Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5622 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5622 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29846/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, per mezzo della mandataria RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3055/2021 depositata il 27/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– La società RAGIONE_SOCIALE liquidazione e i sig.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di fideiussori della predetta, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE lamentando l’illegittimità della pretesa della banca in ragione della nullità delle clausole relative a tassi di interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, determinazione della valuta e delle spese, chiedendo la rideterminazione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa e la nullità della fideiussione omnibus stipulata dai garanti.
2.La Corte d’appello ha respinto il gravame contro la sentenza di rigetto del Tribunale in ragione delle seguenti considerazioni:
quanto alla dedotta continuità negoziale tra i precedenti conti correnti accesi dalla società e i due conti correnti il cui saldo negativo era stato posto alla base del ricorso monitorio, ha ritenuto che correttamente il Tribunale l’avesse riconosciuto unicamente laddove il saldo finale del primo conto coincideva e con quello iniziale del secondo, posto che esiste unitarietà dei rapporti di conto corrente solo quando il saldo del vecchio conto corrente viene riportato attraverso un’operazione di giroconto sul nuovo, di modo che si rende irrilevante sia il dato formale di una nuova numerazione che la stipulazione di una nuova regolamentazione delle condizioni economiche (operazione che di solito ha la finalità di adeguare i rapporto alle prescrizioni normative medio tempore intervenute); e che perciò avesse esclusa detta continuità tra i conti correnti precedentemente accesi dalla società e quelli, successivi, azionati in via monitoria dalla banca, come, del resto, aveva verificato la disposta CTU fornendo risposte puntuali alle osservazioni dei consulenti di parte;
b) quanto alla censura relativa alla capitalizzazione illecita degli interessi e all’applicazione di commissioni e spese asseritamente non pattuite per iscritto (compresa la CMS), ha ritenuto che detta censura si fondasse sull’erroneo presupposto della continuità contabile tra i conti correnti, esclusa la quale -per i motivi già detti – non sussisteva alcuna ragione per ritenere applicabile senza soluzione di continuità la previgente disciplina dei conti correnti a quella dei conti il cui saldo era stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (v. pag. 6 sent. imp.: « Gli appellanti infatti sub B 1 (‘Alla luce della ribadita unitarietà del rapporto intrattenuto dalla RAGIONE_SOCIALE‘) e sub B 2 (‘Alla luce della ribadita unitarietà del rapporto intrattenuto dalla RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE‘) enunciano le loro doglianze fondate tuttavia sulla continuità contabile dei conti correnti sopra menzionati» );
c) quanto alla dedotta nullità della commissione di massimo scoperto fermo il fatto che ogni questione sulla determinazione di tale commissione era preclusa dal giudicato, non essendo stata contestata l’affermazione del Tribunale secondo cui « nessuna contestazione di carattere specifico è stata formulata sulla conformità della sua quantificazione ai criteri contrattuali» – sotto il diverso profilo della causa, cioè della funzione che essa assolve, ha ritenuto infondata la censura alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia;
d) quanto alle spese di tenuta del conto ed accessorie, che la stessa consulenza tecnica d’ufficio svolta in appello con riferimento ai conti correnti su cui era fondato il decreto ingiuntivo affermava con chiarezza che le spese erano dovute, come del resto già ritenuto dal Tribunale, che aveva osservato che le relative pattuizioni dovevano ritenersi valide ed efficaci in quanto validamente convenuta per iscritto e mai contestate dalla correntista; ed, infine, neppure in sede processuale dette spese erano state specificamente contestate, non essendo sufficiente sostenere che nel documento in cui gli appellanti proponevano il rientro
dall’esposizione fosse presente la volontà di adire tutte le autorità giudiziarie competenti, occorrendo l’indicazione delle spese illegittimamente addebitate per operazioni non effettuate o perché non pattuite o per errata applicazione del costo concordato;
e) quanto al quinto motivo gli appello ove si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che « parte attrice ha, inoltre, dedotto le nullità delle medesime clausole contrattuali (…) con riferimento a rapporti bancari non azionati in sede monitoria dalla banca e intestati ai fideiussori in proprio», ha osservato che il Tribunale aveva ritenuto: (i) che detta eccezione di compensazione andava considerata inammissibile in quanto non possedeva il carattere della facile e pronta soluzione prescritto ai sensi dell’art. 1243 c.c.; (ii) che i fideiussori opponenti non avevano fornito alcun elemento di prova relativo all’esistenza né, tantomeno, alla quantificazione dei presunti crediti da loro vantati nei confronti della banca; (iii) che detta eccezione era formulata in modo del tutto generico, senza alcuno specifico riferimento ai tassi di interesse, agli oneri ed alle spese applicati ai rapporti di conto corrente in questione; posto che detta ultima ratio che non era stata oggetto di specifica censura, il motivo d’impugnazione era inammissibile;
ha aggiunto che, d’altra parte, il motivo, oltre che inammissibile, era infondato perché « il controcredito vantato dai fideiussori per l’asserita errata applicazione di interessi e spese è un credito che richiede un laborioso accertamento che deve muovere da precise contestazioni che nel caso di specie difettano del tutto; il contro credito in questione, infatti, non nasce da una pretesa creditoria autonoma ma è rappresentato da un asserito minor credito della banca per essere, interessi e spese pretesi dalla banca, superiori a quelli effettivamente dovuti, sicché postula un preciso accertamento dell’illegittimità della pretesa della banca a titolo di interessi e spese, il loro effettivo pagamento e quindi, nel caso di questa duplice verifica positiva, la ripetibilità – e quindi la compensabilità- del
super pagato » ; s icché si doveva convenire con il Tribunale che tale eccezione di compensazione giudiziale non era accoglibile, in conformità alla giurisprudenza di legittimità per cui « se il credito opposto in compensazione è certo ma non liquido perché indeterminato nel suo ammontare in tutto o in parte egli può provvedere alla relativa liquidazione se facile e pronta (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2016 n. 23225)».
4. – Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE liquidazione e i sig.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidato a otto motivi di cassazione e corredato di memoria. RAGIONE_SOCIALE -cessionaria del credito nell’ambito di un’operazione di c.d. cessione in blocco – ha resistito, con controricorso per mezzo della mandataria RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che nelle more del giudizio è stato raggiunto tra i fideiussori della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE un accordo transattivo cui è seguita in data 19.5.2022 la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate da parte dei soli fideiussori; detta rinuncia è stata accettata dalla resistente con atto 30.5.2022, onde tra dette parti va dichiarata l’estinzione del giudizio, che, invece, prosegue quanto alla società.
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. degli artt. 112 c.p.c. e 1264 c.c. nonché 58 d. lgs. n. 385/1993 poiché il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita carenza di legittimazione attiva dell’asserita cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che era fondata sul fatto che quest’ultima non aveva prodotto prova documentale dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco precedentemente realizzata, posto che non era stato prodotto il contratto di cessione né sussistevano due dei requisiti indicati nell’estratto
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ovvero: la classificazione del credito a sofferenza giacché nessuna prova era stata fornita che la condizione di sofferenza della debitrice ceduta forse rimasta inalterata alla data della cessione o non fosse, per esempio, mutata in quella di incaglio; che il credito fosse compreso nell’elenco depositato presso il notaio rogante, posto che nell’elenco dei crediti ceduti allegato alla procura della cessionaria non compariva il codice anagrafico (meglio noto con la sigla NDG, numero direzione generale) della società RAGIONE_SOCIALE che si evinceva dall’estratto del rapporto di conto corrente depositato in sede moratoria dalla banca.
1.1- Il motivo è infondato.
Premesso che la ricorrente si duole di un omessa pronuncia in punto legittimazione ad agire (la quale, come noto, presuppone che colui che agisce si dichiari titolare del diritto preteso) deducendo, in realtà, una carenza di prova circa la titolarità del credito in capo alla intervenuta cessionaria, che è questione di merito e non di rito, va ricordato che è pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione» (Cass. 1855/2020; Cass. 2151/2021Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 17956 del 2015; Cass. n. 21612 del 2013; Cass. n. 20311 del 2011; Cass. n. 5351/2007; Cass. 10636/2007), sicché, nella specie, il rigetto implicito dell’eccezione è, comunque, rinvenibile nella valutazione nel merito dei motivi posti a fondamento del gravame, esame invero incompatibile con l’accoglimento del rilievo in esame.
2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello come già il Tribunale -erroneamente escluso la dedotta continuità tra il conto corrente n. 000030095976 oggetto del ricorso monitorio con quelli precedenti n. 840-51 e n. 3941- 57, perché: a) la banca non aveva contestato quanto affermato dai ricorrenti riguardo al fatto che il cambio di numerazione del conto fosse stato determinato soltanto dal passaggio ad un’altra filiale della banca stessa, pertanto tale fatto doveva essere ritenuto provato ai sensi dell’articolo 116 c.p.c.; b) la rapida successione temporale dei contratti in questione (con l’estinzione del saldo a debito del correntista avvenuta con un’operazione di accredito denominata «azzeramento saldo» alla quale era corrisposta contestuale operazione di addebito di uguale ammontare sul conto in pretesa continuità) dimostrava che la causa concreta dell’operazione fosse stata quella di far confluire sul nuovo conto le passività maturate sul primo senza alcun mutamento negoziale stante l’identità del soggetto creditore e la natura meramente contabile dei movimenti registrati: in altre parole sarebbe stato evidente -e la Corte distrettuale avrebbe conseguentemente errato nel valutare i fatti – che la banca, non aveva effettuato una mera annotazione attiva sul conto vecchio e una passiva su quello nuovo, ma aveva, in effetti, concesso alla società una nuova apertura di credito attraverso un conto corrente modificato solo quanto al numero identificativo ma non alle condizioni negoziali, il cui primo impiego era stato finalizzato all’estinzione del conto precedente.
2.1- Il motivo è inammissibile.
La ricorrente invoca un vizio di nullità della sentenza ex art. 116 c.p.c. lamentando, però, un’erronea valutazione da parte del giudice delle risultanze probatorie relative al fatto della pretesa continuità tra i conti correnti indicati.
Perciò va ribadito che, in tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l’errore di percezione, che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che appunto vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) -dall’errore di valutazione, che invece, investendo l’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 6774/2022; Cass.1229/2019, 27033/2018, 9356/2017). Nel caso di specie la ricorrente si duole del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito, il che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, tantomeno i quello dell’art. 360 n. 4 c.p.c., disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 23153/2018, 11892/2016); e ciò sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.; sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione (contrapponendovi le proprie) la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).
3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1284, 1346 c.c. violazione dell’art. 36 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. laddove la
Corte d’appello ha ritenuto di non applicare la compensazione tra la somma dovuta alla banca e il controcredito vantato dalla società per la somma di 152.197,04 €. Secondo la ricorrente, negando l’esistenza della continuità tra i conti correnti precedenti e quelli azionati dalla banca, la Corte di merito avrebbe sbrigativamente eliminato qualsiasi forma di compensazione, senza considerare che ciò che le era stato sottoposto era l’esame di una domanda riconvenzionale per accertamento del controcredito della RAGIONE_SOCIALE di cui avrebbe, così, omesso la relativa pronuncia. In altre parole, l’errore della Corte sarebbe stato quello di non qualificare l’eccezione di compensazione come domanda riconvenzionale per la parte eccedente quanto richiesto dalla banca e procedere al relativo accertamento.
3.1- Il motivo così illustrato è inammissibile.
Sotto il primo profilo si osserva che la ratio decidendi della Corte d’appello sul punto attiene all’inammissibilità del motivo di gravame (v. sen. pag. 10: « Il rilievo quindi si rivela inammissibile perché non censura anche la seconda delle rationes decidendi del Tribunale» ) avendo osservato che il Tribunale aveva respinto l’eccezione di compensazione che riguardava un preteso credito rinveniente da appostazioni illegittime sui conti personali dei fideiussori (anche) in quanto formulata in modo del tutto generico senza alcuno specifico riferimento ai tassi di interesse, agli oneri ed alle spese applicati ai rapporti di conto corrente in questione, e che detta ratio che non era stata oggetto di specifica censura. La Corte d’appello ha, poi, osservato con una argomentazione evidentemente resa ad abundantiam che «d’altra parte» il motivo era infondato, perché il controcredito vantato dai fideiussori, non era certo, liquido ed esigibile ma richiedeva un laborioso accertamento che avrebbe dovuto essere richiesto alla luce di precise contestazioni che nel caso di specie -come detto- difettavano del tutto, citando sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 23225/2016).
Ebbene, nella misura in cui il motivo aggredisce questa seconda parte della motivazione del giudice di merito deve darsi continuità al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte per cui in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta , poiché esse, in quanto non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiegano alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttive di effetti giuridici, la loro impugnazione è priva di interesse.(v. da ultimo Cass. n.1770/2025 preceduta da innumerevoli conformi anche a Sezioni Unite).
3.2 -L’esame del detto terzo motivo induce a considerare altresì il sesto che al terzo è connesso.
3.3 -Con detto sesto motivo, infatti, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 1243 c.c. nonché degli artt. 115. 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. laddove la sentenza gravata ha affermato che « i fideiussori appellanti deducono che il controcredito verso la banca derivi dalla illegittima ed errata applicazione di interessi e spese sui conti correnti personali dei fideiussori »: deduce la ricorrente che la eccezione/domanda di compensazione effettuata dai ricorrenti non si riferiva ai conti dei fideiussori, ma esclusivamente a quelli della RAGIONE_SOCIALE. Di conseguenza la Corte d’appello non avrebbe esaminato la dedotta compensazione per una errata interpretazione degli atti e dei documenti, giacché la eccepita compensazione riguardava quanto chiesto dalla banca, da un lato, e quanto richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE alla banca stessa (e non dai fideiussori), dall’altro.
La Corte di merito, quindi, non aveva valutato correttamente i risultati della consulenza di parte versata in atti da cui emergeva il credito per indebito oggettivo della società per euro 152.197,04: somma, si legge nel ricorso (pag. 26), scaturente « dai calcoli degli interessi al saggio legale
con capitalizzazione semplice, con l’eliminazione delle CMS trimestrali, delle spese forfettarie e/o di chiusura trimestrali » pertanto non sarebbe « neppure stato possibile obiettare che, ai fini di una compensazione impropria, fosse necessario un preventivo accertamento giudiziale dei crediti opposti, in quanto siffatto accertamento poteva essere fatto nella medesima sede giudiziaria dinanzi alla quale tali crediti erano stati eccepiti». Così operando la Corte distrettuale avrebbe violato gli articoli 115 e 116 c.p.c. con un erroneo e frettoloso esame degli atti di causa; né aveva spiegato in modo congruente e logico le ragioni che l’avevano indotta ad escludere la valenza della CTP stessa, rimanendo del tutto inesplicata – a suo dire- l’affermazione contenuta nella sentenza per cui « tale accertamento implica la valutazione di una molteplice serie di elementi del tutto assenti nel presente giudizio di talché si deve convenire col tribunale che tale eccezione di compensazione giudiziale non fosse accoglibile» .
In sintesi – come chiarisce meglio la memoria conclusiva della società stante la scarsa linearità del lungo motivo di ricorsola Corte d’appello sarebbe incorsa in un evidente errore percettivo, poiché aveva attribuito il contro-credito in questione a soggetti estranei al rapporto di conto corrente, ovvero ai fideiussori, anziché alla società correntista; inoltre avrebbe qualificato apoditticamente la compensazione come ‘non liquida’, senza esaminare i conteggi analitici prodotti attraverso le consulenze tecniche di parte; il che avrebbe integrato, non una valutazione del materiale probatorio, ma un errore percettivo sul contenuto degli atti, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., che aveva prodotto una motivazione meramente apparente, inferiore al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
3.4 – Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, va precisato che la decisione impugnata ha escluso in radice la fondatezza delle ragioni di indebito dedotte (per euro
152.197,04) per interessi ultralegali non pattuiti, illecita capitalizzazione degli interessi debitori, CMS e spese, in quanto fondata sulla continuità della disciplina negoziale dei conti correnti il cui saldo era stato azionato con il ricorso in sede monitoria e precedenti conti corrente della società, continuità che è stata esclusa.
Dunque, alcun credito «della società» rinveniente da una pretesa ripetizione dell’indebito v’era da portare in compensazione. Questa ratio decidendi è del tutto ignorata dalla ricorrente che, invero, erroneamente afferma che la compensazione eccepita sarebbe comunque stata « possibile anche laddove non fosse stata riconosciuta la continuità dei conti correnti», invero così non è affatto: se il credito in questione della società verso la banca era quello -come assume – derivante dalla illegittimità delle appostazioni debitorie in conto corrente contestate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, è evidente che è proprio l’esclusione della dedotta continuità dei rapporti negoziali che rende infondata radicalmente l’eccezione di compensazione tra i rispettivi rapporti dare avere banca/cliente.
In secondo luogo la Corte d’appello si è pronunciata su un motivo di gravame che riguardava la decisione del Tribunale sulla eccezione di compensazione opposta alla banca, non dalla società, ma dai fideiussori in ragione di pretese creditorie derivanti da rapporti di conto corrente distinti, che non erano stati oggetto di alcuna azione della banca in sede monitoria; ed ha osservato che, dal momento che il Tribunale -tra l’altro -aveva ritenuto che dette pretese si fondassero su allegazioni del tutto generiche, detta ratio decidendi non era stata aggredita con l’appello, onde doveva concludersi per l’inammissibilità del relativo motivo di gravame.
3.4.1 Con questa ratio la ricorrente non si confronta, perché, nonostante sia evidente che la Corte d’appello si è pronunciata su un’eccezione che, non la società, ma i fideiussori quali condebitori in
solido -avevano proposto per estinguere (o ridurre) il debito di cui erano chiamati a rispondere, la ricorrente assume che la Corte -così come il Tribunale -non avrebbero capito che l’eccezione in parola era della società.
Ma anche a seguire questa logica è evidente che il motivo è inammissibile perché sul punto la società avrebbe dovuto muovere la censura che oggi propone anzitutto alla sentenza di primo grado, che quella di secondo grado conferma in modo puntuale e specifico, seguendone ricostruzione della allegazione di parte ed anche ragioni di infondatezza della pretesa. E non avendolo fatto, non può certo invocare in questa sede un «errore di percezione» che non ha contestato al giudice di prime cure.
3.4.2 – Peraltro giova aggiungere che ciò che la ricorrente denuncia con il sesto motivo come «errore percettivo» del giudice -che ove fosse effettivamente tale richiederebbe il rimedio della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. per il tramite dell’art. 360 n. 4 c.p.c. (; v. per approfondita disamina della questione Cass. sez. un. n. 5792/2024) – in realtà è illustrato come un errore di interpretazione dell’eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale in essa contenuta, tant’è vero che la ricorrente invoca a riscontro la CTP di cui lamenta l’erronea lettura, la quale notoriamente non è una «prova», bensì fa parte ed integra, con nozioni tecniche, l’allegazione.
Perciò anche sotto questo ulteriore profilo il motivo è inammissibile essendo principio consolidato quello per cui nel caso in cui venga in contestazione l’interpretazione del contenuto della domanda, si tratta di contestazione ad un’attività tipica di accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 12259/2002; Cass. n. 16596/2005; Cass. n. 15603/2006; Cass. n. 7932/2012); principio,
questo, ribadito con continuità dalla Corte che ha affermato che « l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito che non incorre in un vizio procedurale quando ‘ha svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere’. In tal caso, ‘il dedotto errore del giudice non si configura come ‘error in procedendo’, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte’ ». (Cass. n. 1545/2016; Cass. n. 26454/2021; v. in precedenza Cass. n. 8953/2006; Cass. n. 3702/2006); sindacabilità della motivazione da dedursi nei limiti propri del paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ovvero denunciando l’« omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ».
3.4.3 -Peraltro, anche laddove la censura riguardasse l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per non aver valutato la CTP depositata dagli appellanti e il risultato della CTU nominato dalla stessa Corte, si tratterebbe comunque di una censura all’attività valutativa e non percettiva del giudice, da dichiararsi inammissibile poiché « una questione di violazione o di falsa applicazione agli articoli 115 e 116 non può porsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 27000/ 2016; Cass. n. 25029/2015; Cass. n. 13960/2014).
4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo al rigetto della doglianza relativa alla invalidità della commissione di massimo scoperto perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente
affermato che i ricorrenti avevano omesso di contestare la sentenza di prime cure in punto conformità della quantificazione alla pattuizione negoziale, con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo della decisione: avendo contestato la statuizione del Tribunale in punto CMS insistendo nel dedotto difetto di relativa pattuizione per iscritto, la sentenza avrebbe omesso di considerare che era onere dell’opposta banca dimostrare l’esistenza di una valida pattuizione scritta onere che non era stato assolto.
4.1- Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.
In primo lugo anche in questo caso la ricorrente non tiene conto della reale ratio decidendi della sentenza gravata, la quale si fonda sul triplice fatto: a) che gli appellanti lamentavano l’illegittima applicazione di tale commissione sempre sulla base di una continuità contabile tra conti correnti che invece è stata esclusa; b) che ogni questione sulla determinazione di tale commissione era preclusa dal giudicato, non essendo stata contestata l’affermazione del Tribunale secondo cui « nessuna contestazione di carattere specifico è stata formulata sulla conformità della sua quantificazione ai criteri contrattuali»; c) che sotto il (diverso) profilo della causa, cioè della funzione cui la CMS assolve, la censura era infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
Inoltre, invoca il vizio motivazionale di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una sentenza c.d. doppia conforme senza indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello e dimostrare che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 10897/2018; Cass. n. 26674/2016 e n. 5528/2014)
5.Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. laddove la Corte di merito ha rigettato il capo d’appello relativo alle pattuizioni per le spese di tenuta del conto e accessorie affermando che « la banca ha agito sulla base di
rapporti di conto corrente -n.300095976 e 300095978 – svincolati da quelli precedenti e, quindi, scevri come osservato dal Tribunale dalle patologie negoziali che secondo gli appellanti inficiavano i rapporti originari ». Reputa la ricorrente -pare di capire -. che la Corte non avrebbe valutato sul punto le conclusioni della CTU -affermazione rimasta priva di ulteriore illustrazione – e che il contratto di c/c n. 000030095978 necessitava della sottoscrizione sia sul contratto che sui fogli allegati e che in mancanza la contabilità allegata dalla banca non poteva, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, costituire prova del saldo preteso.
5.1- Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello sul punto ha affermato che secondo la CTU svolta in appello le spese di tenuta del conto ed accessorie con riferimento ai conti correnti su cui era fondato il decreto ingiuntivo (di cui gli appellanti deducevano infondatamente la continuità contabile con i precedenti) erano chiaramente dovute, come, del resto, già ritenuto dal Tribunale, che aveva osservato che le relative pattuizioni dovevano ritenersi valide ed efficaci in quanto determinate e contenute in documenti accettati per iscritto dal correntista.
Ciò detto il motivo è inammissibile: a) per il consolidato principio per cui la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2155/2000): ribaltamento del riparto degli oneri probatori nel caso di specie nient’affatto denunciato; b) perché la
ricorrente invoca il vizio motivazionale di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una sentenza c.d. doppia conforme senza indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello e dimostrare che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 10897/2018); c) perché la censura relativa alla asserita mancanza di firma -oltre che sul contratto -anche sugli allegati, oltre a risultare nuova e, quindi, già per questo inammissibile, è, comunque, una censura che attiene alla valutazione di una risultanza in fatto inammissibile in questa sede.
7.- Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione « dell’ art. 115 c.p.c., vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.; mancato esame della CTU ». Con tale motivo la ricorrente si duole del fatto che sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito nella specie dalla CTU disposta in grado d’appello, ed in particolare del punto in cui era stato accertato – pur in assenza di continuità tra i conti correnti – un minor credito della banca (per euro 356.385,25 a fronte degli euro 427.164,8 richiesti) con una differenza in favore della correntista di euro 70.778,83; accertamento in ragione del quale la Corte d’appello avrebbe dovuto quantomeno ridurre la somma pretesa dalla banca della misura predetta, mentre si sarebbe discostata da questa risultanza senza motivarne le ragioni.
7.1- Il motivo è inammissibile.
Come più volte osservato la Corte d’appello ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla illegittimità delle appostazioni passive asseritamente indebite poiché ha escluso la continuità contabile e di disciplina negoziale tra i contratti di conto corrente azionati in sede monitoria e quelli precedenti, sulla base della quale continuità la contestazione delle poste passive predette era dedotta. Perciò non aveva alcuna ragione di motivare ulteriormente rispetto alle risultanze della CTU.
Anche in tal caso, peraltro la ricorrente invoca il vizio motivazionale in presenza di una pronuncia c.d. doppia conforme senza indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello e dimostrare che esse sono tra loro diverse.
Inoltre, quale ulteriore ragione di inammissibilità, si duole del mancato esame delle risultanze della CTU laddove questa Corte ha condivisibilmente affermato (v. Cass. n. 123872020, Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 6322/2023) che nella nozione di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario -secondo il paradigma della norma di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio, quale atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. Perciò la ricorrente doveva indicare, semmai, quale “fatto storico” decisivo fosse stato omesso nell’esame condotto dai giudici di merito per effetto del mancato esame della CTU, non limitarsi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della CTU.
8.L’ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e dell’ artt. 132 comma seconda n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. per erroneo esame della CTU ed omesso esame della documentazione prodotta dai ricorrenti. Lamenta (in sintesi) la ricorrente ancora una volta- che la Corte d’appello non avrebbe considerato la compensazione della opposte ragioni creditorie nonostante la CTU avesse – a suo dire – accertato che l’asserito credito della banca doveva essere ridotto ad euro 246.078,06 a fronte degli iniziali 427.164,08 euro ingiunti col decreto opposto, con una differenza a favore dei ricorrenti di euro
181.086,02: differenza a fronte della quale – sostiene la ricorrente – pur essendo pronta e facile la compensazione (tanto da essere stata effettuata direttamente dal CTU) non è stata minimamente considerata dalla Corte d’Appello. Ne deriverebbe una motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
8.1 -Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già illustrate con riguardo al motivo precedente. Ancora una volta la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi che ha escluso l’esistenza di un credito della società correntista per indebito oggettivo derivante da appostazione passive illegittime in mancanza della dedotta continuità negoziale e contabile tra i conti correnti della società, nonché i presupposti di una compensazione; pertanto, la doglianza è inconferente.
Inoltre, è noto che il vizio logico della motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e che perciò è inammissibile la censura che invochi un vizio «intrinseco» al ragionamento decisorio, deducendolo in realtà rispetto alle risultanze istruttorie (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
9.- In definitiva il ricorso va dichiarato estinto limitatamente ai fideiussori e va respinto con riguardo alla società. Nessuna statuizione va assunta sulle spese quanto al rapporto processuale tra fideiussori ricorrenti e resistente giacché quest’ultima ha accettato la rinuncia al ricorso a spese compensate; mentre quanto alla ricorrente società le spese di liete seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso estinto limitatamente ai fideiussori, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e lo respinge con
riguardo alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidata nell’importo di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 24.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME