Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35093 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35093 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
NOME COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME
Presidente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5909/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliato per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
-ricorrente – contro
GREGU NOME e BUSIA NOME
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1568/2019, pubblicata in data 3 luglio 2019 e avverso l’ordinanza di correzione di errore materiale del 28 gennaio 2020;
correzione di errore materiale
Ud. 30/11/2023 CC Cron. R.G.N. 5909/2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME al fine di chiederne la condanna al risarcimento del danno e, in subordine, al pagamento di una somma a titolo di arricchimento senza causa.
A sostegno della domanda deducevano che, avendo concluso con il convenuto un contratto di compravendita di un immobile, subentrando nella posizione di quest’ultimo con riguardo ai diritti ed oneri legati al bene, avevano diritto di esigere la somma di euro 3.765,00, che il Tribunale di Cagliari aveva liquidato in favore del convenuto ed a carico del costruttore dell’immobile in conseguenza della ritenuta sussistenza di vizi del bene.
Il Giudice di pace rigettava la domanda degli attori, condannandoli al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Impugnata la sentenza dai soccombenti, il Tribunale di Cagliari, quale giudice d’appello, confermando nel merito la sentenza di primo grado, ha disposto la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, ‹‹ in considerazione del contrasto giurisprudenziale ›› sussistente in merito alla questione prospettata.
Con successivo decreto, il Tribunale, accogliendo l’istanza ex art. 287 cod. proc. civ. avanzata dagli appellanti, ha rilevato l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado ed ha integrato il dispositivo della sentenza d’appello, condannando il COGNOME alla integrale restituzione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
NOME COGNOME ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della decisione d’appello e del decreto di correzione dell’errore materiale.
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale, il ricor rente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d ‘impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ‹‹ violazione degli artt. 91, 92, 112, 324 e 336 c.p.c. ›› , per avere i giudici di appello disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, pur avendo rigettato l’appello e sebbene non fosse stato proposto gravame avverso il capo della sentenza impugnata concernente la liquidazione delle spese di lite.
Con il secondo motivo, prospettando la ‹‹violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, il ricorrente censura la decisione gravata per avere compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, pur a fronte del rigetto integrale dell’appello, così violando il giudicato interno.
Con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 336 e 324 c.p.c. e 2909 c.c., il ricorrente contesta ai giudici di merito di essere incorsi nel vizio di ultrapetizione, per avere modificato la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado, in mancanza di specifico motivo di gravame.
Con il quarto motivo, deducendo la ‹‹ violazione degli artt. 9192 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., difetto di motivazione -motivazione apparente ›› , il ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla questione risolta dalle Sezioni Unite n. 2951 del 2016, relativa alla trasferibilità del diritto al risarcimento unitamente alla vendita del bene e, sotto altro profilo, che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 92 c od. proc. civ., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, che prevedeva la compensazione in caso di soccombenza reciproca ovvero ‹‹ nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ›› , ipotesi non ricorrenti nella specie.
Lamenta, inoltre, che la motivazione resa dal Tribunale ( ‹‹ in considerazione del contrasto giurisprudenziale sopra richiamato ›› ) si risolve nella mera enunciazione della disposizione di legge, senza esplicitare le ‹‹ gravi ed eccezionali ragioni ›› idonee a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite.
Con il quinto motivo, deducendo la violazione dell’art. 287 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente evidenzia come la correzione disposta non sia giustificata da un errore materiale o da una involontaria dimenticanza, ma apporta una sostanziale variazione al dictum giudiziale, al di fuori delle previsioni riconducibili al procedimento ex art. 287 cod. proc. civ.
Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere unitariamente scrutinati perché strettamente connessi, sono infondati.
6.1. Va premesso che il giudizio è stato instaurato in primo grado
con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2014, sicché opera, nel caso in esame, la modifica introdotta dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che -per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore -ha modificato nuovamente il secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., dopo la novella di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) , già applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 (art. 2, comma 4, della medesima legge, come mod. dall’art. 39 quater d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella l. 23 febbraio 2006, n. 51).
6.2. La disposizione, che regola la fattispecie in esame ratione temporis , ha previsto che ‹‹ se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti ›› .
La locuzione ‹‹ gravi ed eccezionali ragioni ›› è stata ricondotta -nell’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte -nell’alveo delle “norme elastiche”, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico e sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., sez. U, 22/02/2012, n. 2572).
Il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è, invero, soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell’esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale), il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non
meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass., sez. L, 06/04/2006, n. 8017).
6.3. Nel caso in esame, la Corte ha disposto la compensazione ‹‹ in considerazione del contrasto giurisprudenziale richiamato ›› , riferendosi alla questione, controversa, della trasferibilità del diritto al risarcimento unitamente alla vendita del bene, così esplicitando le ragioni su cui ha fondato la regolamentazione delle spese di lite; la compensazione trova, quindi, giustificazione nella mancanza, sulla questione affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/16, di una interpretazione giurisprudenziale univoca all’epoca della instaurazione del giudizio di primo grado ed è, pertanto, riconducibile ad una di quelle ‹‹ ragioni ›› che potevano giustificare la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La decisione del giudice di merito di compensare le spese di lite, d’altro canto, essendo l’espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass., sez. 3, 18/11/2003, n. 17424; Cass., sez. 6-3, 19/11/2014, n. 24634), ipotesi questa che non ricorre nella specie.
7. Il quinto motivo è infondato.
La procedura di correzione degli errori materiali, di cui agli art. 287 ss. cod. civ., è stata oggetto di un’interpretazione estensiva da parte di questa Corte.
In particolare, le Sezioni unite (Cass., sez. U, 7/07/2010, n. 16037), occupandosi dell’istanza di distrazione delle spese di lite, hanno posto l’accento sull’esigenza di ‹‹ salvaguardare l’effettività del
principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dall’art. 111, secondo comma, Cost.), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, n. 26373/2008) impone al giudice (anche nell’interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa ›› : orientamento che nel contempo fa ‹‹ salvo il diritto … all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori che, possono essere, comunque, proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze ›› .
Tale pronuncia si è discostata dall’indirizzo più restrittivo, che richiamava sistematicamente il tenore letterale dell’art. 287 cod. civ. e la sua interpretazione tradizionale, in forza della quale il procedimento di correzione è invocabile quando sia necessario ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, cagionato da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento.
Le Sezioni Unite hanno aderito ad un ampliamento di questa categoria, in particolare quanto all’omissione, facendo leva soprattutto sul carattere “necessitato” dell’elemento mancante e da inserire, ammettendo la correzione integrativa dell’atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo; ed estendendola quindi a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a
contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.
Hanno, quindi, applicato tale concezione dell’errore all’omessa pronuncia, ogni volta che si palesi dovuta più ad una mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice (e, quindi, ad un errore percettivo di quest’ultimo).
Alla luce di tali approdi, è del tutto evidente che l’ordine di restituzione possa essere oggetto, quanto alla sentenza di riforma, del procedimento di correzione materiale, ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., allorché il giudice non vi abbia provveduto, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari. La condanna alle restituzioni, invero, rimane sottratta in tal caso, per quanto sopra esposto, a qualunque forma di valutazione giudiziale, onde si rientra nell’ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente “accede” al decisum complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale; l’omissione stessa si collega, in sostanza, ad una mera disattenzione e, quindi, ad un comportamento involontario, sia nell’ an e sia nel quantum del provvedimento (Cass., sez. 1, 12/02/2016, n. 2819; Cass., sez. 3, 02/07/2019, n. 17664).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione