Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36121 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36121 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35277/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
NOME COGNOME
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12461/2019, pubblicata in data 12 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Svolgimento del processo
RAGIONE_SOCIALE forniva servizi a NOME COGNOME, ricevendo in pagamento, in luogo dell’adempimento, ex art. 1198 cod. civ., la cessione di credito per euro 468,00, dallo stesso vantato nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE per danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale; la cessione veniva portata a conoscenza dei debitori ceduti, che, tuttavia, rimanevano inadempienti.
Al fine di ottenere la somma oggetto di cessione, RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il quale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Nelle more del giudizio RAGIONE_SOCIALE riconosceva il proprio debito, estinguendolo con pagamento effettuato in favore dell’odierna ricorrente, la quale, dando atto della circostanza, rinunciava ad ogni altra domanda.
Il Giudice di pace dichiarava cessata la materia del contendere, accertando il diritto di NOME COGNOME a vedersi rimborsate le spese di
e nei confronti di
lite, ma ometteva di indicare il soggetto passivo sul quale gravava la condanna.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Roma, che ha posto a carico di RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di primo grado, ritenendola soccombente virtuale, ed ha integralmente compensato le spese di lite del giudizio di appello, ‹‹in considerazione dell’obiettivo stato di incertezza conseguente alla mancata indicazione nella sentenza impugnata della parte condannata alle spese ›› .
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della suddetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso -rubricato: ‹‹ Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., difetto di motivazione (art. 360, n. 4, c.p.c.) ›› -la ricorrente censura il capo della decisione gravata con cui sono state integralmente compensate le spese di lite di secondo grado, evidenziando che la disposta compensazione viola le norme evocate in rubrica.
2. Il motivo è fondato.
Vale sottolieare come l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla l. 263/2005 e poi modificata dalla legge n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di ‹‹gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate
nella motivazione››.
Si è affermato che siffatta disposizione costituisce ‹‹ una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico e sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ›› (Cass., sez. 6 – 2, 10/02/2014, n. 2883; Cass., sez. 6 -2, 11/03/2022, n. 7992).
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare -proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame -come le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 65, 31/05/2016, n. 11222; Cass., sez. 6 -5, 09/03/2017, n. 6059).
Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass., sez. 6 – L, 10/06/2011, n. 12893; Cass., sez. 6 – 5, 31/05/2016, n. 11222; Cass., sez. 6 – L, 26/09/2018, n. 23059).
Nella fattispecie in esame il Tribunale , nell’esplicitare le ragioni che giustificano l’operata compensazione, ha dato, in sostanza, rilevanza all’ errore contenuto nella sentenza di primo grado, la quale, nel dichiarare cessata la materia del contendere, aveva liquidato le spese di lite in favore del procuratore di NOME senza indicare le parti sulle quali gravava il relativo pagamento.
Trattasi a ben vedere di motivazione che non specifica le gravi ed eccezionali ragioni che devono sorreggere la pronuncia di
compensazione delle spese di lite e che incorre nel vizio denunciato.
Difatti, la ragione giustificativa della compensazione non può essere ricondotta unicamente al rilievo dell’errore del giudice di primo grado ed all ‘‹‹ obiettivo stato di incertezza ›› da esso derivante, in quanto, diversamente opinando, la compensazione dovrebbe essere disposta anche in assenza dei presupposti richiesti dalla disposizione normativa, considerato che la riforma della sentenza in grado d’appello consegue sempre ad un error in procedendo o in iudicando ascrivibile al giudice di primo grado.
Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso