Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31764 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31764 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21423/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA LA RONDA DI PETRONE NOME IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario p.t, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME per procura speciale in calce al controricorso –
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di POTENZA n. 2146/2018 depositato il 12/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, alla quale RAGIONE_SOCIALE aveva affidato l’incari co di trasporto e di custodia dei valori, affidò a sua volta il medesimo incarico all’RAGIONE_SOCIALE , successivamente posto in amministrazione straordinaria.
Essendo stata chiamata a rispondere di un danno per sottrazione di valori dal caveau della banca, la RAGIONE_SOCIALE si insinuò al passivo della procedura per la somma corrispondente.
Il credito venne ammesso al chirografo, ma la società, dopo aver infruttuosamente presentato osservazioni al progetto di stato passivo, propose opposizione, dolendosi della mancata compensazione con un controcredito vantato dal l’RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti a titolo di corrispettivo dei servizi resi.
Il Tribunale di Potenza, con decreto del 12.6.2019, ha parzialmente accolto l’opposizione , motivando -per quanto in effetti rileva -in questo senso: l’azione intrapresa dalla RAGIONE_SOCIALE costituiva ‘una azione (non di regresso bensì) di risarcimento del danno per ogni pregiudizio patito rappresentato dagli esborsi economici nella vicenda in esame ‘; ciò poteva ‘dar luogo ad un effetto compensativo solo nei limiti in cui, anteriormente all’apertura della procedura concorsuale, dett i esborsi avuto luogo effettivamente ‘, cosa che era avvenuta , ma nella sola misura di 42.000,00 EUR; di contro era da escludere l’integrale compensazione della residua parte del credito risarcitorio perché destinato a essere soddisfatto successivamente, così potendosi configurare ‘al più come credito futuro ipotetico e/o condizionato’ , come tale ‘non ancora sorto (e men che mai esigibile) alla data di apertura della procedura concorsuale’.
Avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
La procedura ha resistito e proposto a sua volta ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. -Col primo motivo del ricorso principale la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e seg. cod. civ. e 56 legge fall., per avere il tribunale omesso di applicare la disciplina della cd. compensazione impropria mediante un’errata individuazione dei crediti da compensare, giacché la fonte negoziale posta a base della pretesa non era stata contestata e poteva essere evinta ‘dall’esame del corredo probatorio costituito dal contratto di subappalto’.
Il motivo è inammissibile.
Il riferimento alla non contestazione della fonte negoziale non è minimamente pertinente rispetto alla decisione assunta dal giudice del merito. Quello al ‘corredo probatorio’ che sarebbe stato violato , oltre che generico, è egualmente eccentrico rispetto alla ratio decidendi .
La premessa del decreto impugnato è costituita dalla qualificazione della domanda di insinuazione come afferente al risarcimento del danno subito direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE a fronte dell’inadempimento d i un contratto di subappalto di servizi.
Dopodiché la ratio della decisione è incentrata sulla inesistenza del presupposto della compensazione, perché la danneggiata non aveva ancora sostenuto l’intero esborso prima dell’apertura della procedura concorsuale.
II. -Col secondo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1203 cod. civ. e 56 legge fall., e l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che il tribunale, sebbene affermando che l’azione proposta non era qualificabile come azione di regresso ma come azione di danni, abbia dichiarato la compensazione solo per l’importo di 42.000,00 EUR
nonostante che, invece, tutti gli esborsi fossero stati sostenuti nel 2016, anteriormente all’apertura della procedura concorsuale .
Il motivo è inammissibile perché presuppone un accertamento di fatto (l’avvenuto integrale pagamento , già nel 2016, della sorte dovuta a titolo risarcitorio da parte della ricorrente alla banca) in contrasto col provvedimento di merito; accertamento di fatto notoriamente insuscettibile di essere sollecitato in cassazione, non essendo la Corte giudice della vicenda storica.
III. -Col terzo motivo la ricorrente principale infine denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1241 e seg. cod. civ. e 56 legge fall. perché comunque il tribunale, dopo aver qualificato il credito azionato come credito risarcitorio, ne avrebbe frazionato la nascita in momenti diversi dal fatto generatore, integrato dalla commissione dell’illecito.
Il terzo motivo è fondato nel senso che segue.
IV. L’art. 56 legge fall. consente ai creditori la compensazione coi debiti verso il fallito dei crediti che essi hanno verso lo stesso ‘ ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento ‘ , salvo che detti crediti siano stati acquistati ‘ per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore ‘ .
Nel caso concreto non interessa questa seconda parte della disposizione.
Interessa invece la prima, perché il tribunale ha sostanzialmente ritenuto che il credito ‘non scaduto’ opposto in compensazione potesse esserlo solo in correlazione con l’esborso già sostenuto dalla creditrice RAGIONE_SOCIALE, a titolo risarcitorio, nei confronti della banca.
Quest’assunto è errato giuridicamente , perché ciò che conta, ai fini dell’art. 56 legge fall. è la preesis tenza dei crediti da compensare rispetto alla dichiarazione di fallimento (ovvero -nel caso di specie -all ‘amministrazione straordinaria) ; preesistenza che però deve essere valutata in relazione al fatto generatore del credito stesso, e cioè alla sua genesi, volta che i restanti requisiti della compensazione, quali la
liquidità e l’esigibilità, ben possono sussistere al momento della pronuncia giudiziale (v. Cass. Sez. 1 n. 42008-21, Cass. Sez. 3 n. 21784-15, Cass. Sez. 3 n. 3280-08).
Ciò costituisce diretta conseguenza del principio -consolidato -per cui l’art. 56 legge fall. rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino a essere al contempo creditori e debitori del fallito . Sicché per l’appunto non rileva il momento in cui l’effetto compensativo si produce, ferma restando invece l’esigenza dell’anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte.
Le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano -in vero – l’ammissibilità anche della compensazione giudiziale, nel fallimento come nell’amministrazione straordinaria . E perché questa operi è necessario che i requisiti dell’art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita (esplicitamente Cass. Sez. U n. 775-99).
Nella concreta fattispecie, risulta dallo stesso decreto del Tribunale di Potenza che il fatto generatore del credito opposto in compensazione, e cioè l’inadempimento (o l’i llecito) al quale era stata correlata la pretesa risarcitoria, era anteriore alla sottoposizione dell’RAGIONE_SOCIALE alla procedura concorsuale.
V. -Col ricorso incidentale la procedura affida le sue doglianze a quattro (asseriti) motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1203, n. 3, cod. civ.; b) violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ.; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 1292 cod. civ. ; d) violazione o falsa applicazione dell’art. 56 legge fall.
Il ricorso incidentale è però inammissibile, giacché le censure risultano argomentate in termini unitari, con miscellanea non consentita dall’ art. 366 cod. proc. civ.
Come questa Corte ha più volte sottolineato, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4,
non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 1 n. 16700-20, Cass. Sez. 1 n. 24298-16). Diversamente è impedito alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento delle lamentate violazioni.
Ne segue che i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto tali, perché costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della Corte volto a enucleare dalla mescolanza delle argomentazioni svolte in modo discorsivo (a mo’ di appello) le parti in effetti concernenti le separate censure (v. anche Cass. Sez. 5 n. 1802116).
Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui il ricorso incidentale, dopo un iniziale riferimento cumulativo alle violazioni denunciate, finisce con lo svolgere tutta l’argomentazione unitariamente, con semplici riferimenti alle violazioni stesse messi tra parentesi all’interno di un’unica esposizione complessiva.
VI. -In conclusione, il ricorso principale va accolto nei limiti del terzo motivo.
Il decreto va cassato in coerenza con tale accoglimento.
Segue il rinvio al medesimo tribunale di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame.
Il tribunale si uniformerà al principio sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte.
Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili i restanti e inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Potenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al suddetto ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione