Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31091 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14783/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME e con indicazione di elezione di domicilio digitale;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 518/2021, pubblicata il 12/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME.
Deduceva che NOME COGNOME, nel corso del matrimonio con essa attrice e in regime patrimoniale di comunione dei beni, aveva acquistato azioni di una società (RAGIONE_SOCIALE) per il 39% del suo capitale sociale e aveva venduto parte di tali azioni, pari al 20% del capitale sociale, incassando euro 1.500.000,00, somma rispetto alla quale la stessa attrice aveva proposto un separato processo. Quanto alle residue azioni, il convenuto aveva formulato proposta irrevocabile di vendita alla società RAGIONE_SOCIALE al prezzo di euro 600.000,00, da pagarsi al momento della compravendita; le stesse azioni erano, poi, state concesse dal convenuto in pegno a NOME COGNOME, a garanzia di un mutuo concesso da quest’ultimo.
L’attrice chiedeva di accertare la simulazione del contratto di mutuo e con esso del pegno delle azioni, ossia, in subordine, di revocare il pegno ai sensi dell’art. 2901 c.c., ovvero ancora di dichiarare comunque tenuto il convenuto a ricostituire i beni in comunione e ad assegnarle la metà degli stessi oppure, ove non possibile, di condannare COGNOME a corrisponderle la somma pari al valore della metà delle azioni.
Il convenuto si costituiva in giudizio e , tra l’altro, eccepi va che, oltre alla causa relativa alla vendita del 20% delle azioni della società RAGIONE_SOCIALE, pendeva tra le parti un’altra causa, divisoria, nell’ambito della quale aveva fatto valere in via riconvenzionale propri ingenti crediti nei confronti dell’attrice COGNOME, relativi al mutuo gravante sulla casa coniugale, alla ristrutturazione e agli arredi di quest’ultima, nonché a ‘vari prestiti fatti dall’attrice medesima’, crediti opposti in compensazione pro concurrenti quantitate .
Con la sentenza n. 4797/2007 l’adito Tribunale di Parma dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell’attrice
relativamente alle domande di simulazione e di revocatoria, poiché nelle more del processo la società RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato il diritto di opzione sulle azioni oggetto di pegno. Dato che -osservava il citato Tribunale -le azioni non erano più nella disponibilità d ell’ COGNOMECOGNOME il mutuo si era estinto in quanto portato in compensazione del prezzo delle azioni e il pegno si era estinto per confusione, era divenuto accoglibile il capo di domanda, fatto valere nei confronti del solo COGNOME, di versamento all’attrice della metà del ricavato della vendita delle azioni.
Il Tribunale condannava , quindi, l’ COGNOME al versamento della metà del ricavato della vendita delle azioni, per la somma di euro 297.290,62.
La sentenza veniva impugnata da NOME COGNOME, cui resisteva l’appellata NOME COGNOME .
Con la sentenza n. 518/2021 la Corte d’appello di Bologna rigetta va il gravame.
Avverso la suddetta pronuncia della Corte d’appello di Bologna NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. anche in relazione all’art. 1 d.lgs. 5/2003 e all’art. 161 c.p.c., con rifermento all’art. 360 n. 4, c.p.c.
Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente respinto l’eccezione d i esso ricorrente di nullità della sentenza di primo grado perché emessa all’esito di un processo non trattato con il rito
societario, in quanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., non essendo mai stata proposta nel giudizio di primo grado; la violazione delle norme inerenti il rito societario è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non è vero che il ricorrente non avesse dedotto alcun pregiudizio del proprio diritto di difesa.
1.1) Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione ritenendola non solo inammissibile, per non essere mai stata proposta nel giudizio di primo grado e per non essere stato dedotto dal ricorrente un pregiudizio concreto, ma pure sottolineando che il rito societario non è ‘pertinente al caso in esame in quanto non concerne controversie di carattere societario’.
Tale ultimo rilievo della Corte d’appello è fondato ed assorbente rispetto agli altri profili. Il rito cosiddetto societario, introdotto dal d. lgs. 5/2003 ed abrogato dalla legge 69/2009, si applica infatti (cfr. l’art. 1 del d.lgs. 5/2003) ai rapporti societari, al trasferimento delle partecipazioni sociali, ai patti parasociali, ai rapporti in materia di intermediazione mobiliare e ai servizi e contratti di investimento, nonché al credito per le opere pubbliche, materie tutte alle quali non è riconducibile il diritto fatto valere da COGNOME nel presente processo, avendo l’attrice rivendicato il proprio diritto rispetto ai beni oggetto della comunione matrimoniale, così come riconosciuto dagli artt. 184 e ss. c.c.
2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c anche in relazione agli artt. 163, n. 3, c.p.c. e 183, sesto comma, c.p.c., con riguardo all’art. 360, n. 4, c.p.c.
Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente respinto la censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritenendo che il petitum dell’attrice avrebbe, sia pure nella subordinata della domanda subordinata, ricompreso la vicenda traslativa delle 3.800 azioni.
2.1) Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha sottolineato come in primo grado sia stata accolta la domanda fin dall’inizio proposta dall’attrice, che in via subordinata aveva chiesto di ‘dichiarare comunque tenuto COGNOME NOME a ricostituire i suddetti beni in comunione per consentire l’assegnazione della metà degli stessi a COGNOME NOME, ovvero, ove ciò non sia possibile, dichiarare tenuto e condannare COGNOME NOME a corrispondere a COGNOME NOME una somma pari al valore di 1.900 azioni determinato alla data dello scioglimento della comunione di beni, ovvero pari alla metà del prezzo conseguito dalla vendita delle stesse azioni che fosse stata nel frattempo effettuata’. Il Tribunale, pertanto, nel condannare COGNOME a versare la metà del ricavato della vendita delle azioni, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo tale domanda stata appunto formulata dall’attrice.
Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 167 c.p.c., anche in relazione all’art. 101 c.p.c., nonché agli artt. 24 e 111, VI comma, Cost., in ordine all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
Si evidenzia che la Corte d’appello ha negato la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c. del giudizio di appello, sospensione che doveva essere disposta in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul diverso processo ove il ricorrente aveva fatto valere in via riconvenzionale le stesse pretese creditorie oggetto di compensazione nel presente processo.
3.1) Il motivo non può essere accolto.
Il giudice d’appello ha correttamente rilevato come le due cause si differenziassero dal punto di vista soggettivo, dato che la causa in esame coinvolgeva, oltre che i due coniugi, gli eredi di NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, che era stata chiamata in causa, mentre l’altra causa a veva quali parti unicamente i due coniugi (v. al riguardo Cass. n. 20072/2017).
In ogni caso, va rilevato come non sussista tra le cause un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tale da determinare ai sensi dell’art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del processo ( si ricorda che va disposta la sospensione necessaria del processo solo ove la decisione dipenda dall’esito di un’altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata, v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 5671/2023). Se il presente processo ha ad oggetto la rivendicazione da parte di COGNOME della propria quota di beni in comunione in relazione alla vendita delle azioni, l’altra causa aveva invece ad oggetto la pretesa di COGNOME rispetto a crediti differenti, relativi al mutuo gravante sulla casa coniugale, alla ristrutturazione e agli arredi di quest’ultima, nonché a ‘vari prestiti fatti dall’attrice medesima’ (cfr. pag. 3 del ricorso), aventi quale titolo fatti evidentemente diversi.
Il quarto motivo prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111, sesto comma, Cost., nonché sotto il profilo dei principi del giusto processo, tra cui il diritto di difendersi provando.
Si rappresenta che la Corte d’appello ha motivato in modo solo apparente in relazione alle prove testimoniali richieste dal ricorrente.
4.1) Il motivo è privo di fondamento.
La Corte d’appello ha , infatti, argomentato la mancata ammissione delle prove orali, in quanto nel corso del giudizio di primo grado la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE aveva depositato copia del titolo nominativo relativo alle azioni trasferite, da cui emergeva il prezzo pagato per ciascuna cessione di azioni, cosicché la domanda subordinata di COGNOME risulta dimostrata in base a tale prova documentale. Quanto alle altre prove di cui il ricorrente aveva chiesto l’ammissione, la Corte d’appello ha ritenuto che afferiscano a fatti e circostanze oggetto dell’altro processo e che i restanti
documenti siano inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto nuovi. Si tratta di motivazione non apparente, cosicché non sussiste il vizio denunciato. Si ricorda che, in conformità all’esegesi svolta dalle sezioni unite di questa Corte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Il quinto ed ultimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, 183, sesto comma, e 167 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2697, 191194 c.c., ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente fatto carico al ricorrente di non avere allegato e fornito prova circa le attività e passività inerenti alla comunione coniugale; incombeva semmai a parte attrice chiedere pregiudizialmente gli adempimenti contabili di cui agli artt. 191 e 194 c.c.
5.1) Anche questo motivo è infondato.
Il ricorrente contesta la conferma del rigetto dell’eccezione di compensazione della somma richiesta da COGNOME con i crediti da lui dedotti. In tal modo il ricorrente non considera come la compensazione giudiziale non possa fondarsi su un credito la cui esistenza dipende attualmente dall’esito di un separato giudizio,
giacché essa presuppone ai sensi dell’art. 1243 c.c. che il credito eccepito in compensazione sia liquido o liquidabile e, comunque, esigibile e, dunque, in tal caso non ne sussiste la irrevocabile certezza (v. da ultimo Cass. n. 11732/2024).
Nella fattispecie in esame l’accertamento dei crediti opposti in compensazione -come sostenuto dallo stesso ricorrente -si trovava sub iudice , essendo stati fatti valere in via riconvenzionale nell’altro processo, cosicché correttamente il giudice d’appello ha confermato il rigetto dell’eccezione di compensazione.
II. Il ricorso deve essere, in definitiva, respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME