Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14476 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14476 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6978/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
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ricorrente – contro
COGNOME NOME;
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intimato – avverso il DECRETO del Tribunale di NAPOLI n. 9001/2014 depositata il 16/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva, dinanzi al Tribunale di Napoli, ricorso ex art. 35 ter della l. 26 luglio 1975, n. 354, modificata dal d.l.
92/2014 (convertito in legge dalla l. 11 agosto 2014, n. 117), chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno da inumana detenzione, per violazione dell’art. 3 della CEDU, nella misura di euro 8.992,00, pari ad euro 8,00 per ciascuno dei 1124 giorni trascorsi in condizione di inumana detenzione, o in quella diversa accertata giudizialmente;
adduceva a tal fine:
di essere stato detenuto, dal 2 settembre 2010 al 25 marzo 2014, presso la Casa circondariale di Napoli, e dal 2 settembre 2010 al 30 settembre 2013, presso la Casa circondariale di Cagliari, e, infine, presso la Casa circondariale di Sassari, fino al rilascio avvenuto in data 25 marzo 2014;
di aver condiviso con altre dodici o tredici persone la cella presso il carcere di Napoli, molto angusta, di appena 6 m per 4 m, occupata da armadi e da un tavolino, oltre che dai letti, priva di bidet, di doccia, di acqua calda, di riscaldamento, provvista di un solo lavabo e di un servizio igienico con scarico non funzionante, con solo una finestra di piccole dimensioni che non consentiva una adeguata areazione e che aveva bisogno di essere schermata d ‘estate con asciugamani bagnati;
di essere stato costretto a soggiornare in detta cella per 22 ore al giorno, visto che le ore d’aria previste erano solo due;
di avere vissuto con altri tre o quattro detenuti nella cella presso la Casa circondariale di Cagliari, di appena m 4 per 3 m, priva di doccia e di bidet, con un solo lavabo ed un servizio igienico, senza pavimentazione e con una piccola finestra;
di essere stato costretto a soggiornarvi per 22 ore al giorno;
il Ministero contestava la ricorrenza dei presupposti per l’indennizzo e, in via subordinata, eccepiva la compensazione con il suo controcredito di euro 26.000,00 per sanzioni penali pecuniarie;
il Tribunale di Napoli, con il decreto qui impugnato, ha accolto parzialmente la domanda e condannato il Ministero a pagare a NOME COGNOME la somma di euro 5.000,00, a titolo di
risarcimento dei danni, oltre agli interessi legali; ha respinto, invece, l’ eccezione di compensazione formulata dal Ministero, ritenendo di non condividere la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17277/2018) che ammette la compensazione del debito dell’amministrazione per inumana detenzione con il credito vantato dallo Stato nei confronti del detenuto sul presupposto della non riconducibilità della fattispecie ad alcuna delle eccezioni previste dall’art. 1246 cod.civ. e che (Cass. 2350/2019) rileva che la compensazione non trova ostacolo nella natura del credito erariale, integrante una mera entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo;
il giudicante ha ritenuto che l’inammissibilità della compensazione risieda nella natura inalienabile del diritto al ristoro per inumana detenzione, afferendo a posizioni costituzionali fondamentali, inclusa quella di cui al 3° comma dell’art. 27 Cost., come tali oggett o di protezione irrinunciabile, allo scopo di non indebolire la tutela della dignità della persona detenuta e di evitare che possa agevolarsi la perpetuazione di abusi e di inerzie da parte dell’amministrazione; di qui la conclusione che la lesione del bene supremo della libertà personale e della dignità debba essere reintegrata per equivalente e non in forma specifica e che non debba entrare in una logica di compensazione economica;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
1) il Ministero ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 cod.civ., dell’art. 35 ter della l. 354/1975 e degli artt. 13-17 della Costituzione ‘ , per avere il Tribunale errato nella qualificazione della natura giuridica del controcredito, ritenen dola d’ostac olo alla compensazione;
il Ministero richiama la giurisprudenza di legittimità che ritiene che la compensazione non trovi ostacolo nella natura del credito, che
attribuisce rilievo al fatto che l’ordinamento non contempli un divieto di compensazione per le entrate patrimoniali dello Stato, che sostiene che la compensazione propria po stula l’autonomia dei rapporti e opera alla sola condizione che il credito opposto in compensazione sia certo;
aggiunge il Ministero che la sentenza penale di condanna alla pena pecuniaria costituisce, ai sensi dell’art. 1173 cod.civ., fonte di una obbligazione pec uniaria verso l’erario che può essere riscossa mediante ruolo in caso di mancato adempimento spontaneo e che può essere opposta in compensazione con il credito del detenuto per inumana detenzione, essendo venuto meno, a seguito della pronuncia n. 138/1981 della Corte costituzionale, il limite della impignorabilità con riferimento ai beni che non facciano parte del patrimonio indisponibile;
2) il ricorso è fondato e merita accoglimento;
non sono emerse ragioni per mutare l’orientamento di legittimità che ha in più occasioni ribadito che la natura giuridica del credito del Ministero della Giustizia per il pagamento di una pena pecuniaria (diversamente da quello per spese di mantenimento, rispetto alle quali non è possibile opporre la compensazione fintanto che non si sia consumata la facoltà dell’interessato di chiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, il controcredito della RAGIONE_SOCIALE non è certo ed esigibile: Cass. 23/02/2021, n. 4794) non preclude la compensazione con il concorrente credito del detenuto per il risarcimento del danno da inumana o degradante detenzione, in quanto il primo rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato, suscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell’estensione operata dal d.lgs. n. 46/1999; inoltre, ha fatto leva sul fatto che il legislatore ha espressamente stabilito quando i debiti non siano compensabili e che, in particolare, il debito de quo non risulta assimilabile alle ipotesi indicate nell’art. 1246 cod.civ. ove vengono designati come non compensabili, ex art. 545
cod.proc.civ., i debiti impignorabili sulla base della specifica natura del titolo da cui derivano, essendo la categoria dei debiti impignorabili concepita come eccezione alla regola generale di compensabilità dei debiti dello stesso genere, quali gli obblighi di pagamento di una somma di danaro;
anche in merito alla necessità che la lesione del diritto alla umana detenzione venga risarcito per equivalente, vale quanto già osservato da questa Corte: ‘nonostante la termin ologia utilizzata dal legislatore che assume che venga no riconosciute ‘ a titolo di risarcimento del danno’ forme di risarcimento tanto con riferimento alla riduzione della pena, quanto con riferimento al compenso in denaro, le Sezioni Unite di questa Corte, con la Sentenza n. 11018 dell’8/05/2018 , hanno condiviso quanto già più volte affermato dalle sezioni penali circa il fatto che si è in presenza di un indennizzo;
in particolare, deve ritenersi che la previsione di ‘ una somma di denaro pari ad otto euro per ciascuna giornata in cui è stato subito il pregiudizio, indica che il legislatore si è mosso in una logica di forfetizzazione della liquidazione che considera solo l’estensione temporale del pregiudizio, senza nessuna variazione in ragione della sua intensità e senza alcuna considerazione delle eventuali peculiarità del caso. Manca, difatti, il rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica che caratterizza il risarcimento del danno alla persona, nonché ogni considerazione e valutazione del profilo soggettivo di ‘personalizzazione’ del danno, proprio delle azioni risarcitorie ‘ (cfr. Cass. 02/07/2018, n. 17274);
‘l’art. 35 ter della l. 26 luglio 1975, n. 354, modificata dal d.l. 92/2014 (convertito in legge dalla l. 11 agosto 2014, n. 117) disciplina un ‘altro’ , nel senso di nuovo e diverso, ‘rimedio’ , la cui qualificazione in termini di ‘risarcitorio’ o ‘compensativo’ in realtà serve solo ad evidenziare che trattasi di una forma, legislativamente predeterminata e tipizzata, rectius , quantificata, di ‘ristoro’ che lo Stato italiano ha inteso, unilateralmente, riconoscere ed attribuire ai detenuti che si sono trovati in condizioni di restrizione corrispondenti
ai requisiti della violazione dell’art. 3 CEDU, e dunque integranti gli estremi delle condizioni inumane e degradanti, abbiano o non abbiano cagionato un reale danno al singolo”, trattandosi di “una dazione di danaro (ove non sia possibile uno sconto di pena), che è stata previamente quantificata (Euro 8 per ogni giorno di pregiudizio) e che prescinde completamente dalla verifica di quale sia stato l’effettivo danno qualificato come pregiudizio subito da quel determinato detenuto”;
‘ la peculiarità del rimedio esclude che la dazione della somma di denaro sostitutiva dello sconto di pena implichi una verifica, come quella che sarebbe necessaria per giustificare un risarcimento del danno propriamente detto, concreta e ‘soggettiva’ , cioè riferita a ciascun caso ed alla reale situazione in cui s’è trovato il soggetto e, soprattutto, alle specifiche conseguenze che su di lui si sono davvero prodotte, a quali profili della persona o della sua salute siano stati incisi ed a quali esiti tale incisione abbia potuto portare” ( ex multis cfr. Cass. 29/08/2019, n.21788);
il che consente di superare anche le argomentazioni formulate dal Tribunale nel decreto oggi impugnato, a p. 11, che troverebbero giustificazione solo ove la somma spettante al detenuto per avere subito la inumana detenzione trovasse titolo in un obbligo risarcitorio;
deve ribadirsi, dunque, non essendo stati addotti argomenti che persuadano il Collegio a mutare il proprio indirizzo, che ‘ la natura giuridica del credito del Ministero della Giustizia per il pagamento di una pena pecuniaria non preclude la compensazione con il concorrente credito del detenuto per il risarcimento del danno da inumana o degradante detenzione ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975, in quanto il primo rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato, peraltro suscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell’estensione operata dal d.lgs. n. 46 del 1999 ‘ ;
il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato appartenente
al medesimo Ufficio Giudiziario, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20/04/2023 dalla Terza