Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3960 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3960 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
SENTENZA
sul ricorso 17336-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo liquidatore, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 813/2017 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 6/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Questa è la vicenda che ha dato luogo al presente processo. RAGIONE_SOCIALE, società specializzata nella costruzione di centrali termoelettriche, ha sottoscritto un contratto d’appalto impegnandosi a realizzare una centrale di cogenerazione a biomassa e a eseguire le opere accessorie all’impianto; l’appaltatrice ha quindi sub-appaltato i lavori ad altre imprese.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE ha stipulato con RAGIONE_SOCIALE due contratti di sub-appalto:
con il contratto c.d. RAGIONE_SOCIALE le ha affidato l’esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della centrale, con un importo complessivo dei lavori stimato in euro 774.439,17;
con il contratto c.d. COGNOME le ha affidato l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento e alla sistemazione della strada esistente di accesso alla centrale, con un importo dei lavori pari a euro 201.432,64; in questo contratto è stata prevista una clausola di deferimento delle liti in arbitrato;
RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto un decreto che ha ingiunto a RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 158.361,93, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) n. 12 e a quello n. 13 del contratto RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto, contestando l’esecuzione non a regola d’arte, e solo parziale, delle opere e il ritardo nella consegna e chiedendo, con domanda riconvenzionale, il risarcimento del danno patito in conseguenza delle inadempienze relative sia al contratto RAGIONE_SOCIALE che al contratto COGNOME, danno quantificato in euro 272.568,99. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3221/2013, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo,
condannando l’opponente a pagare la minore somma di euro 82.952,87.
RAGIONE_SOCIALE liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE) ha impugnato la sentenza in via principale, chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo e comunque di condannare controparte a pagare la somma ingiunta; RAGIONE_SOCIALE ha impugnato in via incidentale, chiedendo, previa integrazione della consulenza tecnica d’ufficio per il riesame dei SAL nn. 12 e 13, di condannare NOME a restituirle quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo, nonché a pagare una penale per i ritardi e risarcirle il danno subito. La Corte d’appello di Brescia – con sentenza 6 giugno 2017, n. 813 – ha accolto l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE, di cui ha respinto l’appello incidentale.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Il difensore di RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al mandato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché del principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all’art. 345 c.p.c., letto in relazione alla specificità dei motivi d’appello (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.)”: la Corte d’appello ha ritagliato all’interno della parte conclusiva della narrativa dell’atto di citazione dell’appellante una frase, attribuendo alla stessa valore di censura autonoma della sentenza di primo grado e
dando poi a tale frase un’argomentazione che non era stata dedotta, esorbitando così le domande di riforma proposte e violando gli artt. 112, 345 e 342 c.p.c.
2) Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché del principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all’art. 345 c.p.c., letto in relazione alla specificità dei motivi di appello imposti dall’art. 342 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.), contraddittorietà della sentenza impugnata; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., così come interpretato dalla suprema Corte di cassazione con sentenza a sezioni unite n. 23225/2016 (art. 360 n. 3 c.p.c.)”: la Corte d’appello ha erroneamente richiamato il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione n. 23225/2016, in quanto il credito di cui è stata concessa la compensazione dal Tribunale non era, al momento della pronuncia, un credito litigioso, essendosi i due giudizi di opposizione chiusi con sentenze che erano già passate in giudicato.
I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, va rilevato che RAGIONE_SOCIALE ha contestato, nell’atto di appello (v. la trascrizione dei motivi alle pagg. 5-9 del ricorso), che le pretese relative al contratto COGNOME erano state oggetto di due diversi processi (di opposizione a due decreti ingiuntivi richiesti e ottenuti dall’appellante), processi nei quali RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito l’incompetenza del giudice statale in virtù della clausola compromissoria inserita nel contratto COGNOME, così che era erroneo il capo della sentenza con il quale il Tribunale aveva detratto l’importo di euro 75.409,06, relativo al minor valore delle opere di cui al contratto COGNOME, dall’importo di euro 158.361,93 di cui al decreto ingiuntivo e relativo al contratto RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello ha pertanto
correttamente ritenuto impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva compensato il credito per l’esecuzione delle opere di cui al contratto RAGIONE_SOCIALE con il minor credito relativo alle opere del contratto COGNOME, senza per questo porre in essere una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ovvero delle regole del tantum devolutum quantum appellatum e della specificità dei motivi d’appello. Il giudice d’appello ha riformato il suddetto capo della sentenza – e veniamo al secondo motivo – per una pluralità di ragioni: perché RAGIONE_SOCIALE non aveva provato di avere pagato a NOME l’importo di euro 75.409,06, che non poteva quindi pretendere in restituzione tramite compensazione, trattandosi piuttosto di un minore debito, e perché il rapporto di dare/avere tra le parti relativo ai SAL nn. 2 e 3 del contratto COGNOME era oggetto di separati giudizi, da definirsi con giudizio arbitrale (in effetti instaurato da RAGIONE_SOCIALE e concluso con lodo nel 2016) e non era pertanto suscettibile di compensazione da parte del giudice di primo grado. La Corte d’appello ha pertanto correttamente richiamato il precedente di questa Corte n. 23225/2016, in quanto i giudizi di opposizione si erano chiusi dichiarando l’incompetenza del giudice statale in favore di quello arbitrale e non certo accertando il controcredito della ricorrente (le sezioni unite hanno infatti affermato che “la compensazione giudiziale, di cui all’ art. 1243, secondo comma c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’ esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”).
2. Il terzo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’ammissione e lo svolgimento della consulenza tecnica nel corso del processo civile, non avendo la Corte d’appello di Brescia tenuto conto delle prove già raccolte in primo grado a sostegno dei fatti costitutivi per i quali era domandata integrazione di CTU, nonché del principio enunciato da questa Suprema Corte, fra le altre, con sentenza n. 2663 del 5 febbraio 2013; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”: la Corte d’appello ha errato laddove, nel rigettare l’appello incidentale proposto dalla ricorrente, ha ritenuto esplorativa l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla medesima, trattandosi invece di richiesta istruttoria supportata da elementi documentali e testimoniali.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – ha motivato il mancato esercizio del proprio potere di disporre l’integrazione della già svolta consulenza tecnica d’ufficio in relazione ai SAL nn. 12 e 13 del contratto RAGIONE_SOCIALE: il giudice ha infatti rilevato il carattere esplorativo della consulenza, non avendo la ricorrente formulato specifiche contestazioni riguardo alle quantità fornite e realizzate di cui ai SAL nn. 12 e 13, riguardando le contestazioni le quantità esposte nei SAL da 1 a 11 (v. le pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). A fronte di tale dettagliata motivazione, il diniego è insindacabile da parte di questa Corte, dato che “la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo
essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (così Cass. 326/2020).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza pubblica della sezione seconda civile, in data 14 settembre 2022.