Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34604 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34604 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26633/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale n calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Susa, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 667/2019 depositata il 16/4/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE riconosceva di essere debitrice di RAGIONE_SOCIALE, a cui aveva appaltato l’esecuzione di lavori autostradali, della somma di € 588.942,11, oltre I.V.A., ma notificava alla stessa di aver acquistato -in data 14 marzo 2014, dopo che l ‘appaltatrice aveva visto omologare dal Tribunale di Modena, il 31 ottobre 2013, la propria domanda di concordato preventivo -il credito (scaduto e oggetto di ingiunzione di pagamento emessa il 10 luglio 2011) di € 538.607,92 vantato dalla propria controllata RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti.
La società committente, perciò, operata la compensazione fra il credito da lei acquistato e il debito di RAGIONE_SOCIALE, provvedeva al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della residua somma dovuta, pari a € 179.862,17.
Il Tribunale di Torino, adito da RAGIONE_SOCIALE per veder accertata l’inefficacia di una simile compensazione, dato che il credito era stato acquistato in data successiva all ‘avvio della procedura concorsuale, riteneva che la compensazione dovesse considerarsi inopponibile alla società in concordato a causa del mancato ricorrere, in data anteriore all’apertura della procedura, dei requisiti della coesistenza e della reciprocità; condannava, di conseguenza, RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della compagine attrice della somma di € 409.079,99, oltre accessori e spese.
La Corte distrettuale di Torino, a seguito dell’appello presentato da RAGIONE_SOCIALE, riteneva che l’interpretazione del disposto dell’art. 56 l. fall. offerta dal primo giudice prescindesse dal tenore della norma, il cui disposto era stato ‘ piegato al sistema mediante una non condivisibile operazione ortopedica, che fini per far dire alla norma il contrario di quello che letteralmente dice ‘.
Osservava che il legislatore, al contrario, ha inteso estendere l’operatività della compensazione legale anche all’ipotesi in cui l’identità soggettiva fra i titolari delle posizioni di debito e di credito
sussista nel momento in cui la compensazione viene eccepita, a patto che il credito acquistato dal debitore in bonis dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore sia scaduto prima della dichiarazione di fallimento.
Riteneva, pertanto, infondata l’originaria domanda presentata da RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello, che era stato riassunto dall ‘ appellante nei confronti della procedura concorsuale) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 16 aprile 2019, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore AVV_NOTAIO, munito del relativo potere, e per adesione dai difensori della controricorrente AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, muniti anch’essi del relativo potere. Sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di
cassazione del ricorso.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 7 novembre 2023.