Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27588 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24980-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO DI LECCO, RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 324/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2019 R.G.N. 1548/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME. RILEVATO che;
LA Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 324 del 2019, ha accolto, per prescrizione quinquennale, l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad intimazione di pagamento, proposta nell’anno 2016, relativa a pregressa cartella di pagamento non opposta;
Oggetto
R.G.N. 24980/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/06/2023
CC
la Corte ha pure disposto la totale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado con la motivazione che la questione trattata ha visto discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito e che solo con la sentenza su citata si è pronunciata la Corte di cassazione;
avverso tale sentenza, ricorre NOME COGNOME sulla base di un motivo;
RAGIONE_SOCIALE riscossione non ha svolto attività difensiva;
il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (art. 360 bis 1. c.p.c.);
Considerato che :
con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce la violazione e falsa applicazione dell’a rt.92 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), ritenendo illegittima la compensazione disposta; il motivo assume che non si potesse parlare di novità della questione, in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte era già precedentemente univoca nel ritenere la prescrizione quinquennale e solo vi era stata la remissione alle Sezioni Unite per porre fine a contrasti sorti in esito ad un obiter dictum di alcune pronunce RAGIONE_SOCIALE sezioni semplici;
va premesso che nella presente causa, introdotta nel 2016, opera, in materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: sicché la compensazione è limitata, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, alle ipotesi di soccombenza reciproca, “ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero, ancora (a seguito dell’intervento del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi di cui si è dato conto), qualora “sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (secondo una formulazione che riprende il testo del medesimo art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, che – per i giudizi
instaurati successivamente alla sua entrata in vigore consentiva la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese di lite “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”);
in breve, la regola che governa la possibilità di disporre la compensazione è quella RAGIONE_SOCIALE “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”;
la formula è stata intesa da questa RAGIONE_SOCIALE come “nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso” (Cass. 15495/2022) o di “oggettiva opinabilità RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza” (Cass. 2883/2014);
la ragione addotta dalla Corte territoriale è dunque in sé astrattamente idonea a giustificare la compensazione ma non lo è anche in concreto, perché le stesse Sezioni Unite, che nel dirimere la questione sulla misure decennale o quinquennale del termine di prescrizione, dato atto, al di là del manifestarsi di alcune difformità nei precedenti di legittimità, del crearsi di una significativa disarmonia nell’ambito dei giudizi di merito, evenienze tutte che integrano certamente quell'”oscillante soluzione” ed “obiettiva incertezza” cui i precedenti citati riconnettono la possibilità di disporre la compensazione secondo il regime giuridico-processuale qui da applicare, erano certamente già intervenute e conosciute al momento in cui ebbe inizio la presente controversia;
ciò posto, si deve evidenziare come, per principio generale più che consolidato, in caso di riforma RAGIONE_SOCIALE statuizioni rese nei precedenti gradi, la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese deve sempre avvenire ex novo ed in modo unitario, secondo l’esito complessivo della lite (Cass. nn. 14916/2020; 775/2017; 26985/2009);
pertanto, non è possibile procedere ad una determinazione RAGIONE_SOCIALE spese per gradi e ciò in questo caso neppure rispetto al giudizio di legittimità, in sé potenzialmente idoneo a sottrarsi (art. 385 c.p.c., comma 3) a quella regola unificatrice, e ciò
in quanto non solo la sentenza di appello era posteriore all’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, ma anche il ricorso per cassazione fu introdotto dopo di quella decisione nomofilattica, sicché può dirsi che anche tale fase fosse stata cagionata da un’irragionevole atteggiamento ostativo degli enti;
in definitiva il collegio ritiene che la decisione di compensazione integrale, per le ragioni addotte, integri la violazione denunciata per cui il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione perché provveda a regolare le spese anche del presente giudizio, in conformità ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023