Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7302/2023 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 13750/2022 depositata il 22/09/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/07/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 13750 del 22/09/2022, che ha rigettato l ‘ appello proposto dal di lui dante causa, il padre NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, che, a sua volta, aveva disatteso l ‘ opposizione a precetto proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME non ritenendo fondata l ‘ eccezione di compensazione proposta da NOME COGNOME con opposizione a precetto, per crediti propri nei confronti del COGNOME, che agiva per l ‘ esecuzione della sentenza n. 4170 del 2017 della Corte d ‘ appello di Roma.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il ricorso è stato chiamato all ‘ adunanza camerale del 3/07/2025, alla quale è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 115, 116, 132 e 615 c.p.c., nonché agli artt. 1241, 1242, 1243, 2697 e 2928 c.c. Le censure si incentrano sulla ritenuta preclusione della compensazione in ragione dell ‘ anteriorità dei crediti vantati da NOME Migliori rispetto a quello del Pasciuta.
II) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 615, 616, 543 e 547 c.c., in quanto il giudice di merito non ha tenuto conto dell ‘ efficacia del pignoramento eseguito dal Migliori nei confronti del Pasciuta nell ‘ anno 2009, che avrebbe, quindi, comportato l ‘ assoggettamento a vincolo di indisponibilità, in capo al
R.g. n. 7302 del 2023 Ad. 3/07/2025; estensore: C. Valle
Pasciuta anche del credito portato dalla sentenza n. 4170 del 2017 della Corte d ‘ appello di Roma.
Il primo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per mancata dimostrazione della posteriorità dei crediti opposti in compensazione rispetto al credito azionato dal Pasciuta. Il profilo di inammissibilità si concretizza per un radicale difetto di autosufficienza sulla sottoposizione della questione negli esatti termini al giudice dell ‘ appello.
Inoltre, dalla stessa esposizione del primo motivo risulta che tutti i crediti fatti valere in compensazione erano portati da titoli giudiziali anteriori al 2017, ossia all ‘ anno di emanazione della sentenza n. 4170 del 2017 della Corte d ‘ appello di Roma azionata dal Pasciuta.
I titoli giudiziali che avrebbero comportato la compensazione sono, invero, così individuati nel ricorso del Migliori:
«ordinanza RGE. 10918/09 Tribunale di Roma (doc. 3 fascicolo di primo grado di parte opponente con cui NOME NOME è stato condannato a pagare a COGNOME NOME l ‘importo di €. 2.344,76);
d ecreto Ingiuntivo 21626/2008 Tribunale di Roma per €. 8.503,73 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte opponente);
d ecreto Ingiuntivo 20914/2011 del Tribunale di Roma per €. 2.770,49 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte opponente)».
Essi sono, dunque tutti anteriori alla detta sentenza della Corte territoriale posta in esecuzione e la loro valenza estintiva, o quantomeno compensativa rispetto al relativo credito doveva essere fatta valere, e non risulta che ciò sia stato fatto, nel giudizio di merito che si è concluso con la detta sentenza. Secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 578 del 14/03/1964 Rv. 300770 – 01) in sede esecutiva può farsi luogo a compensazione soltanto nei casi in cui il debitore o il terzo pignorato opponga debiti sorti in epoca posteriore alla formazione del giudicato, in base al quale e stato promosso il giudizio esecutivo o è stato accertato, contro il terzo, il credito oggetto del pignoramento.
R.g. n. 7302 del 2023
Ad. 3/07/2025; estensore: NOME. Valle
Il secondo motivo è infondato, non contemplando l ‘ ordinamento un vincolo derivante da pignoramento per tutti i crediti futuri del debitore pignorato anche in tempo successivo alla conclusione del procedimento che ne consegue e, sostanzialmente, in perpetuo: il pignoramento si riferisce, invero, ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato, ovvero esistenti al momento della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l ‘ obbligo del terzo, dovendosi in tal senso leggere, come correttamente fatto dal giudice del merito, il precedente di questa Corte (Cass. n. 15615 del 26/07/2005 Rv. 583130 – 01), corrispondente ad un orientamento consolidato.
Né ha alcuna base legale la singolare tesi del ricorrente della persistenza del vincolo impresso dal pignoramento anche oltre il procedimento esecutivo cui questo e soltanto questo dà luogo: risultando, invece, coerente con l ‘ ordinamento che quel vincolo sia funzionale a quello specifico procedimento e non oltre e che, pertanto, la definizione del secondo implichi necessariamente ed immancabilmente la cessazione del primo.
Nella specie, pertanto, non può utilmente predicarsi l ‘ efficacia del pignoramento presso terzi eseguito da NOME COGNOME nell ‘ anno 2009 e conclusosi nell ‘ anno 2012, cosicché il credito che aveva dato luogo al vincolo di indisponibilità non poteva avere alcuna efficacia sul credito di cui alla sentenza della Corte d ‘ appello di Roma del 2017, poiché l ‘ atto conclusivo del pignoramento, in senso satisfattivo o meno, fa cessare ogni vincolo originario.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, c.p.c., non potendosi ravvisare, nelle pur inammissibili e infondate censure, i presupposti per individuare una specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente (così da ultimo Cass. n. 34429 del 25/12/2024 Rv. 673363 – 01).
R.g. n. 7302 del 2023 Ad. 3/07/2025; estensore: C. Valle
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, in relazione all ‘ attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell ‘ avvocato NOME COGNOME che ha reso la dichiarazione di cui all ‘ art. 93 c.p.c.
La decisione di rigetto del ricorso comporta, infine, che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell ‘ avvocato NOME COGNOME.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di