Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4029 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4029 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4262/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE .
-resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 396/2024 depositata il 05/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze in data 14 marzo 2023,
chiedendo di rideterminare la somma dovutale a titolo di compenso per l’attività difensiva espletata in favore del signor NOME COGNOME ammesso al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE con provvedimento del GIP di Firenze del 10 giugno 2019. Il Tribunale di Firenze, in data 14.03.2023, emetteva decreto di liquidazione riconoscendo alla COGNOME, a titolo di onorari per l’attività professionale svolta, l’importo di € 838,60 oltre oneri accessori. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l’AVV_NOTAIO chiedeva di rideterminare il compenso avuto riguardo ai parametri medi e il Tribunale di Firenze accoglieva il ricorso liquidando la somma di € 1.700,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, ma compensava le spese di lite, ritenendone sussistenti i giusti motivi in considerazione RAGIONE_SOCIALE contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, l’AVV_NOTAIO, lamentando: 1) la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il Tribunale tenuto conto RAGIONE_SOCIALE totale soccombenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel giudizio e avendo basato il proprio assunto sulla asserita sussistenza di giusti motivi indicati nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; 2) la violazione e falsa applicazione di norme di legge per non aver il Tribunale motivato in ordine alle ragioni RAGIONE_SOCIALE disposta compensazione a tenore dell’art. 92 c.p.c. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito ai soli fini RAGIONE_SOCIALE eventuale partecipazione alla udienza pubblica. L’AVV_NOTAIO, procuratore costituito
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ha depositato memoria ex art. 380 bis nella quale ha reiterato le conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.
Il Tribunale di Firenze, nel ritenere che la mancata partecipazione del RAGIONE_SOCIALE al giudizio di opposizione giustificasse la compensazione delle spese, ha disatteso il principio secondo il quale il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE, ai difensori nominati d’ufficio e ai c.t.u. introduce una controversia di natura civile nella quale, per la regolazione delle spese, deve farsi applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 -2 22 -1 -2018 n. 1470 Rv. 647379 -01, Cass. Sez. 6 -2 4 -11 -2013 n. 24672 Rv. 628716 -01, Cass. Sez. 6 -2 12 -8 -2011 n. 17247 Rv. 618862). Le spese, in applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione operante ratione temporis, possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca e assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altri gravi ed eccezionali motivi (Corte Cost. n. 77/2018). Come già statuito dalla Suprema Corte, nei ‘gravi ed eccezionali motivi’ non può essere ricompresa la mancata partecipazione del RAGIONE_SOCIALE, né alla fase di liquidazione del compenso in
quanto l’evenienza caratterizza il procedimento, né alla fase di opposizione; infatti, nella fase di opposizione il RAGIONE_SOCIALE è parte e, ove soccombente, è tenuto a sostenere le spese (Cass. Sez. 2 23 -3 -2018 n. 7292 non massimata punto 1, Cass. Sez. 6 -2 9 -2 -2021 n. 3051, non massimata punto 3; nel medesimo senso, più di recente, Cass. sez. 2, 19 -11 -2025 n. 3048).
Invero, la mancata costituzione rappresenta una condotta processualmente neutra, non espressiva né di non opposizione né di adesione alle richieste RAGIONE_SOCIALE controparte che, in quanto tale, non può integrare una delle ipotesi di compensazione (Cass. Sez. 3 19 -10 -2015 n. 21083 Rv. 637492 -01, Cass. Sez. 6 -2 17 -1 -2023 n. 1243, non massimata punto 2, Cass. Sez. 2 27 -3 -2024 n. 8273, non massimata punto 6).
Resta assorbito l’ulteriore motivo.
L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e, poiché la liquidazione delle spese RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione richiede l’accertamento e la valutazione dell’attività difensiva svolta nella fase medesima dall’AVV_NOTAIO, si rinvia al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato; il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Seconda Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione in data 18/02/2026
Il Presidente NOME COGNOME