Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26047 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26047 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso 20734-2024 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 996/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/03/2024 R.G.N. 873/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
R.G.N. 20734/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 06/05/2025
PU
udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME FATTI DI CAUSA
L’odierno ricorrente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, ha agito in giudizio per ottenere la condanna alla corresponsione da parte della ASL delle somme illegittimamente trattenute a titolo di danno erariale per il pagamento a favore di centri accreditati, di pari importo, di esami diagnostici prescritti dal ricorrente, ma a parere dell’Azienda resistente inappropriati.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che nel caso di specie si concretizzasse un’ipotesi di compensazione impropria.
La Corte di Appello di Napoli ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice contabile, evidenziando la natura privatistica del rapporto intercorrente tra il medico convenzionato e l’ASL. Ha, inoltre, precisato che i giudizi civili e penali di risarcimento del danno, nonché quello contabile sono giudizi indipendenti anche se originanti dagli stessi fatti materiali.
Ha confermato la statuizione di primo grado in merito alla configurazione di una compensazione impropria o atecnica con conseguente esclusione dell’applicazione dell’intera disciplina della compensazione. In particolare, il Collegio ha ritenuto che l’elisi one dei crediti reciproci possa operare in via automatica nell’ambito delle regole civilistiche senza presupporre l’esercizio di poteri autoritativi o l’adozione di provvedimenti amministrativi né il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria o l’acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale. Sicché, diversamente da quanto accade nell’ambito della compensazione propria, l’operazione contabile di accertamento del saldo finale può
essere compiuta d’ufficio dal giudice che può legittimamente effettuare il conguaglio tra il credito maturato dal medico per corrispettivi ed un proprio credito. L’effettiva mancanza di correttezza di detto conguaglio e dunque la tutela del medico convenzionato è affidata all’ordinaria azione di adempimento, previa contestazione della correttezza dell’operata compensazione impropria e dunque dell’esistenza o dell’entità del credito di controparte (vedi Cass. N. 12348/2021).
Infine, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al mancato assolvimento dell’onere allegatorio e probatorio con conseguente rigetto della domanda per infondatezza nel merito. In particolare, ad avviso della Corte territoriale, la domanda del ricorrente di condanna dell’Asl al pagamento a titolo di retribuzione ha contestato in maniera vaga e generica le trattenute operate senza specificamente chiarire in cosa le stesse fossero errate ed i motivi dell’appropriatezza delle prescrizioni operate. Il ricorrente si è limitato a ribadire l’illegittimità della trattenuta stipendiale e a contestare genericamente la copiosa documentazione allegata dalla Asl inerente le verifiche svolte in sede amministrativa e dalla Corte dei conti che hanno portato all’accertamento di una condotta di inappropriatezza prescrittiva.
Propone ricorso per cassazione il signor NOME COGNOME con quattro motivi cui resiste con controricorso l’amministrazione.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, richiesta confermata in udienza.
Il ricorrente ha depositato altresì memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1241 e ss. c.c. con violazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di compensazione impropria in relazione all’art. 360, comm a 1, n. 3, c.p.c.
1.1 Il ricorrente ha censurato l’operato della Corte di Appello per aver erroneamente ritenuto l’operatività dell’istituto della compensazione impropria, nell’ambito del rapporto di lavoro coordinato e continuativo intercorrente tra l’Asl ed il medico conv enzionato senza porsi il problema se, nella fattispecie concreta, ricorressero o meno le condizioni per poter, legittimamente, attuare il conguaglio tra il credito maturato dal medico per corrispettivi ed il contro -credito opposto dall’Asl.
1.2 Ad avviso del ricorrente non si verterebbe nell’ipotesi della compensazione tra il credito per retribuzione e il controcredito per indebito come nella fattispecie esaminata dalla Corte richiamata resa in materia di recupero dei compensi indebitamente percepiti, ma del diverso caso esaminato della possibilità di compensazione atecnica tra crediti retributivi e crediti risarcitori.
Solo nella prima ipotesi la mancata correttezza del conguaglio può essere rilevata con l’ordinaria azione di adempimento avendo luogo la compensazione per effetto di un mero accertamento contabile del saldo, laddove, invece, nel secondo caso il credito risarcitorio va previamente accertato e liquidato e solo successivamente può formare oggetto di compensazione impropria (vedi Cass. N. 14156/2024).
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2907 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente sostiene che L’Asl ha posto in essere un comportamento che non trova giustificazione in alcuna disposizione di legge. Gli atti della P.A. di gestione dei rapporti di lavoro incidenti sui rapporti tra medico convenzionato esterno ed Asl hanno natura privatistica. La natura paritetica del rapporto che si instaura con il medico non implica l’esercizio di potere autoritativo e l’accertamento di un eventuale responsabilità da presunta iperprescrizione di esami diagnostici doveva essere demandata all’autorità giudiziaria; pertanto, si è verificata la violazione di precise norme civilistiche non ricorrendo la fattispecie di un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere.
Con il terzo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di onere di allegazione e di prova: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente sostiene che i riferiti verbali della commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva sono generici e dagli stessi non è dato evincere la ragione della valutazione di inappropriatezza della prescrizione degli esami strumentali. Gli stessi non sono validi ‘dati contabili’ da poter essere utilizzati come prova certa di un credito di natura risarcitoria e le ricette in contestazione, ritenute dall’ASL non congrue, non risultano depositate in allegato ai verbali della commissione.
4. Infine, con il quarto motivo, si contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360, comma 1, n. 5 in quanto sia in primo grado che in appello è stato messo in discussione il potere esercitato dall’Asl di operare trattenute per preteso risarcimento del danno, in assenza di un titolo giudiziario.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
E’ da rilevarsi preliminarmente che i rapporti dei medici convenzionati con il SSN sono rapporti libero – professionali “parasubordinati” che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza.
Nella specie si è verificata tale ultima evenienza in quanto la iperprescrittività diagnostica è stata accertata dalla AUSL proprio nell’esercizio della sorveglianza che le compete circa la conformità del comportamento del medico convenzionato al principio di base indicato dall’accordo collettivo nazionale (ACN) reso esecutivo con il d.p.r. del 28.7.2000, n, 270, che all’art. 15 -bis, c. 1, definisce il MMG (medico di medicina generale) come colui che, tra l’altro, ‘assicura l’appropriatezza nell’utilizzo de lle risorse messe a disposizione dalla azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza …’, ricerca ‘la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante adozione dei principi di qualità e di medici na basati sulle evidenze scientifiche’.
La rilevata iperprescrittività diagnostica rappresenta quindi un inadempimento contrattuale che, come tale, comporta l’obbligo per la ASL nell’esercizio della suddetta sorveglianza di recuperare quanto indebitamente corrisposto (nella specie, anche su indicazione della Corte dei conti).
Ciò posto, per principio consolidato, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ. ma opera il diverso fenomeno della
c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cassazione civile , sez. VI, 15/12/2020 , n. 28469 Cassazione civile , sez. II, 17/02/2020 , n. 3856; Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4825; Cassazione civile, sez. I , 04/05/2018 , n. 10798; Cassazione civile sez. I, 23/03/2017, n.7474).
9. Tale principio è stato applicato anche nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo questa Corte affermato (Cassazione civile sez. lav., 02/03/2009, n.5024; 26/04/2018, n. 10132; 21/01/2019, n.1513; 21/05/2019, n.13647) che l’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica -ivi compreso l’art. 1246 c.c., sui limiti della compensabilità dei crediti -presuppongono l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato.
10. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione «impropria» si sostanziano nell’esclusione dell’applicazione dell’intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell’art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. sez. lav. 20/11/2019, n. 30220; Cass. 20/06/2003, n. 9904, in motivazione).
11. L’effetto di elisione dei crediti reciproci opera in via automatica e nell’ambito di regole esclusivamente
civilistiche; esso non presuppone, pertanto, l’esercizio di poteri autoritativi o l’adozione di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale.
Per la stessa ragione, l’operazione contabile di accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte (Cassazione civile , sez. II , 17/02/2020 , n. 3856; Cassazione civile sez. lav., 18/05/2018, n.12323, in motivazione; Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, n.12302).
Nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro coordinato e continuativo intercorrente tra la ASL ed il medico in regime di convenzione la ASL ben può effettuare, pertanto, il conguaglio tra il credito maturato dal medico per corrispettivi ed il proprio credito per la restituzione di compensi erroneamente erogati senza titolo.
La eventuale mancanza di correttezza di detto conguaglio (sia sotto il profilo dell’an che in ordine al quantum del credito portato in detrazione) comporterebbe, in assenza della elisione automatica, un inadempimento della ASL al suo obbligo di pagamento dei corrispettivi.
In tale situazione, la tutela del medico convenzionato è affidata all’ordinaria azione di adempimento, previa contestazione della correttezza dell’operata compensazione impropria e, dunque, della esistenza o della entità del credito di controparte.
Nella fattispecie di causa la Corte territoriale ha accertato la esattezza della compensazione impropria operata dalla ASL e tale accertamento è divenuto definitivo.
17. La sentenza si sottrae, pertanto, a tutte le censure che le sono state mosse.
In conformità ai menzionati principi pare dunque legittima la statuizione della Corte territoriale secondo cui ben poteva la ASL effettuare il conguaglio tra il credito maturato dal medico per corrispettivi ed il proprio credito risarcitorio determinato dalla restituzione di quanto percepito in relazione alla prescrizioni contestate, senza necessariamente adire l’autorità giudiziaria, che, in ogni caso, avrebbe potuto poi verificare, come nella specie avvenuto, la correttezza o meno di tale conguaglio, sia sotto il profilo dell’an che in ordine al quantum del credito portato in detrazione.
Del resto, la tutela dei diritti del medico convenzionato ben ha potuto affidarsi all’azione giudiziaria espletata previa contestazione della correttezza dell’operata compensazione impropria e, dunque, della esistenza o della entità del credito di controparte.
Vero è che il giudice di merito, con c.d. doppia conforme, senza omettere l’esame di alcun fatto controverso e decisivo, ha ritenuto la sussistenza del requisito della certezza del credito opposto dalla ASL e tale accertamento non si ritiene sindacabile in sede di legittimità, né per il profilo della pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., né per il profilo del preteso vizio motivazionale.
18. Quanto poi alla sovrapposizione rispetto all’azione di responsabilità erariale riservata alla cognizione della Corte dei Conti, deve essere qui ribadito il principio secondo cui «L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela
dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a prot ezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice» (Cass. S.U. n. 5978/2022, che riprende il principio già espresso da Cass. S.U. n. 4883/2019).
19. Inoltre, la quarta censura non specifica il «fatto storico» il cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza impugnata, non essendo trascritte le allegazioni svolte al riguardo nel giudizio di merito e senza indicazione, sempre con la dovuta specificità, degli atti di causa da cui il fatto pretesamente non esaminato risultava esistente né, da ultimo, le ragioni della sua decisività.
Il ricorso, pertanto, si rivela complessivamente infondato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso di € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2025.
Il Giudice estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME