE_SOCIALE
2.3) Il Tribunale proseguiva nel rilevare che la data del contratto di consulenza stipulato dalla attrice con la RAGIONE_SOCIALE era successiva sia rispetto alla data di proposizione della negoziazione assistita sia a quella della emissione della nota di credito, del 20 ottobre 2017.
2.4) Il Giudice di prime cure vagliava poi le risultanze della espletata ctu per la determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti rilevando che:
in relazione al quesito n. 1) relativo alla determinazione del saldo dare/avere, con decorrenza dal distacco dell’energia elettrica, vi era per la fornitura di gas un credito di € 1.707,21 in favore della mentre per la fornitura di energia elettrica un credito in favore della pari ad € 126.772,52 (un credito totale in favore di di € 125.065,31); RAGIONE_SOCIALE Con Con
in risposta al quesito n. 2) in relazione alle fatture emesse dalla n. 30 e 31 del dicembre 2018, dopo l’introduzione del giudizio, se dovessero essere o meno considerate ricalcoli di rapporti precedenti, con ricalcolo del rapporto epurato dalle partite attive delle predette fatture, il consulente accertava che queste erano ricalcoli d ei rapporti precedenti e quantificava per la fornitura di gas € 129.564,21 a credito per la mentre per l’energia elettrica € 126.772,52 a credito per la RAGIONE_SOCIALE
Dopo aver esaminato le risultanze della ctu, il Tribunale rilevava che dalla risposta al quesito n. 2 risultava nei rapporti dare/avere un saldo attivo in favore della di € 2.791,69, tuttavia riteneva che nella ricostruzione dei rapporti dovessero essere tenuti in considerazione anche gli importi contenuti nelle fatture n. 30 e 31 del 31.12.2018. RAGIONE_SOCIALE
Il Giudice di prime cure concludeva nel modo seguente: accogliendo la richiesta di compensazione avanzata in via riconvenzionale da il saldo complessivo pari ad € 125.065,31 (ossia € 126.772,52 meno € 1.707,21) è a favore di Ne discende che la in virtù della compensazione legale, è tenuta al pagamento verso della predetta somma oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dalla scadenza delle fatture all’effettivo saldo’ .
Appello : avverso la predetta sentenza propone appello la in persona del legale rapp.te p.t., sulla base di tre motivi che si andranno brevemente a riassumere.
3.1) Errore di fatto -Errata valutazione della prova ex art. 115 c.p.c. in relazione al credito . Cont
Con il primo motivo l’appellante rappresenta l’errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice il quale nell’accogliere la ri chiesta di compensazione formulata in via riconvenzionale dall’allora convenuta ha quantificato il saldo in favore dell’appellata in € 125.065,3 ,1 facendo proprie le conclusioni del CTU, il quale aveva provveduto al ricalcolo dal rapporto dare/avere sulla base delle fatture emesse e dei pagamenti effettuati, senza considerare che il conteggio non prevedeva la somma di € 20.983,23 oltre Iva, oggetto della originaria domanda introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto non fatturata.
In considerazione del fatto che dalla tabella allegata alla CTU non risultava alcuno storno della somma richiesta, a parere dell’appellante il Tribunale avrebbe dovuto
detrarre dai 125.065,31€ anche la somma di € 20.983,23, riconosciuta come dovuta dalla per cui il Giudice non avrebbe operato alcuna compensazione, rappresentando quindi che la avrebbe dovuto essere condannata al pagamento di € 104.082,08, derivante dalla sottrazione dell’importo di €20.983,23 ad € 125.065,31. 3.2) Violazione dell’art. 112 c.p.c. . RAGIONE_SOCIALE
Parte appellante rappresenta, con tale motivo, la circostanza che il Giudice di prime cure nel condannare la al pagamento della somma di € 125.065,31 avrebbe pronunciato ultra petita dal momento che la aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento di € 115.355,95 sulla base dell’essere creditrice della somma di € 136.339,18 con compensazione del minor credito vantato dalla invocando quindi la riconduzione della quantificazione della somma per cui è condanna a quella richiesta dall’appellata con la domanda riconvenzionale. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
L’appellante contesta inoltre la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure ha ritenuto provato che il debito della ammontasse ad € 136.339,18, per il mancato pagamento delle fatture, rilevando che il credito era stato contestato e che il CTU aveva individuato un importo inferiore.
3.3) Erronea valutazione delle prove in relazione al credito della ex art. 115 c.p.c. -motivazione errata e contraddittoria . RAGIONE_SOCIALE
Con l’ultimo motivo di gravame, la contesta il rigetto della domanda da questa formulata in primo grado di pagamento della somma di € 27.654,00 a titolo di risarcimento danno, rigetto fondato dal Giudice di prime cure sulla circostanza che non ne era stata data la prova e che la data di sottoscrizione del contratto di consulenza era successiva sia alla data della procedura di negoziazione assistita sia a quella della emissione della nota di credito.
Parte appellante evidenzia altresì che il mancato riconoscimento della prova del danno era stato motivato tenendo in considerazione quanto dichiarato dal teste il quale a parere dell’appellante non era stato escusso sui capitoli di prova ammessi ma che a fronte della eccezione di incapacità a testimoniare aveva reso dichiarazioni al solo fine di valutare la sollevata eccezione.
Prosegue l’appellante che in virtù del contratto di consulenza questa è tenuta a pagare alla società di consulenza il 50% delle somme recuperate derivanti dall’attività prestata, contestando i presupposti del rigetto della domanda risarcitoria.
Parte appellante contesta la prima delle due argomentazioni utilizzate dal Tribunale a sostegno del rigetto secondo il quale non sarebbe stato provato il pagamento della somma di € 27.654,00 oltre Iva in riferimento a quanto contenuto nella sentenza secondo la quale il precedente G.I. nella formulazione dei quesiti da porre al ctu aveva escluso dal conteggio la somma richiesta in via risarcitoria.
A par ere dell’appellante tale assunto sarebbe erroneo dal momento che l’allora G.I. non aveva argomentato l’esclusione della somma sulla base del fatto che questa non fosse stata provata e che la ctu contabile era stata ammessa per valutare il rapporto dare/avere. Evidenzia parte appellante, sempre in tema di mancata prova del danno, che nel corso del giudizio aveva prodotto tre fatture da 5.000,00 euro ciascuna emessa dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito degli acconti da questa ricevuti, con l’indicazione in ciascuna fattura nella causale dell’importo complessivo recuperato.
Tale circostanza assumerebbe rilievo in considerazione del fatto che la società di consulenza emetteva le relative fatture a seguito degli acconti via via versati, quindi pagati, evidenziando che, se non fosse stato così, avrebbe emesso un’unica fattura con l’importo totale dovuto.
In relazione alla seconda argomentazione posta a fondamento dal Tribunale nel rigettare la domanda risarcitoria, parte appellante rappresenta l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere che il contratto di consulenza era stato sottoscritto in epoca successiva alla procedura di negoziazione assistita e alla emissione della nota di credito.
La rappresenta che sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado si era sempre riferita al contratto di consulenza sottoscritto in data 1.06.2017 relativo alla fornitura elettrica e che a seguito della contestazione mossa dalla controparte si avvedeva che erroneamente aveva prodotto altro contratto di consulenza, relativo alla fornitura del gas, e che in sede di memorie ex art. 183, VI c., c.p.c. aveva provveduto a produrre il contratto con la RAGIONE_SOCIALE datato 1.06.2017, facendone derivare che le argomentazioni utilizzate dal Tribunale erano fondate su un erroneo presupposto. RAGIONE_SOCIALE
3.4) Da ultimo, l’appellante evidenzia che a seguito della notifica della sentenza, oggi impugnata, venivano quantificate dall’appellata le somme dovute in € 180.276,85, comprensiva della maggiorazione degli interessi e che concordemente le parti avevano ritenuto di compensare con il minor credito vantato dalla a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, € 2.505,56, per cui in data 11.03.2024 ha provveduto al pagamento della somma di € 177.771,23. RAGIONE_SOCIALE
3.5) Si è costituita nel presente giudizio di gravame la aderendo sostanzialmente al primo e secondo motivo di gravame avendo sempre manifestato la volontà di compensare il minor credito vantato dalla di € 20.983,23 con il proprio maggiore credito, offrendo in pagamento la predetta somma con maggiorazione degli interessi legali, trattandosi di ripetizione di somme disposte in sentenza e non di transazioni commerciali, mentre contestava nel merito il restante terzo motivo di gravame. RAGIONE_SOCIALE
Avendo l’appellata richiesto l’accoglimento dei primi due motivi di appello , chiedeva di condannare la stessa alla ripetizione della somma di € 20.983,23 oltre interessi legali dalla data dell’incasso fino all’effettivo rimborso.
3.6) In sede di note in sostituzione di udienza del 3 settembre 2024, parte appellante, nel prendere atto dell’adesione della ai primi due motivi di gravame , contesta, tuttavia, l’ammontare della somma oggetto di restituzione oltre agli interessi legali, in quanto ciò che era stato versato in esecuzione della sentenza di primo grado era comprensiva degli interessi ex D.lgs. 231/2002, per cui la somma da restituire viene indicata in € 20.983,23 al la quale aggiungere € 8.844,43 -interessi commerciali -per un totale di € 29.827,66 e con applicazione su tale somma degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento fino all’effettiva restituzione.
3.7) Con le memorie conclusionali, parte appellata avanzava richiesta di compensazione legale della somma di € 4.291,27 essendo intervenuta nelle more sentenza del Tribunale di Lanciano con la quale la era stata condannata al pagamento in favore della delle spese di lite di quel giudizio, per cui la somma oggetto di restituzione è pari ad € 16.061,96.
Motivi della decisione: Questa Corte ritiene parzialmente fondato il proposto gravame.
4.1) Preliminarmente la Corte ritiene che non possa trovare ingresso nel presente giudizio la invocata richiesta di compensazione dell’ulteriore credito per spese legali vantato dalla appellata, a seguito della ordinanza resa dal Tribunale di Lanciano in data 23 gennaio 2025, con l’importo riconosciuto come dovuto all’appellante, eccezione di compensazione formulata dalla appellata società in sede di comparsa conclusionale del 21 febbraio 2025, in quanto nuova eccezione proposta in violazione dell’art. 345, II c., c.p.c., oltre che attinente a somme derivanti da altro giudizio.
4.2) La Corte poi prende atto che parte appellata ha aderito ai primi due motivi di appello limitatamente alla parte in cui si era in effetti riconosciuta debitrice della somma di € 20.983,23 , somma da portare in compensazione con il maggior credito da questa vantata ed oggetto della originaria domanda riconvenzionale svolta in primo grado, pari ad una somma inferiore a quella poi conteggiata dal CTU e fatta oggetto di condanna da parte del primo giudice.
Parte appellante, infatti, lamenta l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice non avendo questi operato la invocata compensazione, richiesta in via riconvenzionale dall’appellata, tra il maggior credito vantato dalla e quantificato dal CTU in € 125.065,31 e il minor credito vantato dalla e riconosciuto dalla stessa appellata. Cont
A parere di questo Collegio la doglianza risulta fondata avendo il primo Giudice omesso, prima ancora del lamentato errore di calcolo, di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale come formulata in primo grado, la quale espressamente faceva riferimento al minor credito vantato dalla già riconosciuto, da porre in compensazione e non ricompreso tra i calcoli effettuati dal CTU. RAGIONE_SOCIALE
Pertanto, tenuto conto della fondatezza dei relativi motivi di appello e della adesione di parte appellata, ridetermina, per effetto della compensazione tra i rispettivi crediti, la somma dovuta da ad in € 104,082,08 (pari alla differenza tra € 125.065,31 ed € 20.983,23), in tal senso dovendo essere riformata la sentenza impugnata.
Su tale somma devono essere calcolati gli interessi ex D.Lvo 231/2002 come stabilito in sentenza.
Resta assorbito il secondo motivo di gravame.
4.4) Il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
Al riguardo la Corte osserva come non risulti in atti alcuna prova dell’avvenuto pagamento di tale somma, richiesta in rimborso, alla società di consulenza.
Parte appellante al fine di provare il danno ‘patrimoniale’ subito ritiene di aver rispettato l’onere probatorio facendo riferimento a n. tre fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE pari ed € 5.000,00 ciascuna e recanti l’indicazione nella causale del credito complessivo recuperato.
Tuttavia deve osservarsi come tale produzione sia del tutto inidonea a dimostrare l’effettivo pagamento delle stesse, dal momento che, dalla disamina delle fatture stesse, emerge che la modalità di pagamento era indicata ‘tramite bonifico bancario’ e che il pagamento doveva essere effettuato ’30 gg data fattura fine mese’ : in assenza di qualsiasi documento comprovante l’effettivo esborso delle somme (bonifici bancari; estratto conto e simili) non può riconoscersi sussistente sulla base delle sole fatture e del contratto l’effettivo pagamento, nemmeno nella minore somma di € 15.000,00.
4.5) Dalla parziale riforma della sentenza impugnata, deriva l’accoglimento della domanda formulata dall’appellante di restituzione delle somme pagate in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, come documentato in atti, ed in particolare delle somme versate in misura superiore al credito riconosciuto e pari a € 104.082,08, oltre interessi di legge dalla data del pagamento all’effettivo rimborso .
4.6). Quanto alle spese di lite, considerata la sostanziale adesione dell’appellata ai primi due motivi di appello ed il rigetto del terzo motivo, nonché la reciproca soccombenza sostanziale seppur parziale, deve ritenersi ricorrano i presupposti per la compensazione totale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente decidendo sull’appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza n. 159/2024, pubblicata in data 5 marzo 2024, nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., in parziale accoglimento del proposto gravame così provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore della al pagamento della somma di € 104.082,08, oltre interessi ex D. lvo 231/2002 scadenza delle fatture all’effettivo saldo ;
Condanna l’appellata alla restituzione all’appellante delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto in relazione al punto 1), oltre interessi legali dal pagamento all’effettivo rimborso ;
Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 23 dicembre 2025 su relazione della AVV_NOTAIO COGNOME.
La Presidente rel. NOME COGNOME
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