Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 459 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 459 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
R.G.N. 22814/19
C.C. 19/12/2023
ORDINANZA
Vendita -Beni mobili -Sottrazione beni consegnati -Compensazione prezzo con risarcimento sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22814/2019) proposto da: Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA, nonché del socio accomandatario RAGIONE_SOCIALE in persona del suo curatore pro -tempore , rappresentato e difeso, in forza di decreto di autorizzazione del G.D. del 14 maggio 2019, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 418/2019, pubblicata in data 11 febbraio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2008, la Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del suo socio accomandatario COGNOME Pietro conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, la RAGIONE_SOCIALE al fine di sentire condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, stimato nella misura di euro 14.271,62, pari al controvalore della merce sottratta alla proprietà della società fallita, per effetto della restituzione conseguente al provvedimento di dissequestro adottato in sede penale.
Al riguardo, l’attrice esponeva: a ) che la società fallita, quando era ancora in bonis , nel dicembre 2005, aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE cartoni e bottiglie di vino, per un importo complessivo di euro 20.885,05, merce inviata presso la sede amministrativa della società acquirente, benché il prezzo non fosse mai stato corrisposto; b ) che, nell’ambito di un procedimento penale avviato per il reato di truffa, nei confronti di COGNOME NOME, era stato disposto il sequestro probatorio di un ingente quantitativo di beni rinvenuti presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, tra cui quelli oggetto del contratto di compravendita con
la convenuta, per un valore di euro 14.271,62; c ) che, per effetto del provvedimento di dissequestro in sede penale, la RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto in restituzione tale merce, su propria istanza; d ) che solo successivamente in data 9 giugno 2006 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava l’ammissibilità e la fondatezza, in fatto e in diritto, delle avverse pretese ed eccepiva l’intervenuta compensazione tra le somme oggetto della richiesta risarcitoria e il credito vantato dalla convenuta a titolo di corrispettivo della compravendita in ordine alla merce indicata. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva che fosse accertata la nullità e/o fosse pronunciato l’annullamento del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del Fallimento al risarcimento del danno corrispondente o, in subordine, che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita della merce per inadempimento della RAGIONE_SOCIALE all’obbligazione di pagamento del prezzo, con conseguente diritto alla restituzione della merce e al risarcimento del danno.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1353/2012, depositata l’11 dicembre 2012, accertava il diritto del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del suo socio accomandatario ad ottenere, a titolo di risarcimento del danno, dalla RAGIONE_SOCIALE, il pagamento della somma di euro 14.271,62 e disponeva la compensazione di detto credito con l’equivalente controcredito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per la vendita della merce.
2. -Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2013, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del suo socio accomandatario, il quale lamentava che erroneamente era stata disposta la compensazione fallimentare ex art. 56 legge fall., in difetto della reciprocità dei debiti contrapposti, poiché era incontestabile che il credito in capo alla Curatela fosse intervenuto solo successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, a seguito dell’illegittima apprensione dei beni sequestrati.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, la quale concludeva per il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale, nella parte in cui la pronuncia impugnata aveva disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, in violazione del principio di soccombenza.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata in ordine alla disposta compensazione tra crediti.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che correttamente era stata disposta la compensazione fallimentare, a fronte di reciproci crediti preesistenti al fallimento, in quanto entrambi discendenti da un titolo anteriore; b ) che, infatti, a seguito dell’intervenuta compravendita delle bottiglie di vino, era sorto il credito di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, corrispondente al prezzo non versato dall’acquirente, credito
pacificamente sorto prima della dichiarazione di fallimento di quest’ultima società; c ) che anche il relativo contro-credito era sorto prima della dichiarazione di fallimento, poiché la compravendita aveva determinato l’ingresso nel patrimonio di RAGIONE_SOCIALE delle bottiglie di vino, sicché la ‘illegittima apprensione’ di tali beni di proprietà RAGIONE_SOCIALE, ancorché non pagati, da parte di COGNOME, in esito all’istanza di dissequestro, aveva ingenerato il credito risarcitorio in favore di RAGIONE_SOCIALE; d ) che, infatti, il decreto di dissequestro risaliva all’8 maggio 2006 mentre le bottiglie erano state restituite il 17 maggio 2006 e il fallimento era stato dichiarato solo con sentenza del 9 giugno 2006.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del suo socio accomandatario.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
4. -Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo svolto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 legge fall. (secondo la versione vigente ratione temporis ), per avere la Corte di merito convalidato la disposizione della compensazione fallimentare già prospettata dal Tribunale, ritenendo che i crediti fossero preesistenti al fallimento, in quanto discendenti entrambi da un titolo anteriore.
Al riguardo, l’istante obietta che non avrebbe potuto porsi in compensazione un credito concorsuale con un credito della massa sorto dopo la dichiarazione di fallimento, che -facendo capo alla curatela -non sarebbe stato un credito del fallito e non avrebbe pertanto condiviso alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale.
Muove, pertanto, il ricorrente dall’assunto che il credito risarcitorio, causato dalla sottrazione della merce acquistata, fosse un credito della massa, in quanto sorto ‘con e per’ la sentenza dichiarativa di fallimento.
2. -In primis , deve essere disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente, secondo cui solo con il ricorso di legittimità il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE avrebbe introdotto una circostanza nuova, relativa al fatto che il credito risarcitorio da essa vantato sarebbe stato un credito della massa e non del fallito.
Già nei gradi di merito del giudizio la Curatela aveva infatti contestato l’eccezione di compensazione, alla stregua della ritenuta carenza del requisito di reciprocità tra le pretese creditorie, dipendente dalla riconduzione della pretesa risarcitoria ad un credito della massa.
-Nondimeno, la censura è infondata.
Si premette che l’art. 56, primo comma, legge fall., vigente ratione temporis , stabiliva che i creditori avessero diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantavano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Sennonché, nella fattispecie, i requisiti della reciprocità e della preesistenza (rispetto alla dichiarazione di fallimento) dei crediti consentivano la loro compensazione: segnatamente la pretesa risarcitoria esercitata dal Fallimento in via di azione, in ordine alla sottrazione della merce acquistata, in quanto avente la propria genesi nel fatto illecito rappresentato da tale sottrazione (con l’acquisizione in data 17 maggio 2006, all’esito del dissequestro probatorio disposto l’8 maggio 2006, in favore dell’alienante), prima della dichiarazione di fallimento del 9 giugno 2006, poteva essere ‘paralizzata’ dall’eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata dalla COGNOME, in ordine al credito vantato a titolo di prezzo per la vendita della merce avvenuta nel dicembre 2005.
Ne discende che il credito risarcitorio esercitato dalla Curatela -in ragione della materiale sottrazione di beni di proprietà dell’acquirente, già usciti dalla sfera giuridica e patrimoniale dell’alienante, stante l’immediata efficacia traslativa del consenso manifestato in sede di vendita ex art. 1376 c.c. -già spettava al fallito, poiché il diritto al risarcimento si era originato in ragione della perdita della disponibilità della merce in favore dell’acquirente, con l’effetto che tale diritto avrebbe potuto essere esercitato da Eurofood prima della declaratoria del suo fallimento.
Sicché la curatela ha agito come successore del fallito, esercitando un’azione risarcitoria che già era entrata nel patrimonio della società in bonis , atteso che il fatto generatore dell’illecito, sia quanto alla condotta causativa sia quanto
all’evento lesivo della proprietà, si è determinato prima che tale fallimento fosse dichiarato.
Ora l’esigenza della anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte -in base alla regola di cui all’art. 56, primo comma, legge fall., quale regola derogatoria del concorso -è soddisfatta ove tale fatto sia integrato prima della dichiarazione di fallimento, mentre gli effetti della compensazione, ossia l’estinzione delle obbligazioni, ben si possono verificare anche dopo tale dichiarazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24046 del 25/11/2015; Sez. 1, Sentenza n. 18915 del 31/08/2010; Sez. L, Sentenza n. 10025 del 27/04/2010; Sez. 1, Sentenza n. 9678 del 24/07/2000; Sez. U, Sentenza n. 775 del 16/11/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 20/03/1991).
Con la conseguenza che l’azione risarcitoria spettava già al fallito, nonostante il relativo credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo il fallimento, appunto perché il fatto genetico dell’obbligazione risarcitoria si è concretizzato anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 38888 del 07/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 21784 del 27/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 13769 del 12/06/2007; Sez. 1, Sentenza n. 8132 del 06/09/1996).
Dunque, a nulla rileva, a fronte dell’anteriorità del fatto generatore, che l’accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga alla dichiarazione di fallimento.
Il che esclude che si trattasse di un credito della massa sorto ‘con e per’ la sentenza dichiarativa di fallimento.
4. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda