Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19142/2023 R.G. proposto da:
AVV. NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, la quale agisce in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in Roma, INDIRIZZO, ex lege domiciliato;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza n. 6477/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 21/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
Con ricorso in opposizione ex artt.702 bis e segg. cod. proc. civ. e 170 d.P.R. n. 115/2002, depositato in data 12/5/22, l’avv. NOME COGNOME chiese la riforma del decreto di liquidazione reso dal Tribunale di Bari in data 12-13/4/22, al fine di veder rideterminare gli importi riconosciuti nel decreto di liquidazione tenendo conto del giusto scaglione di riferimento dei procedimenti civili di valore indeterminabile e commisurati alla attività effettivamente espletata.
1.1. Il Ministero della Giustizia si costituì rimettendosi statuizione del Tribunale per la determinazione del compenso spettante al difensore ed insistendo per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
1.2. Il Giudice del Tribunale di Bari delegato alla trattazione dell’opposizione, accogliendola , liquidò le spese che ritenne di giustizia, compensando, tuttavia, quelle relative alla fase dell’opposizione.
1.3. Per quel che qui rileva va evidenziato che il Giudice compensò le spese sul presupposto che il costituito Ministero non si era opposto alla pretesa.
L’avv. NOME COGNOME propone ricorso fondato su due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
La ricorrente deduce che la compensazione delle spese è un istituto eccezionale, il quale deve trovare applicazione nei casi specificamente previsti dall’art. 92 cod. proc. civ.: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o per mutamento della giurisprudenza, previa, in ogni caso, motivazione da parte del Giudice.
Nel caso di specie, non ricorreva nessuna delle già menzionate ipotesi, essendo la ricorrente risultata integralmente vittoriosa e non costituendo il caso in esame una novità; tantomeno poteva affermarsi che la decisione assunta dal Tribunale fosse frutto di un mutamento giurisprudenziale.
Né emergevano ‘ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘ (Corte Cost. n. 77/2018), tali da giustificare la compensazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., comma 6, cod. proc. civ., carenza ed illogicità della motivazione.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato non era dato comprendere quali eccezionali e gravi ragioni avessero portato il Tribunale ad una siffatta, contraddittoria, statuizione, considerato che il Ministero della Giustizia aveva sollevato eccezioni successivamente dichiarate dallo stesso Tribunale infondate.
È da sottolineare, infatti, che nella cornice dell’obbligo generale di motivazione gravante sul giudice ai sensi dell’art. 111 Cost., co . 6, ancora più pregnante e intenso è l’obbligo di motivare la compensazione delle spese di lite, costituendo quest’ultima una deroga al principio generale.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
La disciplina che andava applicata, ‘ ratione temporis ‘ (la causa risulta iscritta a ruolo nel 2023), è quella disegnata dall’art. 92 , co. 2, cod. proc. civ., nella versione introdotta con il d. l. n. 162/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014, valevole per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della lege di conversione (G.U. 10/11/2014).
La norma dispone che il giudice, al di fuori della ipotesi della reciproca soccombenza, può compensare, in tutto o in parte, le spese
<>. La Corte costituzionale ha temperato il rigore della disposizione, attraverso la sentenza interpretativa d’accoglimento n . 77/2018, con la quale ha dichiarato ‘ l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘.
Questa Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977/2020).
Nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Giudice si pone al di fuori del paradigma normativo, in quanto l’apodittico, astratto e inconoscibile asserto, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché l’ <> non integra alcuna delle tassative ipotesi contemplate dalla legge, pur tenuto conto dell’intervento additivo della Corte costituzionale.
In ragione dell’accoglimento del primo motivo, il secondo resta assorbito in senso proprio.
Cassata la decisione impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., liquidandosi alla ricorrente per la fase d’opposizione, tenuto conto del valore della lite, corrispondente al le competenze liquidate (€ 3.808,00), la complessiva somma di € 1.200,00.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore della ricorrente per i compensi relativi alla fase dell’opposizione, la complessiva somma di € 1.200,00, oltre accessori, che pone a carico del Ministero della Giustizia;
condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 6 marzo