Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21730-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5372/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 809/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Contributi RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 21730/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da COGNOME NOME per mancato pagamento di ratei pensionistici di vecchiaia.
Per quanto qui di interesse, riteneva la Corte, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, che il credito azionato in via ingiuntiva fosse stato oggetto di totale compensazione con controcrediti di RAGIONE_SOCIALE per contributi non pagati e somme aggiuntive. Nell’operazione di compensazione atecnica si doveva altresì considerare che il credito per ratei pensionistici doveva essere depurato dalle somme dovute da RAGIONE_SOCIALE al fisco quale sostituto d’imposta.
Avverso la sentenza NOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce falsa applicazione dell’art.1 d.P.R. n.917/86, in quanto il proprio credito per rateo pensionistico non era mai stato pagato da RAGIONE_SOCIALE e quindi le ritenute fiscali non erano dovute dal sostituto d’imposta
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione degli artt.1, 19, 21, 47 d.P.R. n.917/86 e dell’art.23 d.P.R. n.600/73, ribadendo che il sostituto d’imposta non è tenuto a versare le ritenute fiscali ove la
somma non sia stata mai pagata perché oggetto di ‘arbitraria’ compensazione.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro stretta connessione, e sono infondati.
La Corte d’appello ha ritenuto che in caso di compensazione ‘atecnica’, nella quale cioè le contrapposte ragioni di debito e credito derivino da un unico rapporto, RAGIONE_SOCIALE dovesse versare le ritenute fiscali sui ratei di pensione di vecchiaia quale sostituto d’imposta.
I motivi di ricorso confutano tale obbligo di versamento del sostituto d’imposta in quanto la somma imponibile non fu mai materialmente pagata ma compensata.
Questa Corte (Cass.6537/95) ha avuto modo di precisare che, in caso di compensazione impropria, come nel caso di specie, ovvero nel caso in cui non vi siano rapporti obbligatori autonomi a monte dei contrapposti crediti e debiti ma questi originano da un unico rapporto obbligatorio, il credito per retribuzioni – lo stesso deve dirsi per il credito pensionistico -deve essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali ai fini del corretto conteggio compensativo. Una volta operata la compensazione impropria, il sostituto d’imposta conserva però l’obbligo di versare le ritenute d’imposta sulle somme oggetto di compensazione. In particolare, si è detto che il giudice deve specificare in sentenza, all’esito della compensazione, quale sia il residuo debito del sostituto d’imposta verso il Fisco per le somme portate in compensazione.
S’intende dunque che la ritenuta è dovuta anche per le somme non materialmente pagate ma fatte oggetto di compensazione impropria con altri controcrediti. Il che è
del resto conforme alla natura della compensazione, quale mezzo estintivo dell’obbligazione e carattere satisfattivo (Cass.14861/01), ovvero che realizza, al pari del pagamento, un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente suo debito.
Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.