Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22335 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 22335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
SENTENZA
sul ricorso n. 23447 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEc.f. 80208450587 -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ Consorzio RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 2996 – 28.6.2017 della Corte d’Appello di Napoli,
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 27 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso, udita l’avvocat ura generale dello Stato per la ricorrente, udit o l’avvocato NOME COGNOME per la controricorrente,
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato in data 14.12.2007 il ‘Consorzio RAGIONE_SOCIALE citava l’ ‘RAGIONE_SOCIALE a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli.
Chiedeva farsi luogo all’accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto ovvero pronunciarsi la risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta della convenzione che esso ‘Consorzio’ – aveva stipulato in data 9.12.1981 con il Presidente della Regione Campania in qualità di Commissario straordinario di Governo, convenzione avente ad oggetto ‘ la realizzazione del programma di edilizia residenziale da attuarsi ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modifiche ‘; il tutto con condanna dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni.
Chiedeva altresì condannarsi la convenuta a rimborsargli le somme che – esso ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – aveva anticipate agli espropriati in virtù di apposita pattuizione negoziale nonché condannarsi la convenuta a pagargli i maggiori oneri, costi ed esborsi sostenuti nel corso del rapporto.
2. Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE
Eccepiva, peraltro, la compensazione legale ovvero, in subordine, giudiziale tra le somme che il ‘ Con sorzio’ le aveva richiesto e le somme che essa convenuta aveva corrisposto al ‘Consorzio’ ‘ in forza dell’ esecuzione forzata del
lodo rep. n. 7/05, annullato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 102/2007 ‘ , sentenza passata in giudicato a seguito della rinuncia da parte del ‘Consorzio’ all’esperito ricorso per cassazione (cfr. ricorso, pag. 3) .
Eccepiva inoltre che le circostanze ex adverso addotte in ordine alla spiegata pretesa risarcitoria non le erano imputabili (cfr. ricorso, pag. 4) .
Con sentenza n. 11464/2012 il Tribunale di Napoli risolveva la convenzione in data 9.12.1981 per inadempimento dell’ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘; altresì, condannava l’ ‘RAGIONE_SOCIALE a pagare al ‘Consorzio’, tra l’ altro, la somma di euro 2.107.034,00 a titolo di rimborso degli importi dal ‘Consorzio’ anticipati agli espropriati e la somma di euro 4.732.402,61 a titolo di maggiori oneri dal ‘Consorzio’ sostenuti per spese generali in dipendenza del prolungamento della fase esecutiva del rapporto , l’una e l’altra s omma con gli interessi moratori ex art. 23 della convenzione del 9.12.1981 ed interessi anatocistici (cfr. ricorso, pag. 4) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 2996/2017 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva in parte il gravame e rigettava la domanda di condanna dell’ ‘ARAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese sostenute per la difesa nei giudizi connessi alle procedure espropriative e di occupazione; regolava le spese di lite.
Premetteva, la corte, che con i l secondo motivo di gravame l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva addotto, per un verso, che non le era ascrivibile alcun grave inadempimento per non aver corrisposto al ‘Consorzio’ gli importi anticipati agli espropriati, in quanto gli importi dovuti erano compensati dal suo credito, di euro 6.465.788,01 , nei confronti dello stesso ‘Consorzio’; per altro verso, che non le erano ascrivibili né la dilatazione dei tempi di esecuzione della
convenzione né gli ulteriori oneri posti a carico del ‘Consorzio’, siccome oneri riconducibili alle direttive della Cassa Depositi e Prestiti e del C.I.P.E.
Indi, la Corte di Napoli, in merito all’eccezione di compensazione correlata all’annullamento del lodo n. 7/05, reputava che, da un canto, pendeva innanzi alla Corte d’Appello di Roma gravame avverso la sentenza n. 8504/2010 , con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di ripetizione delle somme asseritamente versate in esecuzione del lodo annullato; che, d’altro canto, il ‘Consorzio’ aveva contestato l’effettivo versamento degli importi da parte dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE, siccome l’ ‘ARAGIONE_SOCIALE‘ non aveva prodotto la documentazione comprovante l’effettiva riscossione delle somme oggetto de lle ordinanze di assegnazione pronunciate nelle espropriazioni presso terzi nei suoi confronti intraprese (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Reputava dunque – la corte in linea con l’elaborazione di legittimità che non vi era margine per dar seguito all’eccezione di compensazione, siccome il relativo riscontro è precluso, allorché è controversa l’esistenza del credito opposto in compensazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Reputava conseguentemente che era senza dubbio da ribadire la statuizione, di cui al primo dictum , di risoluzione per inadempimento dell’ ‘ARAGIONE_SOCIALE‘ della convenzione in data 9.12.1981.
Indi, la Corte di Napoli, in merito all’addotta (dall’appellante ‘RAGIONE_SOCIALE) non imputabilità della dilatazione dei tempi di esecuzione della convenzione e degli ulteriori oneri posti a carico del ‘Consorzio’ , reputava che il tribunale aveva al riguardo chiarito, con statuizione non oggetto di specifica censura, che il ‘Consorzio’ concessionario, sebbene tenuto a tutte le attività necessarie per l’espletamento delle procedure espropriative, non era tuttavia obbligato a farsi
carico ‘anche dei relativi costi e degli ulteriori oneri intervenuti in costanza di esecuzione della convenzione stessa’ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Reputava dunque – la corte -che nei rapporti interni l’ ‘RAGIONE_SOCIALE era senz’altro gravata dall’ obbligazione di tener indenne il concessionario dai maggiori oneri sostenuti, e tanto pur a fronte della complessa evoluzione soggettiva che aveva interessato la medesima concedente (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
Reputav a ulteriormente, circa l’impossibilità addotta dall’ ‘ARAGIONE_SOCIALE‘ di adempiere la surriferita obbligazione, ‘stante la ricorrenza, in buona sostanza, del c.d. factum principis ‘ (così sentenza d’appello, pag. 10) , che era da escludere nella specie la ‘non imputabilità anche remota dell’evento impeditivo’, siccome l’ ‘ARAGIONE_SOCIALE‘, da un lato, aveva dato atto di aver avuto una controversia con il C.I.P.E. circa le conseguenze della successione nel rapporto concessorio e, dall’altro, non aveva specificam ente contestato il primo dictum , nella parte in cui il tribunale a veva ‘ric ondotto la dilatazione della fase esecutiva della convenzione anche al rifiuto della medesima società appellante di addivenire alle transazioni con le ditte espropriate proposte dall’appellata’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
L ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore -con distrazione – delle spese.
Con ordinanza interlocutoria si è disposto rinvio alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 6.3.2025; ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto previamente che la ricorrente ‘RAGIONE_SOCIALE ha chiesto ‘nuovamente a Codesta Corte che il presente ricorso sia rimesso sul ruolo o che sia rinviato a congrua data fissa’ (così memoria della ricorrente, pag. 3) .
Non vi è margine per dar seguito alla suindicata richiesta.
E tanto sia in considerazione dei rinvii già in precedenza ed invano accordati sia in considerazione dell’anno (2018) di iscrizione nel r.g. del presente ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 1243, 1° co. e 2° co., cod. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 553 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che ha errato la Corte di Napoli a non dar corso, allorché ha respinto il secondo motivo d’appello, all’eccezione di compensazione correlata all’annullamento del lodo n. 7/05.
Deduce che sono del tutto ingiustificate le contestazioni formulate dal l’ ‘RAGIONE_SOCIALE in ordine al versamento da parte di essa ricorrente degli importi chiesti in ripetizione, ripetizione cui si correla il controcredito eccepito in compensazione (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce, segnatamente, che controparte in sede di comparsa conclusionale di primo grado h a riconosciuto, ‘producendo anche copia degli estratti conto e
della comunicazione del terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE (così ricorso, pag. 9) , che l’allora ‘Consorzio’ aveva riscosso in virtù delle ordinanze di assegnazione l’importo di euro 5.767.502,01; che, per il residuo ammontare del controcredito da ripetizione eccepito in compensazione, già in prime cure ha prodotto le ordinanze di assegnazione in favore del ‘Consorzio’ dei crediti pignorati, i mandati all’incasso ed i bonifici disposti in favore del medesimo creditore espropriante/assegnatario (cfr. ricorso, pag. 8) ; che ha altresì prodotto la comunicazione in data 6.12.2005 della propria Direzione generale ‘circa l’avvenuto incasso di crediti assegnati per l’importo complessivo di euro 6.567.492,41’ (così ricorso, pag. 10) .
Deduce quindi che la corte distrettuale non ha tenuto conto né delle dichiarazioni confessorie di controparte né della documentazione prodotta (cfr. ricorso, pag. 10) , viepiù che grava sul creditore assegnatario – nella specie il ‘RAGIONE_SOCIALE -l’onere della dimostrazione della mancata riscossione dal debitor debitoris che gli è stato assegnato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Si è anticipato che la Corte di Napoli ha rilevato, nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, che non vi era margine per dar corso all’ecce zione di compensazione, siccome il relativo riscontro è precluso, allorquando è controversa l’esistenza del credito opposto in compensazione .
Il testé riferito rilievo è ineccepibile in diritto.
Sovviene, propriamente, l’insegnamento del le sezioni unite di questa Corte secondo cui, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l ‘ esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può
pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest ‘ ultima, ex art. 1243, 2° co., cod. civ., presuppone l ‘ accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall ‘ esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l ‘ invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall ‘ art. 295 cod. proc. civ. o dall ‘ art. 337, 2° co., cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell ‘ art. 1243 cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. 15.11.2016, n. 23225; altresì, Cass. (ord.) 18.10.2024, n. 27113) .
16. Il surriferito rilievo, inoltre, non è stato oggetto di specifica censura.
Al riguardo, evidentemente, non può soccorrere il lapidario assunto secondo cui ‘la Corte d’Appello (…) ha erroneamente ritenuto che non potesse operare nella specie il meccanismo della compensazione quantomeno parziale’ (così ricorso, pag. 10) .
Sovviene, propriamente, l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Evidentemente le suindicate ragioni di inammissibilità sopravanzano ed assorbono la ‘regola’ per cui con il ricorso per cassazione la parte non può -è
in fondo il caso del motivo in disamina – rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
18. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, 6° co., d.P.R. n. 1063/1962 nonché degli artt. 1453 e 1218 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Napoli a respingere il motivo d’appello con cui si era addotta, inoltre, la non imputabilità ad essa appellante della dilatazione dei tempi di esecuzione della convenzione e degli ulteriori oneri posti a carico del ‘Consorzio’.
Deduce che in parte qua la corte territoriale ha ‘erroneamente interpretato il motivo d i gravame’, in contrasto ‘con la lettera della sua formulazione e con le ragioni addotte a base della domanda risarcitoria azionata dall’RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce quindi che, nel quadro della corretta esegesi del motivo d’appello , ‘non integra (…) gli estremi di fatto causativo dei danni lamentati e liquidati (…), la circostanza che l’ANAS sia stata coinvolta in una disputa (…) riguardo il riparto degli oneri delle procedure espropriative (…)’ (così ricorso, pag. 14) .
Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Il motivo in disamina, in spregio alle prefigurazioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ., difetta di specificità e di ‘autosufficienza’.
Invero , la ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel ‘corpo’ del secondo motivo di ricorso e, comunque, nel ricorso (neppure a pag. 5, ove è riferimento
al ‘secondo grado di giudizio’) il testuale tenore del motivo del proprio appello (onde consentire il riscontro dei propri assunti) .
Ben vero, questo Giudice del diritto spiega che l’e sercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità nell’evenienza in cui sia denunciato un ‘ error in procedendo ‘ , presuppone in ogni caso -a fortiori, allorché si reputi che l’erronea interpretazione dell’atto processuale sia censurabile ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31546; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718; Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874) -l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati, appunto, alle regole della specificità e dell’ ‘autosufficienza’ (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880; Cass. 20.9.2006, n. 20405; Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si è puntualizzato che l’ ‘error in procedendo’ non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ ‘ error ‘ , essendo necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il riesame) .
Evidentemente, l’acclarato difetto di specificità e di ‘autosufficienza’ osta pur al vaglio delle prospettazioni della ricorrente, secondo cui ‘gravava su controparte fornire la prova della presenza di tale eventuale inadempimento’ (così ricorso, pag. 14) e secondo cui ‘l’intero rapporto ha visto il succedersi di diversi concedenti e tale evenienza non giustifica (…) il fatto che tale circostanza debba essere imputata all’odierna ricorrente’ (così ricorso, pag. 15) .
22. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al l’avvocato NOME COGNOME e all’avvocato NOME
NOMECOGNOME difensori della controricorrente, che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
23. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all’avvocato NOME COGNOME e all’avvocato NOME COGNOME difensori anticipatari della controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 25.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte