Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35806 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35806 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 26345/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE dei NOME NOME NOME
-intimata-
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli n. 4449/2015, depositata in data 25/11/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in accoglimento del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, dichiarò scaduto il contratto di affitto d’azienda stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME e, per l’effetto, condannò l’affittuaria alla restituzione del ramo di azienda, a corrispondere al RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma di € 124.395,74, a titolo di canoni di affitto, e al pagamento delle spese del giudizio di merito e del giudizio di sequestro giudiziario promossi dal l’attore .
1.2 La decisione fu appellata dalla soccombente.
1.3. La Corte d’Appello di Napoli , con sentenza del 25/11/2015, respinto il primo motivo di impugnazione, ha, per quanto qui ancora interessa, dichiarato al capo b) del dispositivo improponibile ‘ la domanda riconvenzionale avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE di riconoscimento del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘.
2 Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; RAGIONE_SOCIALE dei NOME e NOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 2° comma, 132 2° comma nr.4 e 5, 118 disp. att. cpc e 111 6° comma Cost.; sostiene che la
sentenza è affetta da nullità per insanabile contrasto tra la seconda parte RAGIONE_SOCIALE lettera b) del dispositivo con la quale si statuisce ‘ compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del RAGIONE_SOCIALE ‘ con la prima parte dello stesso capo del dispositivo, dove si afferma ‘ dichiara improponibile la domanda riconvenzionale del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile ‘ e con la parte di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza che spiega le ragioni dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale.
2 Il motivo è infondato.
2.3 Come si evince dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell’atto di appello , l’appellante aveva chiesto che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale, fosse riconosciuto ‘ il diritto di credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito degli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE, compensando i relativi importi con qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta dovuta a qualsiasi titolo, in favore del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE , sino alla relativa concorrenza ‘. E’ evidente che la richiesta di compensazione dei crediti discendeva dall’accertamento del controcredito azionato dall’affittuaria in via riconvenzionale.
2.4 La corte distrettuale napoletana, esaminando il secondo motivo di appello con il quale la RAGIONE_SOCIALE si doleva dell’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado là dove aveva negato la compensabilità ex art 56 l.fall. del credito azionato dal RAGIONE_SOCIALE con il controcredito da essa vantato per i lavori straordinari ed urgenti eseguiti nell’immobile, ne ha rilevato l’i mproponibilità/improcedibilità sulla scorta del principio giurisprudenziale secondo il quale ogni credito fatto valere nei confronti di un fallimento deve essere accertato con le forme RAGIONE_SOCIALE verifica dello stato passivo ex artt. 93 e segg. l.fall.
2.4 Il dispositivo, al capo b), coerentemente con il suindicato passaggio motivazionale, delibera quanto segue ‘ esaminando il secondo motivo di appello e assorbito il terzo, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile ‘
2.5 La seconda parte RAGIONE_SOCIALE statuizione dove si afferma ‘ compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del RAGIONE_SOCIALE ‘ non è altro che la ripetizione pedissequa (ancorché certamente superflua) di quanto richiesto dall’appellante nelle conclusioni dell’atto introduttivo in stretta correlazione con l’auspicato accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale e va quindi intesa non come un autonomo comando volto ad operare la compensazione dei crediti, del tutto illogico ed in palese contraddizione con la motivazione e con la prima parte del dispositivo, ma, al contrario, come esclusione RAGIONE_SOCIALE compensazione per effetto del mancato riconoscimento di qualsivoglia pretesa creditoria dedotta dall’appellante in via riconvenzionale.
4 Il ricorso va quindi rigettato.
5 Nulla è da statuire sulle spese, non avendo RAGIONE_SOCIALE dei NOME e NOME svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2023.
La Presidente
NOME