Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32145 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32145 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 36945-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 10705/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso notificato il 27/11/2019 l’INPS impugna l’ordinanza n.3264/19 resa dal Tribunale di Bologna in data 25/10/2019 comunicata il 28/10/19, di parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di esecutività avente ad oggetto l’esclusione totale dei propri insinuati crediti (ammontanti complessivamente ad Euro 3.878.119,11) inerenti a contributi obbligatori, previdenziali e assistenziali, maturati in corso di esercizio provvisorio in epoca successiva all’apertura della amministrazione per il periodo da aprile 2015 a febbraio 2016 (la società era stata ammessa con decreto ministeriale del 7/4/2015); i crediti non ammessi riguardavano la maggior somma riportata nel verbale di accertamento del 21/12/2016 che la società aveva posto a conguaglio con anticipazioni indennitarie versate ai propri dipendenti anteriormente all’apertura della amministrazione straordinaria, pari ad Euro 1.979.513,59 a titolo di Cassa Integrazione relative ad ore autorizzate dall’INPS, e ad ulteriori Euro 1.576.391,55 per importi relativi a TFR riferito a retribuzioni perse durante l’esecuzione di contratti di solidarietà; l’INPS veniva invece ammesso al passivo per la minore somma di 70mila euro circa relativa a contributi non versati sull’indennità sostitutiva di preavviso non erogata ai lavoratori a seguito di licenziamento collettivo e ad ulteriori differenze orarie in CIGS.
N ell’impugnata ordinanza il Tribunale, precisato che l’Istituto previdenziale si era insinuato nel passivo in ragione di errati conguagli operati dalla procedura sui contributi dovuti in epoca successiva all’apertura dell’Amministrazione straordinaria confutando l’applicazione dell’art. 56 della Legge Fallimentare che ammette la compensazione solo fra opposte ragioni di credito preesistenti al fallimento, sicché i debiti contributivi sorti dopo l’apertura dell’amministrazione non potrebbero essere compensati con i crediti dell’azienda sorti anteriormente ad essa, centrava le proprie argomentazioni sul non pertinente richiamo al citato art. 56, riferito all’ opponibilità alla massa della compensazione in caso di preesistenza di crediti contrapposti, regola valevole per il creditore del fallito titolare di un credito anteriore che intenda porre in compensazione un debito verso la massa, ma non per il curatore che potrebbe eccepire la non compensabilità del credito verso la massa con un controcredito aziendale precedentemente sorto, così da far soggiacere il credito alla par condicio creditorum con il rischio di una falcidia concorsuale, riservandosi poi di agire separatamente per soddisfare il suo controcredito in moneta non fallimentare; ed invece, in base ai principi generali della compensazione, il credito della procedura verso INPS per autorizzazioni di ore CIG ante procedura ben poteva essere compensato con il credito di INPS per contributi maturati post apertura della procedura, in tal modo consentendo ad INPS una soddisfazione più elevata rispetto a quella che otterrebbe dal pagamento in moneta fallimentare dei suoi crediti. Reputava, quindi, ammissibile la compensazione fra importi liquidi o di facile e pronta liquidazione, non anche per le voci di minore importo inerenti ad ulteriori ore CIGS non ancora poste a conguaglio.
L ‘INPS propone ricorso affidandosi ad un unico motivo inerente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 56 L.Fall. e dell’art. 1241 cod. civ., in relazione all’art. 360 , primo comma, n.3, cod.
proc. civ., lamentando l’omessa considerazione, nell’impugnata ordinanza, che la compensazione fallimentare -secondo la quale i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento-, è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento purché il fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla corrispondente dichiarazione; pertanto non sarebbe possibile la compensazione nei casi in cui la pretesa del creditore verso il fallito sia venuta ad esistenza prima del fallimento -cd. credito concorsuale- mentre il suo debito sia sorto verso la massa dopo l’inizio del concorso -cd. credito della massa-, e parimenti sarebbe preclusa la compensazione se il debito nei confronti del fallito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento mentre il credito dipende da atti compiuti dal fallito successivamente, e perciò inefficaci nei confronti della massa. Ancora, l’istituto ricorrente evidenzia che nelle predette ipotesi in cui è esclusa la compensazione fallimentare viene meno la reciprocità tra crediti concorsuali e debiti verso la massa, perché le obbligazioni intercorrono tra patrimoni diversi, ossia nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE aveva maturato un credito verso INPS prima dell’apertura della procedura concorsuale, mentre successivamente ad essa il soggetto che aveva maturato posizioni creditorie verso l’istituto non era più la società ma l’amministrazione gestita da i Commissari Straordinari a tutela di coloro che vantano crediti nei confronti della massa. Ed infine, evidenzia anche la violazione dell’art. 1241 cod. civ. poiché sarebbe mancata la comprese nza di due soggetti, di due patrimoni autonomi, in posizione di reciprocità, requisito prescritto dalla norma codicistica secondo cui la compensazi one opera ‘ quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra’ .
Nel controricorso la società in amministrazione straordinaria contesta entrambe le doglianze dell’Istituto, sulla mancanza del requisito di reciprocità tra crediti concorsuali e debiti verso la massa, e sulla insussistenza di due patrimoni autonomi in posizione di reciprocità, osservando che l’art. 56 L.F. introduce una deroga al regime codicistico in materia di compensazione, escludendo il requisito di esigibilità, purché credito e controcredito siano preesistenti rispetto all ‘ apertura della amministrazione straordinaria; in particolare, sostiene l’infondatezza della doglianza sulla violazione dell’art. 56 perché in presenza di reciprocità non v’è lesione di par condicio, e l’inammissibilità della doglianza sulla violazione dell’art. 1241 c.c. perché il tribunale non aveva posto tale norma alla base della propria decisione. Nelle successive memorie illustrative richiama la pronuncia di questa Corte n. 35305/23 che, in un caso analogo a parti invertite (ricorrente la M. Business in A.S.), aveva applicato l ‘art. 1241 c.c. e non già l’art. 56 L.Fall. per sostenere l’ammissibilità della compensazione fra il credito maturato dalla società antecedentemente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria ed il corrispondente credito prededucibile vantato nei suoi confronti da altro operatore per effetto della prosecuzione di pregressi rapporti contrattuali dopo l’apertura della procedura.
In pubblica udienza il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1 – In primo luogo si osserva che la doglianza circa l’omessa considerazione nella impugnata ordinanza della ammissibilità della compensazione fallimentare anche quando il controcredito del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento purché il fatto g enetico dell’obbligazione sia ad esso anteriore non è attinente al caso in esame in cui le circostanze temporali sono esattamente invertite rispetto alle esemplificazioni esposte: la
pretesa creditoria della ricorrente, infatti, è divenuta esigibile dopo l’apertura della procedura, ed il suo debito verso la massa è sorto prima di esso (l’INPS non vanta un credito concorsuale e non è obbligata a soddisfare un credito della massa); anche la seconda ipotesi menzionata dal ricorrente non è pertinente perché il credito dell’INPS non dipende da atti compiuti dal fallito successivamente all’apertura dell’ amministrazione straordinaria ma trae origine da fatti genetici anteriori al fallimento (obbligazione previdenziale in costanza di rapporto di lavoro con i dipendenti della società stante il perdurante esercizio provvisorio), e comunque si tratterebbe di un fatto genetico del proprio credito, non del controcredito, già liquido ed esigibile prima del fallimento.
2.2 Ancora, l’INPS non contesta, né nell’an né sul quantum, la ragione creditoria della RAGIONE_SOCIALE sugli anticipi indennitari di CIGS e sui trattamenti retributivi dei contratti di solidarietà risalenti ad epoca antecedente alla apertura della amministrazione straordinaria: non sono queste le ragioni di merito della sua opposizione alla compensazione, ma contesta la mancanza di reciprocità di credito e controcredito, sul rilievo che le obbligazioni intercorrano fra patrimoni diversi. Tuttavia, nella impugnata ordinanza era stata esclusa l’applicazione dell’art. 56 L.Fall. non per mancanza di reciprocità ma perché la regola della compensazione ivi prevista varrebbe per il creditore del fallito che intenda compensare con un debito verso la massa un credito anteriore, e non per il curatore che intenda eccepire in compensazione del credito INPS un proprio controcredito sorto prima; il ricorrente, invero, non ha inteso impugnare questa prima parte dell’ordinanza per far valere l’operatività dell’art. 56 esclusa dal tribunale (nel senso che avrebbe potuto lamentare la violazione di legge nel non aver applicato il Tribunale una norma di cui invece l’istituto vorrebbe l’applicazione), oppure per far valere un proprio autonomo interesse ad opporsi alla
compensazione pari a quello del commissario straordinario dell’amministrazione dell’impresa. Nell’impugnata ordinanza si precisa, infatti, che non si verte in un caso disciplinato dall’art. 56 L.Fall., sia per la non preesistenza di crediti contrapposti esigibili, sia per l’interesse a non compensare che dovrebbe provenire dal curatore/commissario, il quale potrebbe prima esigere il proprio credito sorto anteriormente alla procedura -così da poter disporre del suo incasso per pagare parte dei debiti del passivo- e poi soddisfare in par condicio il credito insinuato INPS. In sostanza, al di là della verifica di un interesse del creditore a conseguire l’insinuazione nel passivo di un elevato credito assumendo il rischio del suo minore realizzo in presenza della concorrenzialità col ceto creditorio ma soprattutto in presenza di un pregresso controcredito non contestato, oltreché certo liquido ed esigibile, recuperabile a favore di un ceto creditorio concorsuale e non del singolo creditore in compensazione, resta, di fondo, che la prima questione del ricorrente si colloca all’esterno del perimetro decisionale dell’ordinanza impugnata, che ha chiaramente affermato che non si verte in un caso di compensazione fallimentare ma di compensazione ordinaria, non assumendo la decisione mediante l’applicazione dell’art. 56, bensì risolvendo la controversia in base ai principi generali in tema di compensazione (quelli civilistici di cui all’art. 1241 c.c.). La doglianza di aver violato l’art. 56, escluso dal tribunale, senza invocarne l’applicazione, non è, dunque, fondata.
2.3 – Va aggiunto che altrove, in materia tributaria, è stata ritenuta ammissibile la compensazione ex art.56 anche quando il controcredito del fallito divenga successivamente liquido ed esigibile (Cass. sez.5, 20063/2023), ma diversamente, nel caso in esame, il controcredito del fallito era sorto prima dall’apertura della procedura; ed in materia fallimentare, è stato ritenuto che l’identità della titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni verrebbe meno compensando crediti erariali verso il
fallito maturati anteriormente, con crediti della massa posteriori all’apertura della procedura (Cass, sez.5, ord. 36400/2022), ma nel caso in esame si è verificato l’esatto opposto, poiché il credito contributivo è maturato dopo l’apertura della procedura ed il credito della massa è sorto prima di essa.
Infondato è anche l’argomento relativo alla mancanza di reciprocità per la diversità di patrimoni tra i quali intercorrono le obbligazioni, non potendo operare la compensazione di un credito della società RAGIONE_SOCIALE sorto prima della amministrazione straordinaria con un credito maturato dopo l’apertura della procedura inerente ad una diversa posizione soggettiva -l’amministrazione straordinariagestita dal commissario a tutela di tutti coloro che vantano crediti verso la massa concorsuale. Se il mutamento dell’identità soggettiva e patrimoniale del titolare delle vicendevoli posizioni obbligatorie impedisse la compensazione, essa sarebbe sempre impossibile in caso di apertura di procedura concorsuale, ed invece la compensazione fallimentare è ammissibile anche in caso di cessione del credito inter vivos avvenuta prima dell’ultimo anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, come si ricava a contrario dal tenore letterale dell’ultimo periodo dell’art. 56: ‘ la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore ‘.
4. Inoltre, non fondata è la lamentata violazione dell’art. 1241 c.c. basata sul rilievo che mancherebbe la compresenza di due soggetti, di due patrimoni autonomi, in posizione di reciprocità (dice la norma ‘ quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra ‘): si potrebbe obbiettare che non venga meno la reciprocità dei crediti in presenza di una unicità del centro di imputazione di interessi economici in capo ad un operatore commerciale, la cui gestione produttiva non è più volta al mercato (quand’era in bonis) ma alla liquidazione dell’attivo per
la soddisfazione dei crediti del medesimo soggetto insolvente (invero, cambia l’organismo di gestione -non più l’amministratore della srl ma un commissario straordinario- e la finalità dell’attività -non più gestione dei beni dell’impresa ma affidamento di gestione dell’impresa insolvente-); benvero, non mutano gli elementi oggettivi, costitutivi e descrittivi, dei due rapporti obbligatori, e la reciprocità, intesa come complesso di situazioni giuridiche rilevanti nell’ambito dei vicendevoli rapporti obbligatori sorti nell’ambito dello stesso rapporto previdenziale, permane: la procedura subentra nella posizione sostanziale della società sottoposta ad amministrazione straordinaria, nei confronti del proprio creditore. Diversamente si dovrebbe ritenere cessata una posizione obbligatoria con l’apertura della procedura concorsuale e la sua novazione con altra che ne eroda, dal solo lato passivo, la possibilità di integrale soddisfo a causa del mutamento della situazione soggettiva del titolare, a fronte di una inalterata posizione attiva per i crediti sorti a favore del medesimo soggetto imprenditore, prima della apertura della procedura concorsuale. Non è su questo piano che può sostenersi la assenza di reciprocità dei crediti.
In definitiva, l’art.56 supera i problemi della reciprocità soggettiva attraverso una deroga all’art. 1241 c.c., per la possibilità di compensare debiti preesistenti verso il fallito con crediti inesigibili al momento di apertura della procedura concorsuale; e ad ogni modo la disciplina della compensazione fallimentare si riferisce al solo creditore che propone istanza di insinuazione al passivo, mentre all’eccezione di compensazione sollevata dal curatore (o dal commissario straordinario) si applica la disciplina generale dell’art. 1241 cod. civ.
6.1 – I molteplici aspetti della questione, come evidenziato dal controricorrente, sono stati in gran parte già affrontati dalla Corte (ord. n.35305/2023) in un precedente caso di un creditore della RAGIONE_SOCIALE per canoni di affitto di azienda, ammesso in
prededuzione dal Tribunale in sede di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, accogliendo il ricorso della società in amministrazione straordinaria che aveva invocato l’applicazione della disciplina generale fissata dall’art. 1241 c.c. sull’eccezione di compensazione sollevata dal commissario straordinario, e non della compensazione fallimentare che si riferisce al solo creditore che propone istanza di insinuazione al passivo. Ivi si affermava che ‘ l’art. 56 l.fall. non affronta il fenomeno della compensazione con riguardo alla posizione del fallito ‘, che ‘ l’interesse alla compensazione, che si traduce nella sottrazione di determinate posizioni al concorso formale e sostanziale, è del creditore in bonis e non già del gestore della procedura ‘ il quale può riscuotere integralmente i propri crediti, e che ‘ il regime della compensazione fallimentare si applica bilateralmente ‘. La controversia riguardava una situazione, analoga a quella in esame, di un debitore della società che aveva maturato un credito sorto in pendenza della procedura (‘ Si discute, difatti, come specificato in narrativa, del credito maturato dalla M. Business antecedentemente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il cui pagamento potrebbe essere preteso integralmente dai Commissari Straordinari, e di quello prededucibile vantato dalla RAGIONE_SOCIALE non già nei confronti della società in bonis, come richiede l’art. 56 l.fall., bensì nei confronti della procedura, perché sorto nella sua pendenza, di locazione e di affitto d’azienda già in essere ‘) ed ivi si precisava il subingresso dell’amministrazione straordinaria nel credito vantato dalla stessa società in bonis (‘ La procedura, con riguardo al credito derivante dall’obbligazione contratta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente all’apertura dell’amministrazione straordinaria, è subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale della società in bonis, perché il credito già esisteva nel patrimonio di quest’ultima; e, con riguardo al credito maturato in prededuzione
da RAGIONE_SOCIALE, non ha assunto certo la qualità di terzo, poiché quel credito è sorto nei propri confronti ‘); come in quella sede, va qui affermato che ‘ non viene in applicazione l’art. 56 L.Fall., che si riferisce, per l’appunto, alla compensazione dei debiti verso il fallito da parte di coloro che vantano crediti verso lo stesso, ma l’art. 1241 cod. civ .’.
6.2 – Proseguendo sul solco della citata giurisprudenza, alla quale si intende dare continuità, si rimarca che i commissari straordinari hanno manifestato la volontà di soddisfare il credito prededucibile dell’ente previdenziale e hanno interesse a farlo estinguendolo nei limiti corrispondenti al credito da loro vantato nei confronti della creditrice; e non si configura alcun ostacolo per la procedura ad estinguere il proprio debito mediante compensazione con il credito che essa vanta, essendo subentrata nei confronti del proprio creditore, nella situazione sostanziale della società sottoposta ad amministrazione straordinaria. La compensazione prevista dal codice civile è mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni, ed anche nell’ipotesi in esame ne ricorrono i presupposti economici e finalistici che la giustificano, ossia l’agevole definizione dei rapporti giuridici e l’ampliamento delle possibilità di soddisfare con sicurezza gli interessi dei creditori. ‘ Perché la compensazione operi è necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito (Cass., sez. un., n.23225/16), anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi (Cass. n.13416/19); e, nella vicenda in esame, le parti convengono che i rispettivi crediti, che, si è visto, sono contrassegnati da reciprocità, coesistono e non sono contestati né nell’an, né nel quantum ‘. A tali condivise argomentazioni di cui alla pronuncia n. 35305/2023, faceva seguito la formulazione del seguente principio di diritto, agevolmente applicabile in
questa sede: ‘ In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporre in compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all’apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell’amministrazione straordinaria per l’effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l’apertura della procedura ‘.
6.3 – Ulteriori considerazioni, in linea con quanto innanzi, sono state svolte (Cass. n.31764/23) sulla anteriorità del fatto generatore dell’obbligazione, sulla sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità al momento della pronuncia giudiziale, e sulla necessità che i requisiti dell’art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia quando la compensazione viene eccepita.
7. in conclusione, validamente è stata eccepita la compensazione dal commissario straordinario allorquando l’INPS ha notificato l’avviso di accertamento sul proprio credito contributivo divenuto esigibile dopo l’aprile 2015; la reciprocità verificata sul piano oggettivo consente l’applicazione della disciplina generale in materia di compensazione ai sensi dell’art. 1241 e ss. c.c., per la quale occorrono la preesistenza al fallimento dei negozi giuridici che hanno dato origine ai contrapposti crediti, l’omogeneità dei contrapposti crediti aventi ad oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, la certezza e la liquidità di entrambi i crediti che devono essere incontroversi nel titolo e determinati nel loro ammontare, l’esigibilità intesa come azionabilità in via giudiziale dei crediti stessi (che, se a termine, debbono essere scaduti e, se sottoposti a condizione sospensiva, questa deve essersi già verificata), e la reciprocità dei contrapposti crediti.
8. La non irrilevante complessità delle questioni trattate unitamente alla loro parziale novità, in riferimento all’unico precedente specifico ed alla natura della controversia coinvolgente diversi settori civilistici, consentono di compensare le spese di lite del presente grado di legittimità, stante l’esito complessivo del giudizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese fra le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta