Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34233 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34233 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.9471/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1277/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che: 9471/2022
La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1277/2021, a seguito di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) avverso sentenza del Tribunale di La Spezia n. 203/2019 – appellati essendo RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE -, accoglieva parzialmente il gravame revocando il decreto ingiuntivo emesso dal primo giudice su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, rideterminandone il credito nella minore somma di euro 123.715,96 e condannando RAGIONE_SOCIALE a restituire all’appellante la differenza tra quanto ricevuto per l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e l’importo così riconosciuto come spettante, e quindi la somma di euro 132.870,09 oltre interessi; compensate le spese di entrambi i gradi per metà, condannava la ditta individuale appellante a rifondere l’altra metà ad RAGIONE_SOCIALE, e condannava RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese processuali del grado d’appello all’altra appellata.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, avverso entrambe le controparti. Si è difesa con controricorso e ricorso incidentale composto di tre motivi RAGIONE_SOCIALE, nelle more divenuta, dopo RAGIONE_SOCIALE avente causa della originaria RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Si è difesa con controricorso e memoria e-RAGIONE_SOCIALE; FML si è difesa dal ricorso incidentale con controricorso (che contiene anche considerazioni ‘ sul controricorso avversario ‘.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Ricorso principale.
1. Prima di illustrare i motivi, la ricorrente ricostruisce la vicenda per cui in primo grado l’opposta RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE come terza, per essere così tenuta indenne ‘ da ogni onere e spesa ‘ che le fossero addebitati. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE e la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della poi effettivamente chiamata RAGIONE_SOCIALE, su quest’ultima affermando che non erano comprensibili quali fossero gli elementi di responsabilità della società chiamata rispetto a eventuali debiti maturati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’opponente per il rapporto di fornitura di energia elettrica.
Era seguito l’appello di RAGIONE_SOCIALE, riguardante il suo rapporto con RAGIONE_SOCIALE, notificato a RAGIONE_SOCIALE ‘ dichiaratamente al solo fine della litis denuntiatio ‘. Entrambe le appellate si costituivano, RAGIONE_SOCIALE prendendo posizione su di esso (si vedano le pagine 8-16 della sua comparsa) e qualificando ‘ evidente l’assoluta esistenza di ragioni giuridiche” per giustificare la sua partecipazione al giudizio d’appello, perché né l’appellante né RAGIONE_SOCIALE avevano proposto domande nei suoi confronti; RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE chiedeva quindi che l’appellante fosse condannata a rifonderle le spese per la partecipazione al giudizio.
La Corte d’appello aveva accolto il primo motivo del gravame concernente la validità di una transazione definitoria dei rapporti e, tenendo conto delle fatture posteriori, aveva rideterminato il dovuto, condannando RAGIONE_SOCIALE a restituire l’eccesso.
2.1 Passando allora ai motivi, il primo -in rubrica riassunto come violazione degli articoli 2907 c.c. 99 e 112 c.p.c. nonché degli articoli 1193 e 2697 c.c. per l’effettuata rideterminazione del credito – sostiene che spetta al creditore provare il suo diritto al pagamento e al debitore il fatto estintivo della sua obbligazione, l’onere della prova tornando però al creditore quando, avendo il debitore provato il pagamento, il creditore appunto vuole opporre che tale pagamento riguardava un credito diverso (si invoca Cass. 10322/2020).
Il giudice d’appello avrebbe attribuito il maggior credito di euro a 330.884,96 a RAGIONE_SOCIALE in completa autonomia e senza che RAGIONE_SOCIALE avesse in alcun modo indicato l’esistenza e la debenza di un credito di tale entità ‘; le parti non l’avrebbero menzionato nelle loro difese. Pertanto in difetto di allegazione e di prova il giudice d’appello non avrebbe potuto autonomamente effettuare un’imputazione diversa rispetto a quella data dal debitore; di qui i vizi denunciati in rubrica, per cui la sentenza andrebbe riformata prevedendo che i pagamenti di FML avrebbero coperto tutto il credito fatto valere in INDIRIZZO, con la sola differenza di euro 162,58 quale debito emergente.
Si chiede decisione nel merito, condannando RAGIONE_SOCIALE a restituire alla ricorrente pure ‘ l’ulteriore importo di € (256.586,05-162,56-132.870,09)= 123.553,38 ‘, oltre interessi dal 16 ottobre 2016 e spese di lite conseguentemente modificate.
2.2 Si tratta evidentemente di un motivo di merito, che per di più finge ictu oculi di ignorare come la Corte d’appello ha accertato il credito complessivo di € 330.884,96 (si veda a pagina 12, secondo capoverso, della sentenza) per quanto lo ribadisce il conto matematico finale; si tenta quindi di ottenere un terzo grado di merito.
È dunque un motivo manifestamente inammissibile.
3.1 Il secondo motivo -che in rubrica, in sintesi, lamenta violazione dell’articolo 115 c.p.c. nonché dell’articolo 1193 c.c. -compie assemblaggi di un ‘ mastrino contabile ‘ ( a pagina 15 del ricorso) per argomentare sulle relative colonne e mettere ancora in gioco la somma di euro 330.884,96 che il giudice d’appello avrebbe raggiunto per avere ‘ erroneamente conteggiato ‘, elencando poi due casi di ‘ errata percezione del contenuto oggettivo del documento” (pagina 16) per un totale di euro 7.145,50, per concludere che, qualora non si accolga il primo motivo, si dovrebbe accogliere questo che riduce appunto nella misura di euro 7.145,50.
3.2 A prescindere dalla presenza degli assemblaggi, solutoria è la constatazione che l’errore qui denunciato non è certo qualificabile errore percettivo, in quanto
ictu oculi costituisce la sostanza di un ulteriore motivo di merito, il che conduce alla inammissibilità.
4.1 Il terzo motivo, che in rubrica lamenta violazione degli articoli 2709 c.c. e 116 c.p.c., prospetta anch’esso la caduta del giudice d’appello in un preteso errore che sarebbe rappresentato dalla omissione di conteggio di una partita contabile; e ampiamente si argomenta sull’utilizzo di scritture contabili.
4.2 Pur tentando di schermare, come si è appena detto, ampiamente in punto di diritto a proposito dell’utilizzo delle scritture contabili, è evidente che anche questo motivo costituisce l’ennesima censura fattuale, che lo rende palesemente inammissibile.
5.1 Il quarto motivo -rubricato come violazione degli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., lamentando accanto alla omessa pronuncia anche nullità della sentenza stessa – dapprima evoca che la ricorrente aveva notificato a eRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE l’appello solo per litis denuntiatio , ma poi afferma che, essendosi quest’ultima costituita, la ricorrente sarebbe ‘ stata costretta a svolgere tutta una serie di argomentazioni ‘ per dimostrare l’infondatezza della domanda di e-RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del secondo grado, chiedendone pure la condanna ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte d’appello ha ritenuto di dover porre le spese di lite di e-RAGIONE_SOCIALE a carico di RAGIONE_SOCIALE per averla erroneamente chiamata in primo grado. Avrebbe però fornito una motivazione apparente ove non spiega perché non ha condannato RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese a RAGIONE_SOCIALE che l’aveva chiesto, in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Si argomenta poi sulle caratteristiche della motivazione apparente per sostenere che il giudice d’appello non avrebbe neanche ‘ indicato di reputare sussistenti ‘ i motivi per sorreggere un ‘ integrale compensazione delle spese ex articolo 92 c.p.c.
5.2 Nell’esposizione dei fatti, a pagina 7 del ricorso, FML precisa che nelle ‘note scritte’ che supplivano le precisazioni delle conclusioni ai sensi dell’articolo 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche in l. 24 aprile 2020 n. 27,
aveva preso posizione sulle difese di RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e in particolare chiesto la rifusione delle spese e la sua condanna ex articolo 96, terzo comma, c.p.c.
Sussiste dunque una omessa pronuncia, e non difetto di motivazione, come reale contenuto della censura, e pertanto si è dinanzi a una questione non vagliata, anziché difetto motivazionale. Pure il riferimento agli articoli 91 e 92 c.p.c. non incide, perché domina la reale qualificazione, non adottata dalla ricorrente ma dal giudice per il principio iura novit curia , di violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Riqualificato allora il motivo, che risulta fondato, lo si accoglie, decidendo peraltro nel merito: il contenuto della vicenda processuale in tale fase giustifica la compensazione delle spese del giudizio d’appello.
In conclusione, il ricorso principale viene disatteso tranne per il quarto motivo, che viene accolto con conseguente pronuncia di merito che dispone la compensazione delle spese del giudizio d’appello.
Ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo -in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 101, secondo comma, c.p.c., 1418, 1419, primo comma, e 1965. c.c. – osserva in sintesi che il giudice d’appello, a pagina 7 della sentenza, afferma che il tribunale, prima di rilevare d’ufficio la nullità della transazione, avrebbe dovuto applicare l’articolo 101, secondo comma, c.p.c. assegnando il relativo termine alle parti, e invece non l’ha fatto.
La censura risulta ictu oculi irrilevante, ovvero priva di interesse per la ricorrente: il giudice d’appello ha infatti negato la nullità della transazione -si vedano le pagine 7-9 della sentenza -.
Il secondo motivo – in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 1362, 1363 e 1965 c.c. – lamenta un preteso errore interpretativo del ‘ contratto piano rate accordo di rateizzazione ‘, intendendolo, appunto erroneamente, una transazione.
Si argomenta sul contenuto di alcune sue clausole per sostenere appunto che il giudice d’appello ‘ ha fatto malgoverno degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. ‘.
La censura è pienamente fattuale perché propone una interpretazione alternativa delle clausole manifestanti la volontà delle parti: ne consegue la inammissibilità.
Il terzo motivo – in rubrica denunciante il mancato rispetto degli articoli 645 e 167, secondo comma, c.p.c. – osserva che il giudice d’appello non ha ritenuto tardiva l’eccezione di pagamento perché ‘ fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva sostenuto, anche se in modo non dettagliato, di aver pagato, come è dimostrato dal riferimento alla scrittura di transazione e dal deposito del provvedimento ex art. 700 c.p.c.’.
Si contesta, in sostanza, che l’eccezione presente in citazione non fu fondata sul l”allegare di aver pagato la complessiva somma di € 253.150,135 dal 22 ottobre 2012 al 17.12.2013 in estinzione dei crediti ‘ ; si sostiene che l’eccezione fu proposta invece tardivamente ‘ solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.’.
La censura è evidentemente priva di autosufficienza: per affermare che nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo non vi fosse un ‘ adeguatamente precisata eccezione, sarebbe stato necessario riportarne l’esposizione completa della parte coinvolta , e non soltanto trascrivere due passi ‘scelti’ e quindi estrapolati (si veda a pagina 28 del presente controricorso con ricorso incidentale). Ne consegue la inammissibilità.
Il ricorso incidentale risulta dunque interamente inammissibile.
Per quanto concerne le spese, per il ricorso principale, sussistendo reciproca soccombenza, se ne dispone la compensazione tra i due ricorrenti. Quanto invece al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deve essere condannato a rifonderle a FML, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigettati gli altri motivi del ricorso principale, accoglie il quarto e, decidendo nel merito, dispone la compensazione delle spese dal giudizio d’appello tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE. Compensa le spese del presente giudizio tra le suddette parti. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale, condannando RAGIONE_SOCIALE a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese, liquidate in un totale di € 5200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023