Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1090 Anno 2023
2022
3408
Civile Ord. Sez. L Num. 1090 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13124-2020 proposto da: da :
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME legale quale di presso NOME
COGNOME;
ricorrenti principali –
, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; in tempore’ NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; legale quale di
-ricorrenti principali- controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/10/2019 R.G.N. 300/2018; APPELLO R . G . N .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME. di NOME
R.G. 13124/20
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 3.10.19 n. 615, la Corte d’appello di L’Aquila accogliev l’appello della società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avver la sentenza del tribunale di Chieti che aveva respinto l’opposizione della soc ad avviso bonario del 6.11.15 notificatole dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ritenendo dovuta da p della medesima società la somma di C 197.038,63, a titolo di residuo de pagamento dei contributi per l’anno 2003, per i quali aveva usufruito de sospensione nel pagamento, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi gennaio di quell’anno.
A supporto della propria decisione di accoglimento del gravame, la Cort d’appello, per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto che la controversia potes decidersi sulla base delle missive con le quali la società appellante aveva chi all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di usufruire delle agevolazioni stabilite per l’alluvione del 200 virtù di ciò, poiché la società aveva corrisposto la contribuzione fino ad ag 2003, chiedeva il recupero dei contributi versati nel periodo aprile 2003-ago 2003 per poi procedere al pagamento rateizzato. Inoltre, con la lettera 13.11.2003, la COGNOME chiedeva all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di poter compensare il credito di 2.054.638 originato dal DM 2003 relativo al mese di ottobre, con i successivi D 10/F24. Su questa base, per come ricostruito dalla Corte d’appello, dal gennai 2004, la COGNOME aveva cominciato a realizzare il recupero richiesto, cosi c dal luglio 2004 la differenza tra quanto dovuto e il credito residuo si era azz e non siVpiù proceduto ad alcuna compensazione. Ad avviso della Corte d’appello, poiché l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato il credito a favore della società pari 2.054.638, la società non doveva nulla per le cinque rate “alluvione” apr agosto 2003, pari all’importo complessivo di C 197.041,75, oggetto del richiesta dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché le aveva compensate con il maggior credito da es vantato nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, s base di un motivo, illustrato da memoria, mentre la società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale s base di tre motivi, a cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., 1241 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 comma 1 0.P.C.M. del 18.4.200 3281, pubblicata sulla G.U. 24.4.2003 n. 98, in relazione all’art. 360 p comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il credito per contributi relativo al periodo oggetto di sospensione potesse e compensato con un corrispondente credito del datore di lavoro o adempiuto per mezzo di pagamento, in mancanza di allegazione dei fatti costitutivi del cre utilizzato in compensazione dalla stessa società.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente denuncia i di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto
disaissione tra le parti in relazione alla omessa motivazione per ammissione della prova testimoniale relativa alla transazione stipul parti nel 2010, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente denunc di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla assenza di qualunque conte parte dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dello svolgimento della riunione del settembre 2016 contenuto per la quale si era richiesta l’ammissione della prova tes indicata nel precedente motivo, in relazione all’art. 360 primo comma n
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società ricorrente deduc nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. comma c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perch d’appello non aveva valorizzato la mancata contestazione da parte dell’ fatto della riunione con i funzionari dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano ma proposito di transigere anche il contenzioso oggetto di controversia.
Il motivo di ricorso principale è inammissibile, perché non si confronta con ratio decidendi dell’accertamento implicito del credito della società nei c dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte della Corte d’appello (con parziale estinzione del stessa società nei confronti del medesimo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e ciò sulla base dell’ac dell’eccezione di compensazione sollevata dalla F.11i COGNOME, l’affermazione di non contestazione del credito, pur utilizzata d territoriale è servita a spiegare che l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva accettato gli importi do senza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse disconosciuto il credito che gli veniva compensazione.
I tre motivi di ricorso incidentale restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispos
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-31’1
Dichiara inammissibile il ricorso principale assorbé4Ì ricorso incident
Condanna la società ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite nell’importo di €8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte de ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.10.22.