Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1546 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1546 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29182/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
Intesa Sanpaolo Spa rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia n. 436/2021 depositata il 29/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 2/8/2013 il sig. COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE, la sig.ra COGNOME NOME e il sig. COGNOME NOME hanno convenuto davanti al Tribunale di Spoleto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE spa, riferendo che la società RAGIONE_SOCIALE ha
intrattenuto con la citata Banca i rapporti di conto corrente n. 80100 e n. 60012, che la Banca ha addebitato importi a titolo di clausole invalide e che a seguito di contestazioni essa aveva risposto con lettera 15/7/2013, revocando gli affidamenti e chiedendo alla società e ai soci e garanti di essa il pagamento di €. 22.653,70 per il c/c n. 80100 e di €. 55.684,19 per anticipi sul portafoglio commerciale.
Gli attori hanno chiesto di accertare l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e usurari, di illegittima capitalizzazione trimestrale e di commissioni non validamente pattuite, di accertare l’esatto ammontare RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente applicate e di quelle eventualmente dovute alla Banca, di condannare questa a restituire la somma di €. 74.475,17 o altra accertata e di compensare i crediti riconosciuti in capo alla società con il credito vantato dalla Banca.
La Banca, costituendosi, ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande attoree e solo nelle note conclusionali ha formulato per la prima volta domanda di compensazione del proprio credito, quantificandolo nella complessiva somma di €. 145.080,61.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8/5/2018, ritenuta la nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole relative alla CMS, ha accertato l’indebita applicazione a detto titolo RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 4.757,54 per il c/c n. 80100 e di €. 6.199,95 per il c/c n. 60012 e ha dichiarato che tali importi dovevano essere portati in compensazione sul debito complessivamente ancora vantato verso l’istituto di credito convenuto.
Gli attori hanno appellato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Perugia, lamentando che il Tribunale non aveva valutato l’eccezione di nullità dei c/c a seguito RAGIONE_SOCIALEa non corrispondenza del TEG applicato rispetto a quello pattuito, non aveva ricalcolato il saldo di c/c alla luce RAGIONE_SOCIALEe illegittimità riscontrate (con applicazione di interessi sostitutivi ex art. 117 TUB e con esclusione di ogni forma di capitalizzazione), e aveva illegittimamente operato una compensazione con il complessivo credito
RAGIONE_SOCIALEa Banca, nonostante questa non avesse formulato alcuna domanda riconvenzionale o di accertamento del proprio credito.
La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione, rilevando, circa l’eccepita illegittima applicazione di TEG in certi trimestri, che l’usura sopravvenuta non era rilevante e che comunque il CTU aveva escluso sia l’usura originaria che quella sopravvenuta; che il contratto (sottoscritto dal cliente) prevedeva legittime clausole sulla capitalizzazione trimestrale; che, trattandosi di c/c ancora aperti, non era ammissibile la domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘indebito e che ciò, però, non impediva al correntista di esperire un’azione di accertamento negativo; che, infine, anche se la Banca non aveva formulato domande riconvenzionali, erano stati gli stessi appellanti a chiedere, fin dal giudizio di primo grado, la compensazione tra i loro crediti e quello RAGIONE_SOCIALEa Banca.
Con ricorso notificato il 12/11/2021 la RAGIONE_SOCIALE e i sig.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia, proponendo tre motivi di ricorso.
Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE (succeduta a RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto che disciplinano l’interesse ad agire del correntista ex art. 100 c.p.c. volto ad ottenere un accertamento definitivo in ordine all’esattezza o meno di un determinato saldo a una certa data, anche prima RAGIONE_SOCIALEa chiusura del conto corrente, e ciò al fine di definire con certezza i reciproci rapporti dare/avere in un dato momento temporale’.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove essa ha concluso per la non percorribilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di ripetizione di indebito RAGIONE_SOCIALEe somme accertate relative all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa CMS e quantificate in €.
4.757,54 per il conto 80100 e in €. 6.199,95 per il conto 60012, sul presupposto che i c/c non erano stati chiusi al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, e sostengono che anche prima RAGIONE_SOCIALEa chiusura dei conti il correntista ha interesse ad agire per ottenere l’accertamento giudiziale RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole anatocistiche e RAGIONE_SOCIALE‘entità del saldo, depurato dalle appostazioni illegittime, e che, comunque, l’interesse del correntista tutelato non è solamente quello all’accertamento negativo, ma anche quello alla ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente trattenute.
Il motivo è inammissibile.
1.1) In primo luogo, il motivo è inammissibile perché difetta di specificità dal momento che i ricorrenti assumono il presupposto di fatto del conto non chiuso, per cui non si comprende l’istanza di ripetizione.
Infatti, è pacifico, come loro stessi ammettono, che ‘ in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito…anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”)…,ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l’azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato RAGIONE_SOCIALEe annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno RAGIONE_SOCIALEa banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all’art. 1823, comma 1, c.c., l’azione di indebito può determinare l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate ‘ (Cass. civ., sez. I, 16/05/2024, n. 13586).
1.2) Per quanto riguarda l’azione di accertamento negativo (ribadita anche con la memoria 2/1/2026), la censura è inammissibile, perché la Corte d’Appello (conformemente al Tribunale) ha già riconosciuto l’esperibilità di tale azione e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘importo a credito (per €. 4.757,54 ed €. 6.199,95, relativamente all’illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALEa
CMS) presuppone appunto l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole sulla CMS.
Il motivo, dunque, non è specifico, non spiegando esattamente di che cosa allora si lamentino i ricorrenti; in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 cpc non risulta indicato il contenuto del motivo di appello in questione, eventualmente diverso e ulteriore rispetto alla questione RAGIONE_SOCIALEa compensazione richiamata in sentenza, motivo che dovrebbe giustificare la permanenza sub iudice del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘odierna censura.
E se la contestazione in realtà riguarda il fatto che l’accertamento (accolto circa l’illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALEa CMS) sia stato respinto riguardo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa illegittima applicazione di capitalizzazione periodica, di interessi ultralegali non pattuiti e di usura (tutti oggetto dei primi due motivi di appello, rigettati), il motivo è inammissibile perché la reiezione RAGIONE_SOCIALEe contestazioni su anatocismo e usura non è stata specificamente impugnata e fatta oggetto di specifico motivo di ricorso in cassazione.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto disciplinate dall’art. 115 c.p.c., in quanto la sentenza di gravame viola i principi dettati in materia di specificazione contestazione, in combinato disposto con l’articolo 1243 c.c. per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano la compensazione giudiziale’.
Terzo motivo di impugnazione : ‘Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto disciplinate dall’articolo 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, in quanto la sentenza di gravame viola il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato’.
I motivi vengono esaminati congiuntamente, essedo riferibili alla medesima contestazione.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver pronunciato la compensazione con un controcredito, quello RAGIONE_SOCIALEa Banca, non accertato e in ogni caso espressamente contestato.
In particolare, sottolineano che solo il credito RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente può essere considerato certo, liquido ed esigibile, in quanto accertato nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa CTU esperita in primo grado, mentre il credito RAGIONE_SOCIALEa Banca non è stato accertato in giudizio e i ricorrenti sin dalle note autorizzate depositate in primo grado, dopo le note conclusive RAGIONE_SOCIALEa Banca, hanno sempre contestato l’ammontare di tale credito.
Osservano che dopo la lettera del luglio 2013 (con la quale la Banca aveva richiesto il pagamento di €. 22.653,70 ed €. 55.684,19) la Banca non aveva inviato alcuna altra comunicazione, indicando poi solo nelle note conclusionali di primo grado la somma di €. 145.000, mentre l’unico credito RAGIONE_SOCIALEa Banca liquido ed esigibile poteva essere quello risultante dall’estratto al 31/12/2012 del c/c 80100 di €. 5.678,34.
Sostengono inoltre che la decisione d’appello era caratterizzata dal vizio di ultrapetizione, non avendo la Banca avanzato alcuna domanda riconvenzionale di accertamento del suo credito.
I motivi sono inammissibili.
. 2.1) I ricorrenti, come espongono loro stessi nella narrativa del ricorso, avevano ricevuto la lettera 15/7/2013 con cui la Banca chiedeva il pagamento di circa 78.000 euro e, nell’atto di citazione, sono loro a chiedere la compensazione del loro credito con quello vantato dalla Banca.
Conformemente alla loro domanda, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno accertato il credito degli attori e ne hanno disposto la compensazione con quello RAGIONE_SOCIALEa Banca, senza specificare il quantum (dunque nella sola misura pari al credito degli attori).
Si ritiene, pertanto, che non vi sia violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., perché Tribunale e Corte si sono limitati ad accertare l’indebita
applicazione RAGIONE_SOCIALEa CMS e a compensare il credito RAGIONE_SOCIALEa società con il credito RAGIONE_SOCIALEa Banca, senza determinazione del quantum di quest’ultimo.
E quindi considerato che oggetto di statuizione in primo grado è stata solo l’indebita applicazione RAGIONE_SOCIALEa CMS, con dichiarazione di compensazione con il credito RAGIONE_SOCIALEa Banca senza determinazione del quantum, non vi è un accertamento suscettibile di diventare cosa giudicata circa l’ammontare del credito RAGIONE_SOCIALEa Banca, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte (così anche per quanto concerne l’importo menzionato dalla corte), non essendo insorta (né tanto meno risolta) una controversia sul punto, a fronte di una domanda di accertamento negativo di somme addebitate e non di restituzione RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 13/1/2026 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME