Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30927 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30927 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8364/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE E COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentale legale p.t., COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, pec: EMAIL;
-controricorrente-
Avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 945/2020, depositata il 16/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Viterbo, prima, con la sentenza n. 399/2014, e il Tribunale di Viterbo, successivamente, con la pronuncia n. 945/2020, depositata in data 16/09/2020, hanno rigettato le domande di ARAGIONE_SOCIALE, volte ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE di Ronciglione RAGIONE_SOCIALE Bomarsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di garantire il pagamento della copertura assicurativa del veicolo targato TARGA_VEICOLO oltre che di rilasciare il certificato e il tagliando di assicurazione per il periodo assicurativo 12 ottobre 2013-12 aprile 2014 e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per le spese affrontate per la diffida e la messa in mora.
Era accaduto che l’avv. COGNOME, creditore, quale difensore antistatario di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 587,36, il cui pagamento era stato posto a carico dell’Agenzia Generali RAGIONE_SOCIALE di Ronciglione di Bomarsi Domenico e RAGIONE_SOCIALE, aveva comunicato all’agenzia di voler rinunciare all’antistatarietà e chiesto alla stessa di adempiere, destinando la quota parte di quanto gli spettava, pari ad euro 370,00, al pagamento della seconda rata di premio relativa alla polizza n. 345/235891804 dovuto da RAGIONE_SOCIALE imputandolo ‘a compensazione legale del credito’, e corrispondendogli la differenza di euro 217,36 mediante assegno.
Entrambi i giudici hanno ritenuto che l’avv. COGNOME avrebbe dovuto prima cedere il credito ad RAGIONE_SOCIALE; solo a seguito di detta cessione, RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata costituita creditrice e in conseguenza di ciò avrebbe potuto chiedere ‘ una compensazione tra suo parziale debito e credito ceduto. Non essendo la RAGIONE_SOCIALE creditore della Agenzia
Generali Italia, bene ha fatto questa a negargli la proposta compensazione da parte di un terzo ‘.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ora ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE avvalendosi di un solo motivo.
Resiste con controricorso, illustrato con memoria, l’Agenzia RAGIONE_SOCIALE di Ronciglione di Bomarsi Domenico e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) ARAGIONE_SOCIALE si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1180 e 1260 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., perché il Tribunale, così come il Giudice di pace, non avrebbero tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1180 cod.civ., l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a ricevere la prestazione personalmente dal debitore. Avendo, peraltro, RAGIONE_SOCIALE accettato l’adempimento del terzo, detto adempimento aveva avuto effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento del premio assicurativo; di conseguenza, l’agenzia assicurativa aveva l’obbligo di rilasciare la copertura assicurativa.
La società ricorrente aggiunge che se con la rinuncia all’antistatarietà dichiarata dall’avv. COGNOME il credito si fosse trasferito ad RAGIONE_SOCIALE ex art. 1260 cod.civ., quest’ultima avrebbe avuto diritto alla copertura assicurativa e alla relativa certificazione, perché il pagamento sarebbe risultato perfezionato mediante compensazione di un debito proprio.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art.
366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313); in altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.
In secondo luogo, almeno quanto all’affermazione secondo cui ‘se con la rinuncia all’antistatarietà dichiarata dall’Avv. COGNOME, il credito si è trasferito, alla stregua di una cessione di credito, ex art. 1260 cod.civ., in capo alla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima avrebbe comunque diritto ad ottenere la copertura assicurativa e la relativa certificazione perché il pagamento risulterebbe perfezionato mediante la compensazione di un proprio credito’, risulta evidente che non è stata colta la ratio decidendi , giacché il Tribunale ha escluso che vi fosse stata una formale cessione del credito, ritenendo proprio per questo che RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimata ad opporre in compensazione un credito non proprio.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al al pagamento delle spese in favore della controricorrente,
liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio del merito, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile